Art. 6. 
 
 
Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale
                    e coreutica e per la ricerca 
 
 
  1. Il dipartimento per l'universita', l'alta formazione  artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle  seguenti
aree: istruzione universitaria, programmazione degli  interventi  sul
sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale
e finanziamento delle universita'; monitoraggio e valutazione,  anche
mediante specifico organismo, in  materia  universitaria  e  di  alta
formazione artistica, musicale e  coreutica;  status  dello  studente
universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
attuazione delle norme comunitarie e  internazionali  in  materia  di
istruzione  universitaria,  armonizzazione  europea  e   integrazione
internazionale del  sistema  universitario;  razionalizzazione  delle
condizioni di accesso  all'istruzione  universitaria;  partecipazione
alle attivita'  relative  all'accesso  alle  amministrazioni  e  alle
professioni, al raccordo dell'istruzione  universitaria  e  dell'alta
formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   con   l'istruzione
scolastica  e  con  la  formazione  professionale;  valorizzazione  e
sostegno della ricerca libera nelle universita'; competenze  relative
agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica,  di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione  e
coordinamento della ricerca in  ambito  nazionale,  internazionale  e
comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale
di  valutazione  del   sistema   universitario   e   della   ricerca;
programmazione  degli  interventi   degli   enti   di   ricerca   non
strumentali;  indirizzo  e  coordinamento,  normazione   generale   e
finanziamento degli  enti  di  ricerca  non  strumentali  e  relativo
monitoraggio delle attivita'; valorizzazione e sostegno della ricerca
libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno  del  grado  di
interazione tra  sistema  delle  universita'  e  sistema  produttivo;
integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;  coordinamento
della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali
di  ricerca;  indirizzo  e   sostegno   alla   ricerca   spaziale   e
aerospaziale;   cooperazione   scientifica   in   ambito   nazionale,
comunitario e internazionale; promozione  e  sostegno  della  ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo unico per la ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo  1,  comma  870,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Cura  altresi'  l'attivita'  di
comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza  ai
sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150.  Nell'ambito
del dipartimento opera la segreteria tecnica di cui  all'articolo  2,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali  e  n.  1  ufficio
dirigenziale non generale di studio,  ricerca  e  consulenza,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo
10. 
  3. Il dipartimento per l'universita', l'alta formazione  artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici  di
livello dirigenziale generale: 
    a) direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto
allo studio universitario; 
    b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; 
    c) direzione generale per il coordinamento e  lo  sviluppo  della
ricerca; 
    d) direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca. 
  4. La direzione  generale  per  l'universita',  lo  studente  e  il
diritto allo studio universitario che si articola  in  n.  10  uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  programmazione   degli   interventi   relativi   al   sistema
universitario; 
    b) definizione  delle  modalita'  di  finanziamento  del  sistema
universitario, ivi compreso il  finanziamento  relativo  all'edilizia
universitaria; 
    c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in
materia  di  istruzione  universitaria,  in  particolare  curando  la
promozione,   l'armonizzazione   e   l'integrazione    del    sistema
universitario a livello europeo e internazionale; 
    d) esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle
universita' e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro  le
determinazioni finali; 
    e) attivita' inerenti agli ordinamenti didattici  universitari  e
allo status dei professori e ricercatori universitari; 
    f)  valorizzazione  e  sostegno  della   ricerca   libera   nelle
universita', in  coordinamento  con  la  direzione  generale  per  il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca; 
    g) raccordo con la direzione  generale  per  il  personale  della
scuola in materia di formazione  continua,  permanente  e  ricorrente
degli insegnanti; 
    h) attivita' inerenti all'ammissione agli ordini professionali; 
    i) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio
universitario, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti; 
    l)  coordinamento,  promozione  e  sostegno   dell'attivita'   di
formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita'; 
    m)  cura  della   banca   dati   sull'offerta   formativa   delle
    universita'; n) programmazione e razionalizzazione degli  accessi
    ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto  1999,
    n. 264,  e  disposizioni  relative  alle  immatricolazioni  degli
    studenti stranieri; 
    o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia  di
collegi universitari e residenze universitarie; 
    p) cura di attivita' di orientamento allo studio e di tutoraggio,
sia durante la frequenza degli anni di corso universitari  che  volte
all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; 
    q) predisposizione di  indirizzi  e  di  strategie  nazionali  in
materia di rapporti delle universita' con lo sport; 
    r)  supporto  allo  svolgimento  dell'attivita'   del   Consiglio
universitario nazionale e  del  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria. 
  5. La direzione generale per l'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
    a) finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica; 
    b) promozione e sviluppo  dell'autonomia  del  sistema  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; 
    c) vigilanza sulle relative istituzioni; 
    d) sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; 
    e) raccordo con il sistema scolastico e  universitario,  con  gli
altri  sistemi  formativi,  con  il  sistema   produttivo   e   delle
professioni e con le pubbliche amministrazioni; 
    f) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio
nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    g) rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione  per
gli atti di competenza. 
  6. La direzione generale per il coordinamento e lo  sviluppo  della
ricerca, che si articola in n.7  uffici  dirigenziali  non  generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
    a) promozione, programmazione e coordinamento  della  ricerca  in
ambito nazionale; 
    b) indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento
degli enti di ricerca non strumentali; 
    c) sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della  rete  degli
enti di ricerca; 
    d)  supporto  alla  redazione  del  Programma  nazionale  per  la
    ricerca; e) vigilanza e controllo sulle attivita' degli  enti  di
    ricerca; 
    f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; 
    g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali
per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali
e dal fondo aree sottoutilizzate; 
    h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; 
    i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni  in
materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; 
    l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli  enti  di
ricerca e sua integrazione con la ricerca privata; 
    m) promozione della cultura scientifica; 
    n) esami degli Statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli
stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; 
    o) sostegno alla ricerca privata nell'ambito della competenza del
Ministero; 
    p) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca  scientifica  e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del   relativo
regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione
europea; 
    q) incentivazione e agevolazione della ricerca  nelle  imprese  e
negli altri soggetti pubblici  e  privati  e  gestione  dei  relativi
fondi; 
    r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione  tra  sistema
della ricerca e sistema produttivo; 
    s) cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche nazionali; 
    t) supporto allo  svolgimento  delle  funzioni  del  Comitato  di
esperti per la politica della ricerca. 
  7. La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca
che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali,  svolge  le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) attivita' di promozione, programmazione e coordinamento  della
ricerca in ambito internazionale ed europeo; 
    b) elaborazione dell'indirizzo  unitario  e  coordinamento  della
politica della ricerca nei comitati di  gestione  delle  convenzioni,
dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca
nell'ambito   dell'Unione   europea,   dell'Organizzazione   per   la
cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia spaziale  europea,
delle  Nazioni  unite  e  di  organismi  internazionali;   indirizzo,
normazione generale e finanziamento dell'Agenzia spaziale ialiana; 
    c) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; 
    d) promozione della cooperazione  internazionale  in  materia  di
ricerca; 
    e)  promozione  della  partecipazione   italiana   ai   programmi
comunitari di ricerca; 
    f)  partecipazione  a  commissioni  dell'Unione  europea   e   ad
organismi comunitari operanti in tema di ricerca; 
    g)  supporto  alla  redazione  del  Programma  nazionale  per  la
ricerca; h) agevolazione della  ricerca  nelle  imprese  e  in  altri
soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali  di
cooperazione, nonche' programmi comunitari; 
    i) attivita'  preliminari  per  la  definizione  della  posizione
nazionale nel programma quadro sulla ricerca; 
    l) analisi e  diffusione  della  normativa  comunitaria  e  delle
modalita' di interazione con gli organismi comunitari; 
    m) individuazione di opportunita' di finanziamento  a  valere  su
fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo; 
    n) assistenza alle imprese  che  decidono  di  accedere  a  fondi
comunitari. 
 
