Art. 13. Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente decreto devono derivare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, rispetto al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 11, comma 1, lettera b), si provvede mediante soppressione di quattro posti di dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione effettivamente coperti. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57; b) il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 163
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», si vedano le note alle premesse. - Per i testi dei decreti del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57 e 29 novembre 2007, n. 259, si vedano le note alle premesse.