Art. 2. Articolazione del Ministero 1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti: a) Dipartimento per l'istruzione; b) Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca; c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7. 3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attivita' gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.».