Art. 3.
     (Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva
   e integrativa e funzionalita' delle amministrazioni pubbliche)

  1.  L'esercizio  della  delega  nella  materia  di  cui al presente
articolo   e'   finalizzato   a   modificare   la   disciplina  della
contrattazione  collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire
una  migliore  organizzazione  del lavoro e ad assicurare il rispetto
della  ripartizione  tra  le  materie sottoposte alla legge, nonche',
sulla   base   di   questa,  ad  atti  organizzativi  e  all'autonoma
determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione
collettiva.
  2.  Nell'esercizio  della  delega  nella materia di cui al presente
articolo  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
   a) precisare,  ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della
presente  legge,  gli  ambiti della disciplina del rapporto di lavoro
pubblico  riservati  rispettivamente alla contrattazione collettiva e
alla  legge,  fermo  restando  che  e'  riservata alla contrattazione
collettiva   la  determinazione  dei  diritti  e  delle  obbligazioni
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
   b) fare  in  ogni  caso  salvo  quanto  previsto dagli articoli 2,
comma 2,  secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
   c) prevedere   meccanismi   di  monitoraggio  sull'effettivita'  e
congruenza   della   ripartizione   delle   materie  attribuite  alla
regolazione della legge o dei contratti collettivi;
   d) prevedere   l'applicazione   delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli  1339  e  1419, secondo comma, del codice civile, in caso di
nullita'   delle   clausole  contrattuali  per  violazione  di  norme
imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;
   e) individuare   criteri   per   la  fissazione  di  vincoli  alla
contrattazione  collettiva  al  fine  di  assicurare  il rispetto dei
vincoli  di  bilancio,  anche mediante limiti massimi di spesa ovvero
limiti minimi e massimi di spesa;
   f) prevedere,   ai   fini   dell'accertamento   dei   costi  della
contrattazione  integrativa,  uno  schema standardizzato di relazione
tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli
organi   di  controllo  sulla  compatibilita'  economico-finanziaria,
nonche' adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione,
da  parte  dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa
sul  funzionamento  evidenziando  le  richieste  e  le  previsioni di
interesse per la collettivita';
   g) potenziare   le   amministrazioni   interessate   al  controllo
attraverso  il  trasferimento  di  personale  in  mobilita'  ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale,
in  coerenza  con  il  settore  privato  e  nella  salvaguardia delle
specificita'  sussistenti  nel settore pubblico, nonche' quelle della
contrattazione  integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri
per  la  finanza  pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle
competenze,  alla  struttura  ed  agli organi della medesima Agenzia,
secondo i seguenti criteri:
  1)  rafforzamento  dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni
sindacali  anche  attraverso  la revisione dei requisiti soggettivi e
delle  incompatibilita'  dei  componenti  dei  relativi  organi,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  antecedenti e, successivi allo
svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;
  2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli
enti locali;
  3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di
settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;
  4) riduzione del numero dei comparti
  e  delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della
contrattazione   collettiva   per   l'individuazione  della  relativa
composizione,  anche  con  riferimento  alle  aziende  ed enti di cui
all'articolo  70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni;
  5)  modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata
dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di
far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di
regolamentazione economica;
  6)  rafforzamento  del  regime  dei vigenti controlli sui contratti
collettivi   integrativi,   in   particolare   prevedendo  specifiche
responsabilita'  della  parte  contraente  pubblica e degli organismi
deputati al controllo sulla compatibilita' dei costi;
  7)   semplificazione   del  procedimento  di  contrattazione  anche
attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente
funzionali  a  verificare  la  compatibilita' dei costi degli accordi
collettivi;
   i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi
di  cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e
di  concertazione  di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217,
e 15 febbraio 2006, n. 63;
   l) prevedere  che  le  pubbliche amministrazioni attivino autonomi
livelli  di  contrattazione  collettiva integrativa, nel rispetto dei
vincoli  di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti di programmazione
annuale  e  pluriennale  di ciascuna amministrazione, sulle materie e
nei  limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi  nazionali,  tra i
soggetti  e  con  le procedure negoziali che questi ultimi prevedono,
con  possibilita'  di  ambito  territoriale  e  di riferimento a piu'
amministrazioni;
   m) prevedere l'imputabilita' della spesa per il personale rispetto
ai  servizi erogati e definire le modalita' di pubblicita' degli atti
riguardanti  la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli
istituti  e  gli  strumenti  previsti dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   n) prevedere,  al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro
a  termine,  a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad
agevolare  i  processi  di mobilita', anche volontaria, finalizzati a
garantire  lo  svolgimento  delle funzioni pubbliche di competenza da
parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;
   o) prevedere,   al  fine  di  favorire  i  processi  di  mobilita'
intercompartimentale  del  personale delle pubbliche amministrazioni,
criteri  per  la  definizione  mediante regolamento di una tabella di
comparazione  fra  i  livelli di inquadramento previsti dai contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
 
          Note all'art. 3:
             -  Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  2,  del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), si veda nota all'art. 1.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «Art.  3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'articolo   1   del   decreto   legislativo   del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  17  luglio 1947, n. 691, e dalle
          leggi  4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
          integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
             1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
          impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale, del
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
          volontario  previsto  dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
          personale  volontario di leva, e' disciplinato in regime di
          diritto     pubblico    secondo    autonome    disposizioni
          ordinamentali.
             1-ter.  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
          della  carriera  dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
          dal rispettivo ordinamento.
