Art. 7
          Dipartimento per la programmazione e la gestione
           delle risorse umane, finanziarie e strumentali

  1.  Il  dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse
umane,  finanziarie  e  strumentali  e  per  la  comunicazione svolge
funzioni  nelle  seguenti  aree: studi e programmazione ministeriale;
politica   finanziaria,   bilancio   e  monitoraggio  del  fabbisogno
finanziario  del  Ministero;  definizione degli indirizzi generali in
materia  di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina
giuridica   ed   economica   del  relativo  rapporto  di  lavoro,  di
reclutamento    e   formazione,   di   relazioni   sindacali   e   di
contrattazione;  acquisti  e affari generali; gestione e sviluppo dei
sistemi  informativi  del  Ministero  e  connessione  con  i  sistemi
informativi  delle  universita', degli enti di ricerca e dei consorzi
interuniversitari;   elaborazioni  statistiche;  affari  e  relazioni
internazionali  dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta
formazione  artistica  e  musicale,  inclusa  la  collaborazione  con
l'Unione europea e con gli organismi internazionali.
  2.  Al  dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti
di   supporto,  4  uffici  dirigenziali  non  generali  e  1  ufficio
dirigenziale  non  generale  di  studio,  ricerca e consulenza, i cui
compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo
10.
  3.  Il  dipartimento  per  la  programmazione ministeriale e per la
gestione   ministeriale   del   bilancio,   delle   risorse  umane  e
dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale
generale:
a) direzione  generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e
   affari generali;
b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
c) direzione  generale  per  gli  studi,  la  statistica  e i sistemi
   informativi;
d) direzione generale per gli affari internazionali.
  4.  La  direzione  generale  per  le  risorse  umane del Ministero,
acquisti  e affari generali, che si articola in 7 uffici dirigenziali
non  generali  e  in  4  uffici  dirigenziali non generali di studio,
ricerca  e consulenza svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione  delle  direttive  del Ministro in materia di politiche
   del  personale  amministrativo  e  tecnico,  dirigente  e non, del
   Ministero;
b) reclutamento, formazione generale e amministrazione del personale;
c) relazioni sindacali e contrattazione;
d) emanazione    di    indirizzi   alle   direzioni   regionali   per
   l'applicazione  dei  contratti  collettivi e la stipula di accordi
   decentrati;
e) mobilita' e trattamento di quiescenza e previdenza;
f) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
g) cura  della  gestione  amministrativa  e contabile delle attivita'
   strumentali,  contrattuali  e convenzionali di carattere generale,
   comuni agli uffici dell'amministrazione centrale;
h) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;
i) servizi,  strutture  e  compiti  strumentali  dell'amministrazione
   centrale;
l) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali
   su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
m) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere
   organizzativo  dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza
   agli  uffici  scolastici  regionali per lo svolgimento di analoghe
   azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
n) gestione   del  contenzioso  per  provvedimenti  aventi  carattere
   generale  e  definizione  delle linee di indirizzo per la gestione
   del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
o) gestione  del  contenzioso  del  lavoro  del  personale  ai  sensi
   dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
p) responsabilita' e sanzioni disciplinari del personale;
q) elaborazione del piano acquisti annuale.
  5.  La  direzione  generale  per  la  politica finanziaria e per il
bilancio,  che  si  articola  in  9 uffici dirigenziali non generali,
svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) rilevazione  del  fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
   dei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli  uffici scolastici
   regionali;
b) cura  della  predisposizione dello stato di previsione della spesa
   del  Ministero,  delle  operazioni  di  variazione e assestamento,
   della  redazione  delle proposte per la legge finanziaria e per la
   legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento
   e  agli  organi  di  controllo  in  attuazione delle direttive del
   Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti;
c) predisposizione   dei  programmi  di  ripartizione  delle  risorse
   finanziarie   rivenienti  da  leggi,  fondi  e  provvedimenti,  in
   relazione alle destinazioni per esse previste;
d) predisposizione  degli  atti  connessi  con  l'assegnazione  delle
   risorse  finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri
   di costo;
e) coordinamento   dei   programmi   di  acquisizione  delle  risorse
   finanziarie   nazionali,   in  relazione  alle  diverse  fonti  di
   finanziamento;
f) analisi e monitoraggio dei flussi finanziari;
g) assegnazione   alle   istituzioni   scolastiche,  nell'ambito  dei
   capitoli  di  bilancio  affidati  alla sua gestione, delle risorse
   finanziarie;
h) elaborazione   delle   istruzioni   generali   per   la   gestione
   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i) attivita'  di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili
   di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
l) cura   della   redazione   delle  proposte  per  il  documento  di
   programmazione economica e finanziaria;
m) supporto  all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella
   formulazione  delle  proposte  che il Ministero sottopone al CIPE,
   nonche'  nell'esame  degli  argomenti  all'ordine  del  giorno del
   Comitato  interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
   relativi ai settori di competenza del Ministero;
n) predisposizione   delle   relazioni   tecniche  sui  provvedimenti
   normativi   anche   sulla  base  dei  dati  forniti  dagli  uffici
   competenti.
