Art. 4. 
(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture  e  del
personale delle amministrazioni pubbliche  e  di  azione  collettiva.
Disposizioni  sul  principio  di  trasparenza  nelle  amministrazioni
                             pubbliche) 
 
  1. L'esercizio della  delega  nella  materia  di  cui  al  presente
articolo e' finalizzato a modificare ed integrare la  disciplina  del
sistema  di  valutazione  delle  strutture  e  dei  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, al fine  di  assicurare  elevati  standard
qualitativi ed economici dell'intero procedimento di  produzione  del
servizio reso all'utenza  tramite  la  valorizzazione  del  risultato
ottenuto  dalle  singole  strutture,  a  prevedere  mezzi  di  tutela
giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni
e dei concessionari di  servizi  pubblici  che  si  discostano  dagli
standard qualitativi ed economici fissati  o  che  violano  le  norme
preposte al loro  operato,  nonche'  a  prevedere  l'obbligo  per  le
amministrazioni, i cui indicatori di efficienza  o  produttivita'  si
discostino in  misura  significativa,  secondo  parametri  deliberati
dall'organismo centrale di cui al comma 2,  lettera  f),  dai  valori
medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe
rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni  con  i  rendimenti
piu' alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi  di  cui
alla lettera b) del medesimo comma  2,  l'obiettivo  di  allineamento
entro un termine  ragionevole  ai  parametri  deliberati  dal  citato
organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di canali  di
comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la  segnalazione
di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche. 
  2. Nell'esercizio della delega nella materia  di  cui  al  presente
articolo il  Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
   a)  individuare  sistemi  di  valutazione  delle   amministrazioni
pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e  utilizzo
delle fonti  informative  anche  interattive  esistenti  in  materia,
nonche' con il coinvolgimento degli  utenti,  la  corrispondenza  dei
servizi e dei  prodotti  resi  ad  oggettivi  standard  di  qualita',
rilevati anche a livello internazionale; 
   b)  prevedere  l'obbligo  per  le  pubbliche  amministrazioni   di
predisporre, in via preventiva, gli obiettivi  che  l'amministrazione
si pone per ciascun anno e di rilevare,  in  via  consuntiva,  quanta
parte degli obiettivi dell'anno precedente  e'  stata  effettivamente
conseguita, assicurandone la pubblicita' per i  cittadini,  anche  al
fine di realizzare un sistema di indicatori  di  produttivita'  e  di
misuratori della qualita' del rendimento del personale, correlato  al
rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura; 
   c) prevedere l'organizzazione di confronti  pubblici  annuali  sul
funzionamento  e  sugli  obiettivi  di  miglioramento   di   ciascuna
amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori
e  utenti,   organizzazioni   sindacali,   studiosi   e   organi   di
informazione,  e  la  diffusione  dei  relativi  contenuti   mediante
adeguate forme di pubblicita', anche in modalita' telematica; 
   d) promuovere la  confrontabilita'  tra  le  prestazioni  omogenee
delle pubbliche  amministrazioni  anche  al  fine  di  consentire  la
comparazione  delle  attivita'  e  dell'andamento  gestionale   nelle
diverse sedi territoriali  ove  si  esercita  la  pubblica  funzione,
stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale,
comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per  gruppi
omogenei  di  esse,  da  adottare  all'interno  degli  strumenti   di
programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione
dei risultati; 
   e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di  controllo  e
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche  secondo  i
seguenti criteri: 
    1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente; 
    2)  estensione   della   valutazione   anche   ai   comportamenti
organizzativi dei dirigenti; 
    3)  definizione  di  requisiti  di  elevata  professionalita'  ed
esperienza dei componenti degli organismi di valutazione; 
    4)  assicurazione  della  piena  indipendenza  e  autonomia   del
processo di valutazione,  nel  rispetto  delle  metodologie  e  degli
standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f); 
    5) assicurazione della piena autonomia della valutazione,  svolta
dal   dirigente   nell'esercizio    delle    proprie    funzioni    e
responsabilita'; 
   f)  prevedere,  nell'ambito  del  riordino  dell'  ARAN   di   cui
all'articolo 3, l'istituzione, in posizione autonoma e  indipendente,
di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con
altri enti o istituzioni pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,
coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle  funzioni
di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di  cui  alle
lettere a) e b), di assicurare la  comparabilita'  e  la  visibilita'
degli indici  di  andamento  gestionale,  informando  annualmente  il
