Art. 13. 
 
 
            Organismi operanti nell'ambito del Ministero 
 
 
  1. Nell'ambito  del  Ministero  operano  gli  organismi  collegiali
individuati per il Ministero  della  pubblica  istruzione  e  per  il
Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 
          Nota all'art. 13: 
             - Si riporta il testo dell'art. 29 del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 
          248 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico
          e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate  e
          di contrasto all'evasione fiscale»: 
             «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed
          altri organismi). - 1. Fermo restando il  divieto  previsto
          dall'art. 18, comma 1, della legge  28  dicembre  2001,  n.
          448, la spesa complessiva sostenuta  dalle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, per organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni, e' ridotta del trenta  per  cento
          rispetto a quella sostenuta  nell'anno  2005.  Ai  suddetti
          fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,   e
          comunque entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento ai nuovi limiti di  spesa.  Tale  riduzione  si
          aggiunge a quella prevista dall'art.  1,  comma  58,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
             2. Per realizzare le  finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
              a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
              b) razionalizzazione delle competenze  delle  strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
              c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
          quelle strettamente indispensabili al  funzionamento  degli
          organismi; 
              d)  diminuzione  del  numero   dei   componenti   degli
          organismi; 
              e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
          organismi; 
              e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata,   non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; 
              e-ter) previsione di  una  relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri. 
             2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso. 
             3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono   tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
             4. Ferma restando la realizzazione  degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
             5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza  che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
             6. Le disposizioni del  presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
             7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'art. 11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».