Art. 7. 
 
 
                    Servizio di controllo interno 
 
 
  1. Il Servizio di controllo interno, previsto dall'articolo  6  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,   come   modificato
dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  svolge  le
funzioni di valutazione  e  di  controllo  strategico  ivi  indicate,
operando in posizione di autonomia operativa e valutativa. 
  2. Le attivita' di controllo interno sono svolte da un collegio  di
tre  componenti.  Il  Ministro,  con  proprio  decreto,   nomina   il
Presidente   del   collegio,   scelto   tra   magistrati    ordinari,
amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello   Stato,   consiglieri
parlamentari, dirigenti  generali  delle  pubbliche  amministrazioni,
nonche'  tra  professori   universitari   esperti   in   materia   di
organizzazione amministrativa, tecniche  di  valutazione,  analisi  e
controllo, e sceglie i  due  componenti  rispettivamente  uno  tra  i
dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni,  che  puo'
essere collocato fuori ruolo, e uno tra i dirigenti di seconda fascia
appartenenti al ruolo del Ministero, che siano esperti in materia  di
organizzazione amministrativa, tecniche  di  valutazione,  analisi  e
controllo. 
  3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione
riservata agli organi  di  indirizzo  politico  sui  risultati  delle
analisi effettuate, con  proposte  motivate  di  miglioramento  della
funzionalita' dell'amministrazione. 
  4. Il Servizio opera in collegamento con l'Ufficio di statistica di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;  si  avvale  del
sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria
attivita' con il  comitato  tecnico-scientifico  operante  presso  la
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonche' con  le
altre unita' o strutture  del  controllo  interno,  ai  fini  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 286. 
  5. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei  propri  compiti,  ha
accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita'
dell'amministrazione. 
  6. In attuazione dell'articolo 31, comma  2,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e nell'ambito del contingente  di  personale  di
cui all'articolo 10, comma 1, al Servizio  di  controllo  interno  e'
assegnato   un   apposito   contingente   di   personale   costituito
complessivamente fino ad un massimo di  15  unita',  di  cui  due  di
qualifica dirigenziale non generale. 
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,   n.   286,   come   modificato   dall'art.   31  del
          decreto-legge   4  luglio  2006,  n.  223,  convertito  con
          modificazioni   dalla   legge   4   agosto   2006,  n.  248
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          4  luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
          rilancio  economico  e  sociale,  per  il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in  materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
          e' il seguente:
             «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1.
          L'attivita'  di  valutazione  e controllo strategico mira a
          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
          operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
          materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
             2.  Gli  uffici  ed i soggetti preposti all'attivita' di
          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
          riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
          effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
          politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
          rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
             3.  Nelle  amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
          ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
          dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo
          monocratico  o  composto  da  tre  componenti.  In  caso di
          previsione  di  un organo con tre componenti viene nominato
          un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere,
          anche  per  la  direzione  stessa, ad esperti estranei alla
          pubblica  amministrazione,  ai  sensi del predetto art. 14,
          comma  2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
          operano  in  collegamento  con  gli  uffici  di  statistica
          istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo 6 settembre
          1989,   n.   322.  Essi  redigono  almeno  annualmente  una
          relazione  sui  risultati  delle  analisi  effettuate,  con
          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione.».
             -  Il  decreto  legislativo  6  settembre  1989, n. 322,
          recante:  «Norme  sul  Sistema statistico nazionale e sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi  dell'art.  24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 settembre
          1989, n. 222.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
          2006,  n.  315,  recante: «Norme in materia di reclutamento
          del  personale  della  scuola»,  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38.
             - Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   286   (Riordino  e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          di  valutazione  dei  costi, dei rendimenti e dei risultati
          dell'attivita'  svolta dalle amministrazioni pubbliche), e'
          il seguente:
             «Art.  1  (Principi  generali  del controllo interno). -
          (Omissis).
             2.  La  progettazione  d'insieme  dei  controlli interni
          rispetta  i  seguenti  principi generali, obbligatori per i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria  autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il  principio  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
             (Omissis);
              d)  le  funzioni  di  cui  alle precedenti lettere sono
          esercitate in modo integrato; ».
             -  Il  testo  dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.  248 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223,
          recante  disposizioni  urgenti  per il rilancio economico e
          sociale,  per  il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di contrasto all'evasione fiscale) e' il seguente:
             «Art.  31  (Riorganizzazione  del  servizio di controllo
          interno). - (Omissis).
             2.  Il  contingente  di  personale  addetto  agli uffici
          preposti   all'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico,  ai  sensi  dell'art.  14, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, non puo' superare il
          numero  massimo  di  unita'  pari al 10 per cento di quello
          complessivamente   assegnato   agli   uffici   di   diretta
          collaborazione degli organi di indirizzo politico.».