Art. 9. (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL) 1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. - (ulteriori attribuzioni). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL: a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualita' dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini; b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale; c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attivita' compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti". 2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nota all'art. 9: - La legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n. 3 e' stata modificata dalla presente legge mediante l'aggiunta dell'art. 10-bis.ยป.