Art. 3. 
 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
 
  1. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli  Uffici
di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al  medesimo,  ed
assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del  Ministro  e  i
compiti dei Dipartimenti e delle  Direzioni  generali;  verifica  gli
atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura  gli  affari  e  gli
atti  la  cui  conoscenza  e'  sottoposta  a  particolari  misure  di
sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno. 
  2. Il Capo di Gabinetto e' nominato  dal  Ministro  tra  magistrati
ordinari,  amministrativi  e   contabili,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche  amministrazioni,
professori universitari, nonche' tra soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso delle capacita'  adeguate  alle
funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli   professionali,
culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 
  3. Il Capo  di  gabinetto  puo'  avvalersi  di  tre  Vice  Capi  di
Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra  dirigenti  di
seconda fascia appartenenti ai  ruoli  di  cui  all'articolo  23  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
e in servizio presso gli Uffici di diretta  collaborazione  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2. 
  4. L'Ufficio di Gabinetto  supporta  il  Capo  di  Gabinetto  nello
svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro. 
  5. Nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto  opera  il  Consigliere
diplomatico del Ministro, scelto  tra  funzionari  appartenenti  alla
carriera diplomatica, che assiste il  Ministro  nelle  iniziative  in
campo  internazionale  e  comunitario.  Il  Consigliere   diplomatico
promuove e assicura la partecipazione  del  Ministro  agli  Organismi
internazionali  e   dell'Unione   europea   e   cura   le   relazioni
internazionali, con particolare riferimento,  in  collaborazione  con
l'Ufficio  legislativo,  ai  negoziati   relativi   ad   accordi   di
cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. 
 
          Nota all'art. 3:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «23. (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni amministrazione
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il
          ruolo  dei  dirigenti,  che si articola nella prima e nella
          seconda  fascia,  nel  cui  ambito  sono  definite apposite
          sezioni  in  modo  da  garantire  la eventuale specificita'
          tecnica.  I  dirigenti  della seconda fascia sono reclutati
          attraverso  i  meccanismi  di accesso di cui all'art. 28. I
          dirigenti  della  seconda  fascia  transitano  nella  prima
          qualora  abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
          dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari
          ordinamenti  di  cui  all'art. 19, comma 11, per un periodo
          pari  almeno  a  tre anni senza essere incorsi nelle misure
          previste  dall'art.  21  per  le ipotesi di responsabilita'
          dirigenziale.
             2.  E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei  posti  disponibili,  in  base all'art. 30 del presente
          decreto.   I   contratti  o  accordi  collettivi  nazionali
          disciplinano,  secondo  il  criterio  della continuita' dei
          rapporti  e  privilegiando  la libera scelta del dirigente,
          gli  effetti  connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo  con  l'ente  di previdenza, al trattamento di
          fine  rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
          di  servizio  e  al  fondo  di previdenza complementare. La
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica   cura   una   banca  dati  informatica
          contenente  i  dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
          dello Stato.»