Art. 10. 
 
 
          Personale degli Uffici di diretta collaborazione 
 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione e'  stabilito  complessivamente  in  duecentotrentasei
unita'. Nei limiti del contingente complessivo  di  duecentotrentasei
unita',  il  Ministro,  con  proprio   provvedimento,   individua   i
dipendenti  da  inserire  nel  decreto  degli   Uffici   di   diretta
collaborazione scegliendoli prioritariamente  tra  i  dipendenti  del
Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1,  sono
compresi un numero di quindici incarichi di livello dirigenziale  non
generale e di un incarico dirigenziale generale  conferito  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 
165 e successive  modificazioni.  Il  contingente  di  personale  con
qualifica dirigenziale  fa  parte  del  contingente  complessivo  del
personale con qualifica dirigenziale del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  3.  Il   Ministro   individua   altresi'   collaboratori   estranei
all'amministrazione assunti con  contratto  a  tempo  determinato  in
numero non  superiore  a  venti,  nonche'  esperti  o  consulenti  di
particolare professionalita'  o  specializzazione  nelle  materie  di
competenza  del  Ministero  e  in  quelle   giuridico-amministrative,
desumibili da  specifici  attestati  culturali  e  professionali,  in
numero  non  superiore  a  quindici,  nel   rispetto   del   criterio
dell'invarianza della spesa di cui  all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
La durata massima di tali incarichi e' limitata  alla  permanenza  in
carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma  restando  la
possibilita' di revoca anticipata per  il  venir  meno  del  rapporto
fiduciario. 
  4. Le posizioni dei responsabili degli Uffici, costituite dal  Capo
di Gabinetto,  dal  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  dal  Segretario
particolare del Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal
Capo dell'Ufficio stampa, dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro
e  dei  Sottosegretari  di  Stato,  dai  componenti  dell'organo   di
direzione del  Servizio  di  controllo  interno  sono  da  intendersi
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 
  5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed organismi pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli  Uffici  di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo
o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale  di  cui
al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. 
  6.  L'assegnazione  del  personale,  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta  con
atti del Capo di Gabinetto. 
 
          Nota all'art. 10:
             -   Il   testo   dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
             «Art.   19   (Incarichi   di  funzioni  dirigenziali). -
          (Omissis).
             «4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.».
             -  Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche),   si   vedano  le  note  alle
          premesse.
             -  Il  testo  dell'art.  13  del decreto legge 12 giugno
          2001,  n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          agosto   2001,   n.   317   (Conversione   in   legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217,
          recante  modificazioni  al  decreto  legislativo  30 luglio
          1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
          materia di organizzazione del Governo) e' il seguente:
             «Art.  13.  - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o con i
          singoli  Ministri,  anche senza portafoglio, possono essere
          attribuiti  anche  a  dipendenti  di  ogni  ordine, grado e
          qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
          dell'autonomia  statutaria  degli  enti  territoriali  e di
          quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
          richiesta  degli organi interessati, sono collocati, con il
          loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
          retribuita,  per  l'intera  durata  dell'incarico, anche in
          deroga  ai  limiti  di  carattere  temporale  previsti  dai
          rispettivi  ordinamenti  di appartenenza e in ogni caso non
          oltre  il  limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
          carico  degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
          amministrazioni dello Stato.
             2.  Nelle  ipotesi  indicate  al  comma  1,  gli attuali
          contingenti  numerici eventualmente previsti dai rispettivi
          ordinamenti  di  appartenenza  dei  soggetti interessati ed
          ostativi  al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
          retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
          non  oltre  il  massimo  di  trenta  unita'  aggiuntive per
          ciascun ordinamento.
             3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili
          e  per  gli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' per
          il  personale  di  livello  dirigenziale o comunque apicale
          delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e
          dei   comuni,   gli   organi   competenti   deliberano   il
          collocamento  fuori  ruolo  o in aspettativa retribuita, ai
          sensi  di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva
          per  i  medesimi  la  facolta' di valutare motivate ragioni
          ostative al suo accoglimento.
             4.  All'attuazione del presente articolo si provvede nel
          rispetto  di  quanto  previsto, dall'art. 39 della legge 27
          dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni, in
          materia  di  programmazione  delle assunzioni del personale
          delle amministrazioni pubbliche.»
             - Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997,   n.   127   (Misure   urgenti   per  lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo) e' il seguente:
             «Art.   17   (Ulteriori   disposizioni   in  materia  di
          semplificazione    dell'attivita'   amministrativa   e   di
          snellimento  dei procedimenti di decisione e di controllo).
          - (Omissis).
             14.   Nel   caso   in   cui   disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.».