  6.  La  direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi
informativi  che  si articola in 10 uffici dirigenziali non generali,
svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) promozione  e  svolgimento  delle  attivita' di indagine, studio e
   documentazione per le materie di competenza del Ministero;
b) pianificazione,  gestione  e  sviluppo del sistema informativo del
   Ministero;
c) elaborazione  di  studi  ed  analisi  funzionali all'attivita' dei
   dipartimenti  e  delle direzioni generali relativamente ad aspetti
   inerenti  le  tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei
   dati raccolti;
d) concorso,  in  collaborazione  con  l'Istituto  nazionale  per  la
   valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed
   in   raccordo  con  la  direzione  generale  per  gli  ordinamenti
   scolastici  e  per  l'autonomia  scolastica,  alla valutazione del
   sistema  dell'istruzione  e  al  processo di autovalutazione delle
   istituzioni scolastiche ed educative;
e) svolgimento  dei  compiti  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
   legislativo   7   marzo   2005,   n.  82,  concernente  il  codice
   dell'amministrazione digitale;
f) cura  dei  rapporti  con  i  soggetti  che  forniscono  i  servizi
   concernenti   il   sistema   informativo,   svolgendo   tutti  gli
   adempimenti contrattuali relativi;
g) cura  dei rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella
   pubblica amministrazione;
h) garanzia  della  coerenza con gli standard tecnici e organizzativi
   comuni   e   consulenza   alle  scuole  in  materia  di  strutture
   informatiche e tecnologiche destinate alla didattica;
i) creazione  di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture
   necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali
   ed altri soggetti pubblici e privati;
l) attuazione  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati e
   partecipazione   ad  iniziative  comuni  con  altri  ministeri  ed
   organismi anche internazionali;
m) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione
   con  la  direzione  generale  per  l'universita', lo studente e il
   diritto allo studio;
n) cura dell'anagrafe della ricerca.
  7.   Nell'ambito   della  direzione  generale  per  gli  studi,  la
statistica  e  i  sistemi informativi opera il servizio di statistica
istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre
1989,  n.  322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni
organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.
  8.  La  direzione  generale  per  gli affari internazionali, che si
articola  in  7  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in 1 ufficio
dirigenziale  non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le
funzioni  e  i  compiti di spettanza del Ministero, ferme restando le
competenze  della  direzione generale di cui all'articolo 6, comma 7,
nei seguenti ambiti:
a) cura  delle  relazioni  internazionali,  in  ambito  bilaterale  e
   multilaterale,  in materia di istruzione scolastica, universitaria
   e dell'alta formazione artistica e musicale;
b) collaborazione   alla   definizione   dei   protocolli   culturali
   bilaterali;
c) organizzazione  e  cura  degli  scambi  di  assistenti  di  lingua
   straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;
d) cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in
   materia   di  istruzione  scolastica,  universitaria  e  dell'alta
   formazione artistica e musicale;
e) coordinamento   delle  attivita'  di  promozione  e  gestione  dei
   programmi di cooperazione comunitaria;
f) cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni
   di  supporto  gestionale  dei  programmi  comunitari in materia di
   istruzione   scolastica,   universitaria  e  dell'alta  formazione
   artistica e musicale;
g) promozione,  in collaborazione con le altre direzioni generali, di
   elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi
   comunitari e internazionali;
h) promozione  di  intese con gli enti locali per la realizzazione di
   progetti ed iniziative di carattere internazionale;
i) coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei;
l) individuazione  delle  opportunita'  di  finanziamento a valere su
   fondi  internazionali  e comunitari ivi compresa la partecipazione
   ad avvisi europei e progetti pilota;
m) predisposizione  della  programmazione  e  cura della gestione dei
   Fondi   strutturali   europei   finalizzati   allo   sviluppo   ed
   all'attuazione  delle  politiche  di  coesione sociale relative al
   settore dell'istruzione;
n) controllo,  monitoraggio  e  certificazione finanziaria sulla base
   dei regolamenti europei;
o) cura  della  pianificazione  e  gestione  delle  risorse nazionali
   connesse  alle  politiche  unitarie  per  la  coesione nel settore
   dell'istruzione.
