Art. 7.
       (Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari
             e responsabilita' dei dipendenti pubblici)

  1.  L'esercizio  della  delega  nella  materia  di  cui al presente
articolo  e'  finalizzato  a  modificare la disciplina delle sanzioni
disciplinari   e   della   responsabilita'   dei   dipendenti   delle
amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell'articolo  55  del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in
materia,  al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici
pubblici   contrastando   i   fenomeni  di  scarsa  produttivita'  ed
assenteismo.  Nell'ambito  delle  suddette  norme sono individuate le
disposizioni   inderogabili   inserite   di   diritto  nel  contratto
collettivo  ai  sensi  e  per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.
  2.  Nell'esercizio  della  delega  nella materia di cui al presente
articolo  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
   a) semplificare   le   fasi  dei  procedimenti  disciplinari,  con
particolare   riferimento  a  quelli  per  le  infrazioni  di  minore
gravita',   nonche'   razionalizzare   i   tempi   del   procedimento
disciplinare,  anche  ridefinendo  la natura e l'entita' dei relativi
termini   e  prevedendo  strumenti  per  una  sollecita  ed  efficace
acquisizione  delle  prove,  oltre  all'obbligo  della  comunicazione
immediata,   per   via   telematica,   della   sentenza  penale  alle
amministrazioni interessate;
   b) prevedere  che  il procedimento disciplinare possa proseguire e
concludersi  anche  in  pendenza  del procedimento penale, stabilendo
eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;
   c) definire  la  tipologia  delle  infrazioni  che,  per  la  loro
gravita',  comportano  l'irrogazione  della sanzione disciplinare del
licenziamento,   ivi  comprese  quelle  relative  a  casi  di  scarso
rendimento,   di   attestazioni   non  veritiere  di  presenze  e  di
presentazione  di  certificati  medici  non  veritieri  da  parte  di
pubblici  dipendenti,  prevedendo altresi', in relazione a queste due
ultime  ipotesi  di  condotta, una fattispecie autonoma di reato, con
applicazione  di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il
delitto  di  cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e
la procedibilita' d'ufficio;
   d) prevedere  meccanismi  rigorosi  per  l'esercizio dei controlli
medici  durante  il  periodo  di assenza per malattia del dipendente,
nonche' la responsabilita' disciplinare e, se pubblico dipendente, il
licenziamento  per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso
concorra  alla  falsificazione  di  documenti  attestanti lo stato di
malattia   ovvero   violi   i   canoni   di  diligenza  professionale
nell'accertamento della patologia;
   e) prevedere,  a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del
risarcimento  del  danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a
titolo  di  retribuzione  nei  periodi  per  i quali sia accertata la
mancata   prestazione,   nonche'   del   danno   all'immagine  subito
dall'amministrazione;
   f) prevedere  il  divieto  di  attribuire  aumenti  retributivi di
qualsiasi  genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati
individuati per grave inefficienza e improduttivita';
   g) prevedere  ipotesi  di  illecito disciplinare in relazione alla
condotta  colposa  del  pubblico  dipendente che abbia determinato la
condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;
   h) prevedere   procedure   e   modalita'  per  il  collocamento  a
disposizione  ed  il  licenziamento,  nel  rispetto del principio del
contraddittorio,  del  personale  che  abbia  arrecato grave danno al
normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o
incompetenza professionale;
   i) prevedere  ipotesi  di  illecito disciplinare nei confronti dei
soggetti  responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della
decadenza dell'azione disciplinare;
   l) prevedere  la  responsabilita'  erariale  dei  dirigenti  degli
uffici in caso di mancata individuazione delle unita' in esubero;
   m) ampliare   i   poteri   disciplinari   assegnati  al  dirigente
prevedendo,  altresi',  l'erogazione  di sanzioni conservative quali,
tra  le  altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel
rispetto del principio del contraddittorio;
   n) prevedere   l'equipollenza   tra   la   affissione  del  codice
disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione
nel sito web dell'amministrazione;
   o) abolire    i   collegi   arbitrali   di   disciplina   vietando
espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva;
   p) prevedere  l'obbligo,  per  il  personale  a  contatto  con  il
pubblico,  di indossare un cartellino identificativo ovvero di espone
sulla   scrivania   una  targa  indicante  nome  e  cognome,  con  la
possibilita'  di  escludere  da tale obbligo determinate categorie di
personale,   in  relazione  alla  specificita'  di  compiti  ad  esse
attribuiti.
