Art. 12. Modalita' di gestione 1. Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita'. 2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti al dirigente generale per l'Ufficio di Gabinetto o al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli Uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Nota all'art. 12: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O. - Per il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si vedano le note all'art. 1. - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante: «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» e' il seguente: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.».