Art. 2. 
 
 
                     Articolazione del Ministero 
 
 
  1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei  seguenti  tre
dipartimenti: 
   a) Dipartimento per l'istruzione; 
   b) Dipartimento per l'universita',  l'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca; 
   c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali. 
  2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono  individuati
gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6
e 7. 
  3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico,  negli  uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 2: 
             - Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   recante   Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59: 
             «3.  Relativamente  alle  competenze   in   materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    Ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale generale, quali  autonomi
          centri di responsabilita'  amministrativa,  che  esercitano
          tra le funzioni residuate allo Stato in particolare  quelle
          inerenti  all'attivita'  di   supporto   alle   istituzioni
          scolastiche autonome, ai rapporti  con  le  amministrazioni
          regionali e  con  gli  enti  locali,  ai  rapporti  con  le
          universita' e le agenzie formative, al reclutamento e  alla
          mobilita'  del  personale  scolastico,  ferma  restando  la
          dimensione provinciale dei  ruoli  del  personale  docente,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,  alla  assegnazione
          delle risorse finanziarie e di personale  alle  istituzioni
          scolastiche. Ai  fini  di  un  coordinato  esercizio  delle
          funzioni pubbliche in materia di istruzione  e'  costituito
          presso  ogni  ufficio  scolastico   regionale   un   organo
          collegiale a composizione mista, con  rappresentanti  dello
          Stato,  della  regione  e  delle   autonomie   territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla  entrata  in  vigore
          del regolamento stesso, sono  soppresse  le  sovrintendenze
          scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
          territorio provinciale, anche per funzioni, di  servizi  di
          consulenza e supporto alle  istituzioni  scolastiche,  sono
          contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.».