Art. 3. 
 
 
               Attribuzioni dei capi dei dipartimenti 
 
 
  1. I  capi  dei  dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
assicurano  l'esercizio  organico,  coordinato  ed  integrato   delle
funzioni del Ministero. 
  2. I capi  dei  dipartimenti  svolgono  compiti  di  coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale
compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma  dell'articolo
5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 21 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  dei  risultati
complessivamente  raggiunti  in  attuazione   degli   indirizzi   del
Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma  5,
del citato decreto legislativo n. 300  del  1999,  e  provvedono,  in
particolare, all'assegnazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale  generale
compresi nel Dipartimento. 
  3. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel  dipartimento  stesso.  Il
capo del dipartimento puo' promuovere  progetti  che  coinvolgono  le
competenze  di  piu'  uffici  dirigenziali  generali   compresi   nel
dipartimento, affidandone  il  coordinamento  ad  uno  dei  dirigenti
preposti a tali  uffici.  Gli  uffici  scolastici  regionali  di  cui
all'articolo 8 dipendono  funzionalmente  dai  capi  dipartimento  in
relazione alle specifiche materie da trattare. 
  4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la  realizzazione  di
progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture. 
 
          Nota all'art. 3: 
             - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   recante   Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59: 
             «3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro.». 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche: 
             «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). (Art. 21, commi
          1, 2 e 5 del decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  come
          sostituiti prima dall'art. 12 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998, e successivamente modificati dall'art.  7  del
          decreto legislativo n. 387  del  1998).  -  1.  Il  mancato
          raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle
          direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e
          le garanzie di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale
          responsabilita'   disciplinare   secondo   la    disciplina
          contenuta nel  contratto  collettivo,  l'impossibilita'  di
          rinnovo dello stesso incarico  dirigenziale.  In  relazione
          alla gravita' dei casi,  l'amministrazione  puo',  inoltre,
          revocare l'incarico collocando il dirigente a  disposizione
          dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal  rapporto
          di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
             2. Abrogato. 
             3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   recante   Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59: 
             «5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
              a) determina  i  programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del Ministro; 
              b) alloca le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
              c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
          controllo e di vigilanza nei  confronti  degli  uffici  del
          dipartimento; 
              d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli   organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
              e) adotta gli atti  per  l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
              f) e' sentito dal Ministro ai fini  dell'esercizio  del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'art. 19, comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
              g)   puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; 
              h)  e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».