Art. 6. 
 
 
                           Ufficio stampa 
 
 
  1. L'Ufficio stampa, costituito  ai  sensi  dell'articolo  9  della
legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli
organi  di  informazione  nazionali  e  internazionali;  effettua  il
monitoraggio dell'informazione  italiana  ed  estera  e  ne  cura  la
rassegna, con particolare riferimento ai  profili  che  attengono  ai
compiti istituzionali del Ministero. 
  2. All'Ufficio stampa e' preposto il Capo dell'Ufficio  stampa,  il
quale  e'  nominato  dal   Ministro   tra   operatori   del   settore
dell'informazione o comunque tra soggetti,  anche  appartenenti  alle
pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  comprovata  esperienza
maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria,
nel rispetto delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. 
  3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7
giugno  2000,  n.  150,  puo'  nominare   un   portavoce,   che,   in
collaborazione con l'Ufficio stampa, cura  i  rapporti  di  carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. 
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150
          (Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione   delle   pubbliche  amministrazioni)  e'  il
          seguente:
             «Art.   9  (Uffici  stampa).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
          in  forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
          e'  in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
          di massa.
             2.  Gli  uffici  stampa  sono  costituiti  da  personale
          iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
          di    personale   e'   costituita   da   dipendenti   delle
          amministrazioni  pubbliche, anche in posizione di comando o
          fuori   ruolo,   o  da  personale  estraneo  alla  pubblica
          amministrazione  in  possesso  dei  titoli  individuati dal
          regolamento  di cui all'art. 5, utilizzato con le modalita'
          di  cui  all'art.  7,  comma  6,  del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, nei
          limiti  delle  risorse  disponibili nei bilanci di ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.
             3.  L'ufficio  stampa e' diretto da un coordinatore, che
          assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
          base  delle  direttive  impartite  dall'organo  di  vertice
          dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
          informazione,  assicurando il massimo grado di trasparenza,
          chiarezza  e  tempestivita'  delle comunicazioni da fornire
          nelle materie di interesse dell'amministrazione.
             4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non
          possono  esercitare,  per  tutta  la  durata  dei  relativi
          incarichi,     attivita'    professionali    nei    settori
          radiotelevisivo,  del  giornalismo,  della  stampa  e delle
          relazioni   pubbliche.  Eventuali  deroghe  possono  essere
          previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
             5.   Negli   uffici   stampa   l'individuazione   e   la
          regolamentazione  dei  profili  professionali sono affidate
          alla  contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
          area    di    contrattazione,    con   l'intervento   delle
          organizzazioni    rappresentative   della   categoria   dei
          giornalisti.  Dall'attuazione del presente comma non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica».
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          settembre  2001,  n. 422 recante «Regolamento recante norme
          per l'individuazione dei titoli professionali del personale
          da  utilizzare  presso  le pubbliche amministrazioni per le
          attivita'  di  informazione e di comunicazione e disciplina
          degli  interventi  formativi»  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2001, n. 282.
             - Il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150
          (Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione   delle   pubbliche  amministrazioni)  e'  il
          seguente:
             «Art.   7   (Portavoce).   -   1.  L'organo  di  vertice
          dell'amministrazione  pubblica puo' essere coadiuvato da un
          portavoce,  anche  esterno all'amministrazione, con compiti
          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
          politico-istituzionale  con  gli organi di informazione. Il
          portavoce,  incaricato  dal  medesimo organo, non puo', per
          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
          nei  settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
          e delle relazioni pubbliche.
             2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata
          dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
          appositamente    iscritte    in    bilancio   da   ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.».