Art. 2. 
 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione  esercitano  i  compiti  di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e
le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo  14,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: 
   a) l'Ufficio di Gabinetto; 
   b) la Segreteria del Ministro  e  il  Segretario  particolare  del
Ministro; 
   c) l'Ufficio legislativo; 
   d) l'Ufficio stampa; 
   e) il Servizio di controllo interno; 
   f) la Segreteria tecnica del Ministro; 
   g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  3.  I  Sottosegretari  di  Stato  si  avvalgono   dell'Ufficio   di
Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e  dell'Ufficio  del  Consigliere
diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) si vedano le note alle premesse.