Art. 9.
       (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL)

  1.  Dopo  l'articolo  10  della  legge 30 dicembre 1986, n. 936, e'
inserito il seguente:
  "Art.  10-bis.  -  (ulteriori  attribuzioni). - 1. In attuazione di
quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:
   a) redige  una  relazione  annuale  al Parlamento e al Governo sui
livelli   e   la   qualita'   dei  servizi  erogati  dalle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
   b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli
accordi  collettivi  di  lavoro nel settore pubblico, con particolare
riferimento  alla  contrattazione decentrata e integrativa di secondo
livello,  predisponendo  una  relazione  annuale  sullo  stato  della
contrattazione   collettiva   nelle   pubbliche  amministrazioni  con
riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;
   c) promuove  e  organizza lo svolgimento di una conferenza annuale
sull'attivita'  compiuta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  con  la
partecipazione   di   rappresentanti  delle  categorie  economiche  e
sociali,  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti, di
studiosi  qualificati e di organi di informazione, per la discussione
e   il   confronto   sull'andamento   dei   servizi  delle  pubbliche
amministrazioni e sui problemi emergenti".
  2.  Il  CNEL  provvede  all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
          Nota all'art. 9:
             - La legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio
          nazionale  dell'economia  e  del lavoro) , pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  5  gennaio  1987,  n.  3 e' stata
          modificata   dalla   presente   legge  mediante  l'aggiunta
          dell'art. 10-bis.ยป.