Art. 2. Uffici di diretta collaborazione 1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) l'Ufficio stampa; e) il Servizio di controllo interno; f) la Segreteria tecnica del Ministro; g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. I Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) si vedano le note alle premesse.