Art. 5.
             (Principi e criteri finalizzati a favorire
                     il merito e la premialita')

  1.  L'esercizio  della  delega  nella  materia  di  cui al presente
articolo  e'  finalizzato  ad  introdurre  nell'organizzazione  delle
pubbliche  amministrazioni  strumenti  di valorizzazione del merito e
metodi  di  incentivazione della produttivita' e della qualita' della
prestazionelavorativa, secondo le modalita' attuative stabilite dalla
contrattazione   collettiva,   anche   mediante   l'affermazione  del
principio  di  selettivita' e di concorsualita' nelle progressioni di
carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
  2.  Nell'esercizio  della  delega  nella materia di cui al presente
articolo  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
   a) stabilire  percentuali minime di risorse da destinare al merito
e  alla  produttivita',  previa  valutazione  del  contributo  e  del
rendimento   del   singolo   dipendente  formulati  in  relazione  al
risultato,    evitando    la    corresponsione    generalizzata    ed
indifferenziata  di  indennita'  e  premi  incentivanti  a  tutto  il
personale;
   b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente
in  un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini
della  progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale
interno;
   c) destinare  al personale, direttamente e proficuamente coinvolto
nei  processi  di  ristrutturazione  e razionalizzazione, parte delle
economie  conseguite  con  risparmi  sui  costi  di  funzionamento in
proporzione   ai   risultati   conseguiti   dalle  singole  strutture
amministrative;
   d) stabilire  che  le  progressioni meramente economiche avvengano
secondo principi di selettivita';
   e) definire  una  riserva  di  accesso dall'esterno alle posizioni
economiche  apicali  nell'ambito  delle  rispettive  aree funzionali,
anche  tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione;
   f) stabilire   che  le  progressioni  di  carriera  avvengano  per
concorso  pubblico,  limitando  le aliquote da destinare al personale
interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;
   g) individuare  specifici  e  ulteriori  criteri  premiali  per il
personale  coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al
pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.