Art. 10. 
 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si  provvede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le
organizzazioni sindacali, con  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,  comma  4-bis,  lettera  e)
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 10: 
             - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          si vedano le note alle premesse. 
             - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   recante   Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59: 
             «4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  Ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti si  provvede  con  decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.».