Art. 11.
                          (Corte dei conti)

  1.  Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano
alle  funzioni  della  Corte dei conti che restano disciplinate dalle
norme.  vigenti  in  materia,  come  integrate dalle disposizioni del
presente articolo.
  2.   La  Corte  dei  conti,  anche  a  richiesta  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  puo'  effettuare  controlli  su  gestioni
pubbliche   statali  in  corso  di  svolgimento.  Ove  accerti  gravi
irregolarita'   gestionali  ovvero  gravi  deviazioni  da  obiettivi,
procedure  o  tempi  di  attuazione  stabiliti  da norme, nazionali o
comunitarie,  ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua,
in  contraddittorio  con  l'amministrazione, le cause e provvede, con
decreto   motivato  del  Presidente,  su  proposta  della  competente
sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei
allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare
al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni,  anche di ordine economico-finanziario, puo' disporre la
sospensione  dell'impegno  di somme stanziate sui pertinenti capitoli
di  spesa.  Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di
piani   e   programmi,   nell'erogazione  di  contributi  ovvero  nel
trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l'amministrazione,  le  cause,  e  provvede, con decreto motivato del
Presidente,   su   proposta   della   competente   sezione,  a  darne
comunicazione   al   Ministro   competente.   Entro  sessanta  giorni
l'amministrazione   competente   adotta   i  provvedimenti  idonei  a
rimuovere  gli  impedimenti, ferma restando la facolta' del Ministro,
con  proprio  decreto  da  comunicare alla presidenza della Corte, di
sospendere  il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero
di  comunicare,  al  Parlamento  ed  alla  presidenza della Corte, le
ragioni  che  impediscono  di  ottemperare ai rilievi formulati dalla
Corte.
  3.  Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui
all'articolo  7,  comma  7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo
concerto  con  il  Presidente  della Corte, possono fare applicazione
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  del presente articolo nei
confronti  delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In
tal  caso  la  facolta'. attribuita al Ministro competente si intende
attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al
Parlamento  e'  da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee
elettive.
  4.  All'articolo  7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive
modificazioni, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  "8-bis.  Le  sezioni  regionali  di controllo della Corte dei conti
possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello
statuto  della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal
Consiglio  delle  autonomie  locali  oppure,  ove tale organo non sia
stato   istituito,   dal   Presidente   del  Consiglio  regionale  su
indicazione  delle  associazioni  rappresentative  dei Comuni e delle
Province  a  livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra
persone  che,  per  gli  studi compiuti e le esperienze professionali
acquisite,     sono    particolarmente    esperte    nelle    materie
aziendalistiche,  economiche,  finanziarie, giuridiche e contabili; i
medesimi  durano  in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo
status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la  durata  dell'incarico,  a  quello dei consiglieri della Corte dei
conti,  con  oneri  finanziari  a  carico della Regione. La nomina e'
effettuata  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  con le
modalita'  previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385".
  5.  Il  comma  61  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' abrogato.
  6.  Gli  atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti puo'
acquisire  ai  sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio
1994,  n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati
o conservati in formato elettronico.