             2.   Il   rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.».
             - Si riporta il testo dell'art. 1339 del Codice civile:
             «Art.  1339  (Inserzione  automatica  di clausole). - Le
          clausole,  i  prezzi  di  beni  o di servizi, imposti dalla
          legge,  sono  di  diritto  inseriti nel contratto, anche in
          sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».
             - Si riporta il testo dell'art. 1419, del Codice civile:
             «Art.  1419  (Nullita' parziale). - La nullita' parziale
          di  un  contratto o la nullita' di singole clausole importa
          la   nullita'  dell'intero  contratto,  se  risulta  che  i
          contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del
          suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.
             La  nullita' di singole clausole non importa la nullita'
          del  contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di
          diritto da norme imperative.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 14, della
          legge  15  maggio  1997,  n. 127 (Ulteriori disposizioni in
          materia  di semplificazione dell'attivita' amministrativa e
          di   snellimento   dei   procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo):
             «14.   Nel   caso   in   cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.».
             - Si riporta il testo dell'art. 70, comma 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «4.  Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11  luglio  1988,  n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
          luglio  1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993,
          n.  39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
          titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
          enti  ed  aziende  nonche'  della Cassa depositi e prestiti
          sono  regolati  da  contratti  collettivi ed individuali in
          base  alle  disposizioni  di  cui agli articoli 2, comma 2,
          all'art.  8,  comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette
          aziende  o  enti  e  la  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei
          contratti  collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di
          indirizzo    e    le   altre   competenze   inerenti   alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 112 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5  gennaio  1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
             «Art.  112  (Procedimento negoziale per la disciplina di
          alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego).  - I seguenti
          aspetti   del  rapporto  di  impiego  del  personale  della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia,  sono  disciplinati  sulla  base di un procedimento
          negoziale  tra  una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per la funzione pubblica, che la presiede, e
          dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione economica, o dai Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati,  ed una delegazione delle
          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
          diplomatico,  con  cadenza  quadriennale  per  gli  aspetti
          giuridici  e biennale per quelli economici, i cui contenuti
          sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
              a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei
          criteri indicati nei commi seguenti;
              b) l'orario di lavoro;
              c) il congedo ordinario e straordinario;
              d) la reperibilita';
              e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
              f) i permessi brevi per esigenze personali;
              g) le aspettative ed i permessi sindacali.
             Ai  fini  dell'applicazione del primo comma del presente
          articolo   si  considerano  rappresentative  del  personale
          diplomatico  le  organizzazioni  sindacali  che abbiano una
          rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,
          calcolata  sulla  base  del dato associativo espresso dalla
          percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato.
             La  delegazione sindacale e' individuata con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
          degli affari esteri.
             Il  procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
          modalita':
              a)  la  procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza  dei  termini  di  cui al primo comma del presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo;
              b)  le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
              c)  l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio;
              d)   entro   quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi   di   accordo   il  Consiglio  dei  Ministri,
          verificate  le  compatibilita'  finanziarie ed esaminate le
          eventuali  osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con  decreto  del Presidente della Repubblica, per il quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
             Il  procedimento  negoziale  di  cui  al primo comma del
          presente   articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed
          unitarieta'  di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei  e  proporzionati  secondo  appositi parametri, in
          tale  sede  definiti,  rapportati  alla figura apicale, del
          trattamento   economico   del   personale   della  carriera
          diplomatica.  Il  trattamento economico e' onnicomprensivo,
          con  soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
          ed  e'  articolato  in  una componente stipendiale di base,
          nonche'  in  altre  due componenti, correlate la prima alle
          posizioni  funzionali  ricoperte  e  agli  incarichi e alle
          responsabilita'   esercitati  e  la  seconda  ai  risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
             La  componente  stipendiale  di  base verra' determinata
          tenendo  conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
          rapporto  fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
             La  graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
          funzionari  diplomatici  durante  il  servizio  prestato in
          Italia,  sulla  base  dei  livelli  di responsabilita' e di
          rilevanza  degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente  articolo. La componente del trattamento economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi   e   alle   responsabilita'  esercitati,  verra'
          attribuita,  tramite  il  procedimento  negoziale di cui al
          primo  comma  del  presente  articolo, a tutto il personale
          della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato.
             La  componente  del  trattamento  economico correlata ai
          risultati  conseguiti,  con  le  risorse  umane  ed i mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita    tenendo    conto   della   efficacia,   della
          tempestivita'  e  della produttivita' del lavoro svolto dai
          funzionari  diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro degli
          affari  esteri,  sentite le organizzazioni sindacali di cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari.
             Per  il  finanziamento  delle  componenti retributive di
          posizione  e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
          nel   quale  confluiscono  tutte  le  risorse  finanziarie,
          diverse   da  quelle  destinate  allo  stipendio  di  base,
          individuate   a   tale   scopo   tramite   il  procedimento
          negoziale.».
             - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
          «Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
             - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
          «Disposizioni   in  materia  di  rapporto  di  impiego  del
          personale  della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
          della  legge  28  luglio 1999, n. 266», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 2 giugno 2000, n. 127, supplemento
          ordinario.
             - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
          «Ordinamento  del  personale del Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco  a  norma  dell'art.  2 della legge 30 settembre
          2004,  n.  252», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          25 ottobre 2005, n. 249, supplemento ordinario.
             - Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante
          «Ordinamento  della  carriera dirigenziale penitenziaria, a
          norma  della  legge  27 luglio 2005, n. 154», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.
             -  Il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  16  maggio  2005,  n. 112, supplemento
          ordinario.