Art. 5.


                         Obbligo del segreto


  1.  I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre
a  compiere  atti  di  inchiesta,  oppure  ne  viene a conoscenza per
ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto
quanto  riguarda  gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma
2.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cui
al  comma  2  si  applicano  a chiunque diffonda in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento
di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
 
          Nota all'art. 5:
             - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
             «Art.  326.  (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
          ufficio).  -  Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
          di  un  pubblico  servizio, che, violando i doveri inerenti
          alle  funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
          qualita',   rivela  notizie  d'ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
          anni.
             Se  l'agevolazione  e'  soltanto  colposa, si applica la
          reclusione fino a un anno.
             Il  pubblico  ufficiale  o  la  persona incaricata di un
          pubblico  servizio,  che, per procurare a se' o ad altri un
          indebito  profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
          di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
          punito  con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
          e'  commesso  al  fine  di  procurare  a  se' o ad altri un
          ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.».