  7.  Il  Presidente  della  Corte dei conti, quale organo di governo
dell'istituto,  sentito  il  parere  dei  presidenti di sezione della
Corte  medesima,  presenta  annualmente  al Parlamento, e comunica al
Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre  2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza
della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente
attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici
della  Corte.  Provvede,  sentito  il  Consiglio  di  presidenza,  ad
autorizzare,   nei   casi   consentiti  dalle  norme,  gli  incarichi
extra-istituzionali,  con  o senza collocamento in posizione di fuori
ruolo  o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli
incarichi   extra-istituzionali   in   corso   di   svolgimento,  per
sopravvenute  esigenze  di  servizio  della Corte. Puo' esercitare la
facolta'  di  cui  all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico
delle  leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la
composizione  nominativa  e  per  la  determinazione delle competenze
delle  sezioni  riunite,  in  ogni funzione ad esse attribuita, ferme
restando  le  previsioni  organiche  vigenti  alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1,
quinto  comma,  della  legge  27  aprile  1982,  n.  186,  introdotto
dall'articolo   54   del   decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  8.  Il  Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo
di   amministrazione  del  personale  di  magistratura,  esercita  le
funzioni  ad  esso  espressamente  attribuite  da  norme di legge. E'
composto  dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente
aggiunto,  dal  Procuratore  generale,  da quattro rappresentanti del
Parlamento  eletti  ai  sensi  dell'articolo  7, comma 1, lettera d),
della  legge  27  aprile  1982, n. 186, e successive modificazioni, e
dell'articolo  18,  comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da
quattro  magistrati  eletti  da  tutti i magistrati della Corte. Alle
sedute  del  Consiglio,  tranne  quelle in sede disciplinare, possono
partecipare  il  Segretario  generale  della  Corte  ed il magistrato
addetto  alla  presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora,
per  specifiche  questioni,  uno  dei  due sia designato relatore, lo
stesso  ha  diritto  di voto per espressa delega del Presidente della
Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte
del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della
Corte  ha  le  funzioni  di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di
presidenza  gli  affari  da trattare e puo' disporre che le questioni
siano   previamente  istruite  dalle  commissioni  ovvero  sottoposte
direttamente  al  plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del
Presidente  della  Corte,  adotta  idonei  indicatori  e strumenti di
monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese
dai  magistrati.  Il  Presidente  e  i  componenti  del  Consiglio di
presidenza  rispondono,  per  i  danni  causati  nell'esercizio delle
proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
  9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2
e  3  del  presente  articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede
mediante  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di  parte corrente
relativi  alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella
C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  10.  Il  presente  articolo  entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale.   Il  termine,  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del
Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della
Corte  dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione
del Consiglio medesimo, e' prorogato al 7 maggio 2009.
 
          Note all'art. 11:
             - Si riporta Il testo dell'art. 7, comma 7 della legge 5
          giugno   2003,   n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
             "7.  La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
          finanza  pubblica,  verifica il rispetto degli equilibri di
          bilancio da parte di comuni, province, citta' metropolitane
          e  regioni,  in relazione al patto di stabilita' interno ed
          ai    vincoli   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
          all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
          Corte  dei  conti  verificano,  nel  rispetto  della natura
          collaborativa    del    controllo    sulla   gestione,   il
          perseguimento  degli  obiettivi posti dalle leggi statali o
          regionali   di   principio   e  di  programma,  secondo  la
          rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
          degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
          e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
          consigli  degli enti controllati, salvo quanto disposto dal
          terzo  periodo  del  presente  comma.  Nelle  relazioni  al
          Parlamento  di  cui  all'art.  3,  comma  6, della legge 14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'art.
          13  del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
          successive  modificazioni,  la  Corte  dei  conti riferisce
          anche  sulla  base  dei  dati e delle informazioni raccolti
          dalle  sezioni  regionali  di  controllo.  Resta  ferma  la
          potesta'  delle  regioni a statuto speciale, nell'esercizio
          della  loro  competenza, di adottare particolari discipline
          nel    rispetto    delle   suddette   finalita'.   Per   la
          determinazione   dei  parametri  di  gestione  relativa  al
          controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli
          studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
             La  suddetta  legge  5  giugno  2003  n.  131  e'  stata
          modificata  dalla  presente  legge  mediante  l'inserimento
          dell'art. 8-bis;".
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo unico del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  legge 8 luglio 1977, n.
          385:
             "Articolo unico. - I posti di consigliere, non riservati
          ai  primi referendari della Corte dei conti, possono essere
          conferiti:
              ai  funzionari  dello Stato indicati nell'art. 7, terzo
          comma,  del  testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
          approvato  con  regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come
          integrato    dall'art.    2    del    decreto   legislativo
          luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430;
              ad  estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per
          attivita'         svolta         o         gli        studi
          giuridico-amministrativo-contabili  compiuti, e per le doti
          attitudinali  e  di  carattere,  posseggano piena idoneita'
          all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei
          conti.
             Per  la  nomina e' prescritto il parere del consiglio di
          presidenza  della  Corte  dei  conti, su richiesta motivata
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, commi 61 e 63, della
          legge   24  dicembre,  2007,  n.244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008)  come  modificati dalla presente
          legge:
             "61. (Abrogato).
             63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte
          dei  conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al
          Parlamento  una  relazione  sulle  procedure  in  corso per
          l'attuazione  del  comma 62 e sugli strumenti necessari per
          garantire  piena  autonomia ed effettiva indipendenza nello
          svolgimento   delle   funzioni  di  organo  ausiliario  del
          Parlamento    in    attuazione    dell'art.    100    della
          Costituzione.".
