Art. 7. Servizio di controllo interno 1. Il Servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa. 2. Le attivita' di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, nomina il Presidente del collegio, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra professori universitari esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, e sceglie i due componenti rispettivamente uno tra i dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, che puo' essere collocato fuori ruolo, e uno tra i dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del Ministero, che siano esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo. 3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte motivate di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. 4. Il Servizio opera in collegamento con l'Ufficio di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico-scientifico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 5. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione. 6. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, al Servizio di controllo interno e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 15 unita', di cui due di qualifica dirigenziale non generale.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e' il seguente: «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.». - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, recante: «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38. - Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche), e' il seguente: «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - (Omissis). 2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": (Omissis); d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato; ». - Il testo dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e' il seguente: «Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo interno). - (Omissis). 2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.».