Art. 11. 
 
 
                        Trattamento economico 
 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con  la  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato: 
   a) per il Capo di Gabinetto, in una voce  retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti agli Uffici di livello  dirigenziale  generale
del Ministero incaricati ai sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento
accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante al Capo
Dipartimento del Ministero; 
   b) per il Capo dell'Ufficio  legislativo,  per  il  Vice  Capo  di
Gabinetto con  funzioni  vicarie,  per  il  Presidente  del  collegio
preposto al Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di
importo non superiore a  quello  massimo  del  trattamento  economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo  19,  comma
4, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  ed  in  un  emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita'  di  risultato,
spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali  dello  stesso
Ministero; 
   c) per il Segretario particolare del Ministro, per il  Capo  della
Segreteria del Ministro,  per  il  Consigliere  diplomatico,  per  il
responsabile della Segreteria tecnica, per i  Capi  delle  Segreterie
dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei  dirigenti  preposti  ad  Ufficio  dirigenziale  di  livello  non
generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero; 
   d) al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro o,  ove  nominato,  al
portavoce del  Ministro,  e'  corrisposto  un  trattamento  economico
conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale  per  i
giornalisti con la qualifica di redattore capo. 
  2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione,  e'  corrisposta  una   retribuzione   di   posizione
correlata  alle  responsabilita'  connesse  allo  specifico  incarico
conferito a ciascuno di essi, il cui importo e'  determinato,  previo
specifico   atto   d'indirizzo   del   Ministro,   all'esito    della
concertazione  presso  l'amministrazione   prevista   dal   contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente  dell'Area  I.
Ai medesimi e' altresi' attribuita  un'indennita'  sostitutiva  della
retribuzione di risultato determinata con decreto  del  Ministro,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del Capo di Gabinetto, di importo  non  superiore  al  cinquanta  per
cento della retribuzione di posizione attribuita,  in  rapporto  alla
specifica preparazione professionale posseduta,  alla  disponibilita'
ad orari disagevoli ed alla qualita' delle prestazioni individuali. 
  3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli  eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
dalle conseguenti ulteriori prestazioni  richieste  dai  responsabili
degli   Uffici,   spetta   un'indennita'   accessoria   di    diretta
collaborazione, sostitutiva degli  istituti  retributivi  finalizzati
all'incentivazione  della  produttivita'  ed  al  miglioramento   dei
servizi. Il  personale  beneficiario  della  predetta  indennita'  e'
determinato dal Capo  di  Gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli
Uffici stessi. La misura  dell'indennita'  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,   con   decreto   del   Ministro,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. 
  4. Il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione  coordinata  e
continuativa e' determinato dal Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge  funzioni  equivalenti.  Il   relativo   onere   grava   sugli
stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici  di
diretta  collaborazione  all'opera  del  Ministro»  dello  stato   di
previsione della spesa del Ministero. 
  5. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto  dal
presente articolo, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il
trattamento economico in godimento. Ai Capi degli Uffici  di  diretta
collaborazione, di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  del  comma  1,
dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,   che   optino   per   il
mantenimento del proprio  trattamento  economico  e'  corrisposto  un
emolumento  accessorio  determinato   con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, di importo non superiore alla misura
massima   del   trattamento    economico    complessivo    spettante,
rispettivamente, al Capo Dipartimento  del  Ministero,  ai  dirigenti
degli Uffici dirigenziali di livello generale ed ai  dirigenti  degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. 
 
          Nota all'art. 11:
             -  Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche),   si   vedano  le  note  alle
          premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), si vedano le note all'art. 10.