 
          Nota all'art. 7:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001, n. 165 recante Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche:
             "Art.  12  (Uffici  per  la gestione del contenzioso del
          lavoro).  (Art.  12-bis  del  decreto legislativo n. 29 del
          1999,  aggiunto  dall'art.  7 del decreto legislativo n. 80
          del  1998).  -  1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
          nell'ambito  dei  rispettivi ordinamenti, ad organizzare la
          gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
          uffici,  in  modo  da  assicurare l'efficace svolgimento di
          tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e giudiziali inerenti
          alle  controversie.  Piu' amministrazioni omogenee o affini
          possono  istituire,  mediante  convenzione che ne regoli le
          modalita'  di  costituzione  e  di  funzionamento, un unico
          ufficio  per  la  gestione di tutto o parte del contenzioso
          comune.".
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82   recante  Codice
          dell'amministrazione digitale:
             "Art.  17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
          e   le  tecnologie).  -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni
          centrali  garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
          per      la     riorganizzazione     e     digitalizzazione
          dell'amministrazione  definite  dal Governo. A tale fine le
          predette   amministrazioni   individuano   un   centro   di
          competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
              a)  coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
          informativi,  in  modo  da assicurare anche la coerenza con
          gli standard tecnici e organizzativi comuni;
              b)   indirizzo   e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi,  sia  interni  che  esterni,  forniti  dai sistemi
          informativi dell'amministrazione;
              c)   indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
          sicurezza informatica;
              d)   accesso   dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici   e  promozione  dell'accessibilita'  anche  in
          attuazione  di  quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
          n. 4;
              e)   analisi   della   coerenza   tra  l'organizzazione
          dell'amministrazione    e   l'utilizzo   delle   tecnologie
          dell'informazione   e   della  comunicazione,  al  fine  di
          migliorare  la  soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
          servizi  nonche'  di  ridurre i tempi e i costi dell'azione
          amministrativa;
              f)  cooperazione  alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
              g)   indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione  prevista  per lo sviluppo e la gestione dei
          sistemi informativi;
              h)   progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti  ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione di
          servizi   in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante  gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la    realizzazione   e   compartecipazione   dei   sistemi
          informativi cooperativi;
              i)  promozione  delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle  direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  dal  Ministro  delegato per l'innovazione e le
          tecnologie;
              j)  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione,  all'interno  dell'amministrazione, dei sistemi
          di   posta   elettronica,   protocollo  informatico,  firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
             1-bis.  Ciascun  Ministero istituisce un unico centro di
          competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
          proprio centro.".
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  6  settembre  1989,  n.  322 recante Norme sul
          Sistema   statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
          dell'Istituto  nazionale  di statistica, ai sensi dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
             "Art.   3   (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso  le
          amministrazioni  centrali  dello  Stato e presso le aziende
          autonome  sono  istituiti  uffici di statistica, posti alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT.
             2.  Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
          le  esigenze  di  carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
          ogni   ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o  funzionario
          designato  dal  Ministro  competente, sentito il presidente
          dell'ISTAT.
             3.  Le  attivita'  e le funzioni degli uffici statistici
          delle  province,  dei  comuni  e delle camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura sono regolate dalla
          legge  16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
          attuazione,   nonche'  dal  presente  decreto  nella  parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  gli  enti  locali, ivi comprese le
          unita'   sanitarie   locali   che  non  vi  abbiano  ancora
          provveduto  istituiscono  l'ufficio  di statistica anche in
          forma  associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
          abitanti  istituiscono  con effetto immediato un ufficio di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
             4.   Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture  assicurano, fatte salve le competenze a livello
          regionale  del  commissario  del Governo previste dall'art.
          13,  comma  1,  lettera  c), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,    anche   il   coordinamento,   il   collegamento   e
          l'interconnessione  a livello provinciale di tutte le fonti
          pubbliche  preposte  alla raccolta ed alla elaborazione dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
             5.  Gli  uffici  di  statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
          esercitano  le proprie attivita' secondo le direttive e gli
          atti  di  indirizzo  emanati  dal  comitato di cui all'art.
          17.".