Art. 12. 
 
 
                        Modalita' di gestione 
 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono  ai  fini  di
cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro  di
responsabilita'. 
  2. La gestione degli stanziamenti di  bilancio  per  i  trattamenti
economici  individuali  e  le  indennita'  spettanti   al   personale
assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del  Ministro  e  dei  Sottosegretari  di
Stato, per l'acquisto di beni  e  servizi  e  per  ogni  altra  spesa
occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche'  la  gestione
delle  risorse  umane  e  strumentali,  e'   attribuita,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera  b)  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alla  responsabilita'
del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i  relativi  adempimenti  al
dirigente generale per l'Ufficio di  Gabinetto  o  al  Vice  Capo  di
Gabinetto con funzioni vicarie.  Con  provvedimento  del  Ministro  i
relativi  adempimenti,  ai  sensi   dell'articolo   4   del   decreto
legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  possono  essere  delegati  agli
Uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione  delle  spese
da imputare ai fondi predetti. 
 
          Nota all'art. 12:
             - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante:
          «Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato.»  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22
          agosto 1997, n. 195, S.O.
             -  Per  il  testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), si vedano le note all'art. 1.
             -  Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto
          1997,   n.   279   recante:  «Individuazione  delle  unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema   di   tesoreria   unica   e  ristrutturazione  del
          rendiconto generale dello Stato» e' il seguente:
             «Art.  4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni  di  strutture,  la gestione di talune spese a
          carattere    strumentale,   comuni   a   piu'   centri   di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero,  puo'  essere  affidata  ad  un  unico ufficio o
          struttura di servizio.
             2.  L'individuazione  delle spese che sono svolte con le
          modalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,   con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
             3.    I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa  ai  quali  le  spese  comuni  sono riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione   unificata,   possa   procedere,   anche  in  via
          continuativa,  all'esecuzione delle spese e all'imputazione
          delle   stesse   all'unita'   previsionale   di  rispettiva
          pertinenza.».