Art. 7 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 1. Il dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle universita', degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali. 2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, 4 uffici dirigenziali non generali e 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10. 3. Il dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali; b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; c) direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi; d) direzione generale per gli affari internazionali. 4. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; b) reclutamento, formazione generale e amministrazione del personale; c) relazioni sindacali e contrattazione; d) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; e) mobilita' e trattamento di quiescenza e previdenza; f) pianificazione e allocazione delle risorse umane; g) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; h) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; i) servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale; l) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; m) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; n) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; o) gestione del contenzioso del lavoro del personale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001; p) responsabilita' e sanzioni disciplinari del personale; q) elaborazione del piano acquisti annuale. 5. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; b) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge finanziaria e per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti; c) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; d) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; e) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; f) analisi e monitoraggio dei flussi finanziari; g) assegnazione alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, delle risorse finanziarie; h) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; i) attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; l) cura della redazione delle proposte per il documento di programmazione economica e finanziaria; m) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE, nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai settori di competenza del Ministero; n) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti. 6. La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi che si articola in 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione e svolgimento delle attivita' di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero; b) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero; c) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei dati raccolti; d) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; e) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; f) cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi; g) cura dei rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; h) garanzia della coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologiche destinate alla didattica; i) creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati; l) attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipazione ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali; m) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione con la direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio; n) cura dell'anagrafe della ricerca. 7. Nell'ambito della direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. 8. La direzione generale per gli affari internazionali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, ferme restando le competenze della direzione generale di cui all'articolo 6, comma 7, nei seguenti ambiti: a) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; b) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali; c) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; d) cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; e) coordinamento delle attivita' di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria; f) cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; g) promozione, in collaborazione con le altre direzioni generali, di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; h) promozione di intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale; i) coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei; l) individuazione delle opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota; m) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; n) controllo, monitoraggio e certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei; o) cura della pianificazione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: "Art. 12 (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). (Art. 12-bis del decreto legislativo n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale: "Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. 1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.".