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, della legge
          14   gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
             "8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma  4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni, e dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.".
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 41, ultimo capoverso,
          del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del
          testo unico delle leggi sulla Corte dei conti):
             "Alla  deliberazione  di  cui  al precedente articolo e'
          unita  una  relazione  fatta  dalla Corte a sezioni riunite
          nella quale questa deve esporre:
              le  ragioni  per le quali ha apposto con riserva il suo
          visto a mandati o ad altri atti o decreti;
              le  sue osservazioni intorno al modo col quale le varie
          amministrazioni  si  sono  conformate  alle  discipline  di
          ordine amministrativo o finanziario;
              le  variazioni  o le riforme che crede opportune per il
          perfezionamento    delle    leggi    e    dei   regolamenti
          sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.".
             -  Si  trascrivono  gli  articoli  1, quinto comma, e 7,
          comma  1,  della legge 27 aprile 1982, n. 186, (Ordinamento
          della  giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di
          segreteria  ed  ausiliario  del  Consiglio  di  Stato e dei
          tribunali amministrativi regionali):
             "5. Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del
          Consiglio   di   Stato,  da  presidenti  di  sezione  e  da
          consiglieri  di  Stato,  secondo la tabella A allegata alla
          presente legge.
             Il  Consiglio  di  Stato  si  divide  in sei sezioni con
          funzioni  consultive  o giurisdizionali, oltre alla sezione
          normativa  istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15
          maggio 1997, n. 127.
             Ciascuna   sezione   consultiva   e'   composta  da  due
          presidenti,   di   cui  uno  titolare,  e  da  almeno  nove
          consiglieri;  ciascuna  sezione giurisdizionale e' composta
          da  due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici
          consiglieri.
             Per  le  sezioni  consultive  del  Consiglio di Stato le
          deliberazioni  sono  valide  se adottate con la presenza di
          almeno  quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del
          Consiglio  di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei
          presidenti e di quattro consiglieri.
             Il  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  con  proprio
          provvedimento,   all'inizio   di   ogni  anno,  sentito  il
          Consiglio  di Presidenza, individua le sezioni che svolgono
          funzioni   giurisdizionali   e   consultive,  determina  le
          rispettive materie di competenza e la composizione, nonche'
          la  composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art.
          5, primo comma".
             "1.  In  attesa  del  generale riordino dell'ordinamento
          della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di
          accesso  e  di  carriera,  con  esclusione  di  automatismi
          collegati  all'anzianita'  di  servizio,  il  consiglio  di
          presidenza  e'  costituito con decreto del Presidente della
          Repubblica  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  Esso  ha  sede  in  Roma, presso il Consiglio di
          Stato, ed e' composto:
              a)  dal  presidente  del  Consiglio  di  Stato,  che lo
          presiede;
              b)   da   quattro  magistrati  in  servizio  presso  il
          Consiglio di Stato;
              c)  da  sei  magistrati  in servizio presso i tribunali
          amministrativi regionali;
              d)  da  quattro  cittadini eletti, due dalla Camera dei
          deputati  e  due  dal Senato della Repubblica a maggioranza
          assoluta   dei  rispettivi  componenti,  tra  i  professori
          ordinari   di  universita'  in  materie  giuridiche  o  gli
          avvocati con venti anni di esercizio professionale;
              e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di
          Stato  con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla
          lettera b);
              f)  da  due  magistrati  in servizio presso i tribunali
          amministrativi  regionali,  con  funzioni  di supplenti dei
          componenti di cui alla lettera c).".
             - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, della legge
          21   luglio  2005,  n.  205  (Disposizioni  in  materia  di
          giustizia amministrativa):
             "3.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  si  applicano,  in  quanto compatibili, al
          consiglio   di   presidenza   della   Corte  dei  conti  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2.".
             -  La  legge 22 dicembre 2008, n. 203, (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2009) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   del  30  dicembre  2008,  n.  303,  supplemento
          ordinario.  La  Tabella  C  -  Stanziamenti  autorizzati in
          relazione  a  disposizioni  di legge la cui quantificazione
          annua e' demandata alla legge finanziaria".