Ministro per l'attuazione del  programma  di  Governo  sull'attivita'
svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque,  sono  scelti
tra   persone   di   elevata   professionalita',    anche    estranee
all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in
conflitto con le funzioni dell'organismo, con  comprovate  competenze
in Italia o all'estero nelle materie  attinenti  la  definizione  dei
sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono  nominati,  nel  rispetto
del  principio  della  rappresentanza  di  genere,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione, di concerto  con  il  Ministro  per  l'attuazione  del
programma di Governo, per un periodo di  sei  anni  e  previo  parere
favorevole delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  espresso  a
maggioranza dei due terzi dei componenti; 
   g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province  nominino
i componenti dei nuclei di valutazione cui e' affidato il compito  di
effettuare la valutazione dei  dirigenti,  secondo  i  criteri  e  le
metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera  f),  e  che
provvedano  a  confermare  o  revocare  gli  incarichi   dirigenziali
conformemente all'esito della valutazione; 
   h) assicurare  la  totale  accessibilita'  dei  dati  relativi  ai
servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicita'  e
la trasparenza  degli  indicatori  e  delle  valutazioni  operate  da
ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso: 
  1) la disponibilita' immediata mediante la rete internet di tutti i
dati sui quali si basano le  valutazioni,  affinche'  possano  essere
oggetto di autonoma analisi ed elaborazione; 
  2) il confronto  periodico  tra  valutazioni  operate  dall'interno
delle amministrazioni e valutazioni operate  dall'esterno,  ad  opera
delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di  ricerca  e
di ogni altro osservatore qualificato; 
  3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite  le
associazioni di cittadini, consumatori  e  utenti  rappresentate  nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di  un  programma
per la trasparenza, di durata triennale, da  rendere  pubblico  anche
attraverso i siti web delle pubbliche  amministrazioni,  definito  in
conformita' agli obiettivi di cui al comma 1; 
   i) prevedere l'ampliamento dei poteri  ispettivi  con  riferimento
alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo 60, commi 5  e
6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
   l)  consentire  a  ogni  interessato  di  agire  in  giudizio  nei
confronti delle amministrazioni, nonche' dei concessionari di servizi
pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con  funzioni  di
regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai
relativi settori, se dalla  violazione  di  standard  qualitativi  ed
economici  o  degli  obblighi  contenuti  nelle  Carte  dei  servizi,
dall'omesso  esercizio  di  poteri  di  vigilanza,  di  controllo   o
sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione
di atti  amministrativi  generali  derivi  la  lesione  di  interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralita' di utenti o  consumatori,
nel rispetto dei seguenti criteri: 
  1) consentire la proposizione dell'azione anche ad  associazioni  o
comitati a tutela degli interessi dei propri associati; 
  2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e  di  merito
del giudice amministrativo; 
  3) prevedere come condizione di ammissibilita' che il  ricorso  sia
preceduto da una diffida all'amministrazione o al  concessionario  ad
assumere, entro  un  termine  fissato  dai  decreti  legislativi,  le
iniziative   utili   alla   soddisfazione   degli   interessati;   in
particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si  instauri  un
procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il  dirigente
competente e, in relazione alla tipologia  degli  enti,  l'organo  di
indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le  misure
idonee siano assunte nel termine predetto; 
  4)  prevedere  che,  all'esito  del  giudizio,  il  giudice  ordini
all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le  misure
idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o  ai  mancati
adempimenti di cui all'alinea della presente lettera e, nei  casi  di
perdurante inadempimento, disponga la nomina di un  commissario,  con
esclusione del risarcimento del danno, per il quale  resta  ferma  la
disciplina vigente; 
  5) prevedere che  la  sentenza  definitiva  comporti  l'obbligo  di
attivare  le  procedure  relative   all'accertamento   di   eventuali
responsabilita' disciplinari o dirigenziali; 
  6)  prevedere  forme  di  idonea   pubblicita'   del   procedimento
giurisdizionale e della sua conclusione; 
  7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare  che  l'azione
di  cui  all'alinea  della  presente  lettera   nei   confronti   dei
concessionari di servizi pubblici possa essere Proposta o proseguita,
nel caso in cui un'autorita' indipendente o comunque un organismo con
funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia  avviato
sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza. 