 
          Note all'art. 7:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  55  del  decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1.
          Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la
          disciplina    attualmente    vigente    in    materia    di
          responsabilita'  civile, amministrativa, penale e contabile
          per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
             2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  si
          applicano  l'art.  2106 del codice civile e l'art. 7, commi
          primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
             3.  Salvo  quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
          1,   e   ferma  restando  la  definizione  dei  doveri  del
          dipendente  ad  opera  dei  codici  di comportamento di cui
          all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
          sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
             4.   Ciascuna   amministrazione,   secondo   il  proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
          del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente lavora,
          contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il
          procedimento  disciplinare e applica la sanzione. Quando le
          sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
          il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
          provvede direttamente.
             5.  Ogni  provvedimento  disciplinare,  ad eccezione del
          rimprovero  verbale, deve essere adottato previa tempestiva
          contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che
          viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
          procuratore  ovvero  di un rappresentante dell'associazione
          sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato. Trascorsi
          inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la
          difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei
          successivi quindici giorni.
             6.   Con   il   consenso   del  dipendente  la  sanzione
          applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
          suscettibile di impugnazione.
             7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
          conciliazione,  entro  venti giorni dall'applicazione della
          sanzione,  il dipendente, anche per mezzo di un procuratore
          o  dell'associazione  sindacale  cui  aderisce o conferisce
          mandato,  puo'  impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
          disciplina  dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
          emette    la    sua    decisione   entro   novanta   giorni
          dall'impugnazione   e  l'amministrazione  vi  si  conforma.
          Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
             8.   Il   collegio   arbitrale   si   compone   di   due
          rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
          dei   dipendenti   ed   e'   presieduto   da   un   esterno
          all'amministrazione,  di provata esperienza e indipendenza.
          Ciascuna  amministrazione,  secondo il proprio ordinamento,
          stabilisce,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  le
          modalita'   per   la   periodica   designazione   di  dieci
          rappresentanti  dell'amministrazione e dieci rappresentanti
          dei  dipendenti,  che,  di  comune accordo, indicano cinque
          presidenti.   In  mancanza  di  accordo,  l'amministrazione
          richiede   la  nomina  dei  presidenti  al  presidente  del
          tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio
          opera  con  criteri  oggettivi di rotazione dei membri e di
          assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne
          garantiscono l'imparzialita'.
             9.   Piu'  amministrazioni  omogenee  o  affini  possono
          istituire  un unico collegio arbitrale mediante convenzione
          che   ne   regoli   le   modalita'  di  costituzione  e  di
          funzionamento   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  ai
          precedenti commi.
             10.  Fino al riordinamento degli organi collegiali della
          scuola  nei  confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,
          direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
          e  grado e delle istituzioni educative statali si applicano
          le  norme  di  cui  agli  articoli da 502 a 507 del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
             -  Per  il  testo  degli articoli 1339 e 1419 del Codice
          civile, si veda nelle note all'art. 3.
             - Si riporta il testo dell'art. 640 del Codice penale:
             «Art.  640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
          inducendo  taluno  in  errore,  procura a se' o ad altri un
          ingiusto  profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con la
          reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
          a euro 1.032.
             La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della
          multa da euro 309 a euro 1.549:
              1)  se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
          altro  ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
          dal servizio militare;
              2)  se  il  fatto e' commesso ingenerando nella persona
          offesa  il  timore  di  un pericolo immaginario o l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'.
             Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  che  ricorra  taluna  delle circostanze previste dal
          capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».