Art. 6. Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 1. Il dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle universita'; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita'; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attivita'; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cura altresi' l'attivita' di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Nell'ambito del dipartimento opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10. 3. Il dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario; b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca; d) direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca. 4. La direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione degli interventi relativi al sistema universitario; b) definizione delle modalita' di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria; c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale; d) esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle universita' e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; e) attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari; f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita', in coordinamento con la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca; g) raccordo con la direzione generale per il personale della scuola in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti; h) attivita' inerenti all'ammissione agli ordini professionali; i) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti; l) coordinamento, promozione e sostegno dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita'; m) cura della banca dati sull'offerta formativa delle universita'; n) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri; o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie; p) cura di attivita' di orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza degli anni di corso universitari che volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; q) predisposizione di indirizzi e di strategie nazionali in materia di rapporti delle universita' con lo sport; r) supporto allo svolgimento dell'attivita' del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria. 5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; b) promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) vigilanza sulle relative istituzioni; d) sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; e) raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; f) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; g) rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione per gli atti di competenza. 6. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, che si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale; b) indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; c) sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca; e) vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate; h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata; m) promozione della cultura scientifica; n) esami degli Statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; o) sostegno alla ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero; p) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea; q) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi; r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo; s) cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche nazionali; t) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca. 7. La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attivita' di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito internazionale ed europeo; b) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia spaziale europea, delle Nazioni unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia spaziale ialiana; c) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; d) promozione della cooperazione internazionale in materia di ricerca; e) promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca; f) partecipazione a commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari operanti in tema di ricerca; g) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca; h) agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonche' programmi comunitari; i) attivita' preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca; l) analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalita' di interazione con gli organismi comunitari; m) individuazione di opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo; n) assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari.
Nota all'art. 6: - La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150 recante Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni: «Art. 6 (Strutture). - l. In conformita' alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformita' alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attivita' di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. 2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che gia' le svolge.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59: «3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta' regolamentare di organizzazione di detto Ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita' di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonche' organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.». - La legge 2 agosto 1999, n. 264 recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.