  3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma  2,  lettera
f), e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro  per  l'anno
2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno  2010,  compresi  i
compensi ai componenti. E' altresi' autorizzata la spesa massima di 4
milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2010  per  finanziare,  con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  progetti
sperimentali e innovativi volti a: 
   a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le
amministrazioni centrali e gli enti territoriali,  anche  tramite  la
definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet: 
   b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle
funzioni di controllo e valutazione; 
   c)  sviluppare  metodologie  di  valutazione  della  funzione   di
controllo della soddisfazione dei cittadini; 
   d)  migliorare  la  trasparenza  delle  procedure  di  valutazione
mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  3,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2010,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.  Con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
organizzazione dell'organismo di cui al comma  2,  lettera  ,  f),  e
fissati i compensi per i  componenti.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo, ad eccezione del comma  2,  lettera  f),  e  del  comma  3,
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle  prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche a  norma  dell'articolo  117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
  7. Ai fini del comma 6 la trasparenza e' intesa come accessibilita'
totale, anche attraverso lo strumento della  pubblicazione  sui  siti
internet  delle   pubbliche   amministrazioni,   delle   informazioni
concernenti  ogni   aspetto   dell'organizzazione   delle   pubbliche
amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti  gestionali
e all'utilizzo delle risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni
istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'   di   misurazione   e
valutazione svolta in proposito dagli organi competenti,  allo  scopo
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei  principi  di
buon andamento e imparzialita'. 
  8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni  iniziativa  utile  a
promuovere la massima  trasparenza  nella  propria  organizzazione  e
nella propria attivita'. 
  9. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le notizie concernenti lo
svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione
pubblica e la relativa valutazione non  sono  oggetto  di  protezione
della riservatezza personale". 
 
          Nota all'art. 4: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  60   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
             «Art. 60 (Controllo del  costo  del  lavoro).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  definisce
          un modello di rilevazione della consistenza del  personale,
          in servizio e in quiescenza, e delle  relative  spese,  ivi
          compresi gli oneri previdenziali  e  le  entrate  derivanti
          dalle contribuzioni, anche per  la  loro  evidenziazione  a
          preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica elabora, altresi', un conto annuale che  evidenzi
          anche  il  rapporto   tra   contribuzioni   e   prestazioni
          previdenziali relative al personale  delle  amministrazioni
          statali. 
             2. Le amministrazioni  pubbliche  presentano,  entro  il
          mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti,  per  il
          tramite del Dipartimento della  ragioneria  generale  dello
          Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  il  conto
          annuale delle spese sostenute per  il  personale,  rilevate
          secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
          accompagnato da una relazione, con cui  le  amministrazioni
          pubbliche  espongono  i  risultati   della   gestione   del
          personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
          amministrazione,   sono   stabiliti   dalle   leggi,    dai
          regolamenti e dagli  atti  di  programmazione.  La  mancata
          presentazione  del  conto  e   della   relativa   relazione
          determina, per l'anno successivo a quello cui il  conto  si
          riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art.  30,
          comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.  Le  comunicazioni  previste
          dal presente comma sono trasmesse,  a  cura  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione  delle
          province d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale  dei
          comuni  italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,
          comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica. 
             3.  Gli  enti  pubblici  economici  e  le  aziende   che
          producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli  enti  e
          le aziende di cui all'art.  70,  comma  4,  sono  tenuti  a
          comunicare alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  il
          costo  annuo  del   personale   comunque   utilizzato,   in
          conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero  del
          tesoro,  d'intesa  con  il  predetto   Dipartimento   della
          funzione pubblica. 