          Nota all'art. 6: 
             - La legge 21 dicembre  1999,  n.  508  recante  Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  4
          gennaio 2000, n. 2. 
             - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  870,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
             «870. Al fine di garantire la  massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di  cui  all'art.  5  del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
          della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e,  per  quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge  7  giugno
          2000,  n.  150  recante  Disciplina  delle   attivita'   di
          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche
          amministrazioni: 
             «Art. 6 (Strutture). - l. In conformita' alla disciplina
          dettata  dal  presente  capo   e,   ove   compatibili,   in
          conformita' alle norme degli articoli 11 e 12  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,  e  relative  disposizioni   attuative,   le
          attivita'  di  informazione  si  realizzano  attraverso  il
          portavoce e l'ufficio  stampa  e  quelle  di  comunicazione
          attraverso l'ufficio per  le  relazioni  con  il  pubblico,
          nonche' attraverso analoghe strutture quali  gli  sportelli
          per  il  cittadino,  gli  sportelli  unici  della  pubblica
          amministrazione,  gli  sportelli   polifunzionali   e   gli
          sportelli per le imprese. 
             2. Ciascuna amministrazione definisce,  nell'ambito  del
          proprio ordinamento degli uffici  e  del  personale  e  nei
          limiti delle risorse disponibili, le strutture e i  servizi
          finalizzati alle attivita' di informazione e  comunicazione
          e al loro coordinamento,  confermando,  in  sede  di  prima
          applicazione  della  presente   legge,   le   funzioni   di
          comunicazione e di informazione al personale  che  gia'  le
          svolge.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante Disposizioni  per
          il coordinamento, la programmazione e la valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,  lettera  d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59: 
             «3.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica si avvale come  supporto  di  una
          segreteria tecnica istituita presso il  MURST,  nell'ambito
          della potesta' regolamentare  di  organizzazione  di  detto
          Ministero. La segreteria opera anche  come  supporto  della
          commissione  e  delle  strutture  ad  essa  collegate.  Con
          decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
          per  l'utilizzazione  di  personale  comandato   da   altre
          amministrazioni,  enti  e  istituzioni,  nonche'  i  limiti
          numerici  per  il  ricorso  a  personale  qualificato   con
          contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle  attivita'
          di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni  e  proposte
          del comitato di esperti di cui  all'art.  3,  dei  consigli
          scientifici  nazionali  e  della  assemblea   di   cui   al
          successivo art. 4. Al  Ministro  possono  inviare  proposte
          anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici  e
          privati,   nonche'   organismi   di   consulenza    tecnico
          scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.». 
             - La legge 2  agosto  1999,  n.  264  recante  Norme  in
          materia di accessi  ai  corsi  universitari  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.