             4.  La  Corte  dei  conti   riferisce   annualmente   al
          Parlamento  sulla  gestione   delle   risorse   finanziarie
          destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
          tutti i dati e delle  informazioni  disponibili  presso  le
          amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in  corso
          d'anno,  anche  a  richiesta  del  Parlamento,   la   Corte
          riferisce altresi' in ordine a specifiche materie,  settori
          ed interventi. 
             5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, anche su espressa  richiesta  del
          Ministro  per  la   funzione   pubblica,   dispone   visite
          ispettive, a cura dei  servizi  ispettivi  di  finanza  del
          Dipartimento  della  ragioneria   generale   dello   Stato,
          coordinate  anche  con  altri  analoghi  servizi,  per   la
          valutazione e la  verifica  delle  spese,  con  particolare
          riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
          decentrati,   denunciando   alla   Corte   dei   conti   le
          irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono  eseguite
          presso le amministrazioni  pubbliche,  nonche'  presso  gli
          enti e le  aziende  di  cui  al  comma  3.  Ai  fini  dello
          svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i  servizi
          ispettivi di  finanza  del  Dipartimento  della  ragioneria
          generale  dello  Stato  esercitano   presso   le   predette
          amministrazioni, enti e aziende  sia  le  funzioni  di  cui
          all'art. 3, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2,  comma  1,
          lettera b) del decreto del Presidente della  Repubblica  28
          aprile 1998, n. 154, sia i  compiti  di  cui  all'art.  27,
          comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
             6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive  integrate
          di cui al comma 5 puo'  partecipare  l'ispettorato  per  la
          funzione pubblica, che opera alle  dirette  dipendenze  del
          Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso  si
          avvale di un numero complessivo di dieci funzionari  scelti
          tra ispettori di finanza, in posizione di comando  o  fuori
          ruolo,  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
          di comando o fuori ruolo,  del  Ministero  dell'interno,  e
          nell'ambito   di   personale   di   altre   amministrazioni
          pubbliche, in posizione di comando o fuori  ruolo,  per  il
          quale si applicano l'art. 17,  comma  14,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
          gennaio   1957,   n.   3,   e   successive   modificazioni.
          L'ispettorato  svolge  compiti  ispettivi  vigilando  sulla
          razionale organizzazione delle  pubbliche  amministrazioni,
          l'ottimale   utilizzazione   delle   risorse   umane,    la
          conformita'  dell'azione  amministrativa  ai  principi   di
          imparzialita' e buon andamento, l'efficacia  dell'attivita'
          amministrativa, con particolare  riferimento  alle  riforme
          volte alla semplificazione delle procedure, e  l'osservanza
          delle disposizioni vigenti sul  controllo  dei  costi,  dei
          rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi  di
          lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive  connesse,
          in particolare, al corretto conferimento degli incarichi  e
          ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  l'ispettorato  si
          avvale  dei  dati  comunicati  dalle   amministrazioni   al
          Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53. 
          L'ispettorato,  inoltre,  al  fine   di   corrispondere   a
          segnalazioni da parte di cittadini  o  pubblici  dipendenti
          circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze  delle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, puo' richiedere
          chiarimenti   e   riscontri   in   relazione    ai    quali
          l'amministrazione interessata ha l'obbligo  di  rispondere,
          anche  per  via  telematica,  entro  quindici   giorni.   A
          conclusione degli accertamenti, gli esiti  delle  verifiche
          svolte   dall'ispettorato    costituiscono    obbligo    di
          valutazione,    ai    fini    dell'individuazione     delle
          responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari  di
          cui  all'art.  55,  per  l'amministrazione  medesima.   Gli
          ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno  piena
          autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove  ne  ricorrano
          le condizioni, di denunciare alla  procura  generale  della
          Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.». 
             - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  227,  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
             «227. Ai fini di quanto disposto dall'art. 17-bis, comma
          1, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni, per  il  personale  del  comparto
          Ministeri e' stanziata la somma di 15 milioni di  euro  per
          l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2007.». 
             - Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si  veda
          nelle note all'art. 2. 
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali): 
             «Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali).  -
          1. Chiunque ha diritto alla protezione dei  dati  personali
          che lo riguardano.».