Art. 8. 
 
 
                     Uffici scolastici regionali 
 
 
  1. In ciascun capoluogo di regione  ha  sede  l'Ufficio  scolastico
regionale  di  livello  dirigenziale  generale  che  costituisce   un
autonomo centro di  responsabilita'  amministrativa,  al  quale  sono
assegnate le  funzioni  individuate  nei  commi  2  e  3.  Il  numero
complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18. 
  2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico  regionale  adotta,
per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e  stipula  i
contratti individuali di  lavoro.  Formula  al  dipartimento  di  cui
all'articolo  7  proposte  per  le  proprie  necessita'  di   risorse
finanziarie, strumentali  e  di  personale.  Provvede  alla  gestione
amministrativa e contabile delle attivita' strumentali,  contrattuali
e  convenzionali  di   carattere   generale,   comuni   agli   uffici
dell'amministrazione  regionale.  Nella  prospettiva  della  graduale
attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m)   della
Costituzione ed al fine di assicurare  la  continuita'  istituzionale
del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti  fondamentali  dei
cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale  sul  territorio
supportando la flessibilita' organizzativa, didattica  e  di  ricerca
delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con  quella  dei
comuni,  delle  province  e  della   regione   nell'esercizio   delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo  sviluppo
della relativa  offerta  sul  territorio  in  collaborazione  con  la
regione e gli enti locali;  cura  i  rapporti  con  l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti
scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;
assegna alle istituzioni scolastiche,  nell'ambito  dei  capitoli  di
bilancio affidati alla sua gestione, le risorse  finanziarie;  svolge
attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza
dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e di valutare  il  grado
di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna  alle
istituzioni scolastiche ed  educative  le  risorse  di  personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso
gli uffici scolastici periferici. 
  3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di monitoraggio. Tali uffici svolgono, in  particolare,  le  funzioni
relative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili; alla  gestione  delle  graduatorie  e  alla
formulazione   di   proposte   al   direttore   regionale   ai   fini
dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti  scolastici
autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici  per
la  progettazione  e  innovazione  della  offerta  formativa  e  alla
integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo
delle reti di scuole;  al  monitoraggio  dell'edilizia  scolastica  e
della sicurezza degli  edifici;  allo  stato  di  integrazione  degli
alunni immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle  scuole  dei  fondi
europei; al raccordo ed interazione con le autonomie  locali  per  la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei  diversamente
abili,  alla  promozione  ed  incentivazione   della   partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU  e  con
le organizzazioni sindacali territoriali. 
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  capo  del
Dipartimento per l'istruzione. 
  6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione Siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 
  7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: 
    a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata  si  articola
in n. 4  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  7  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola  in
n.  10  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  14  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola  in
n.  15  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  28  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    e)  l'Ufficio  scolastico  regionale  per   l'Emilia-Romagna   si
articola in n. 17  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  21
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; 
    f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si
articola in n.  8  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  11
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; 
    g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in  n.
14 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si  articola  in
n.  7  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  11   posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in
n.  21  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  29  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n.
4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola  in
n.  15  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  20  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n.
11 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola  in
n.  8  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  11   posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si  articola  in
n.  18  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  23  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si  articola  in
n.  18  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  23  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in  n.
4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n.
13 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 
  8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio
scolastico  regionale,   previa   informativa   alle   organizzazioni
sindacali  di  categoria,  il  Ministro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla  contrattazione,
adotta, il decreto ministeriale di natura non  regolamentare  per  la
definizione organizzativa e  dei  compiti  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale. 
 
          Nota all'art. 8: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233  recante  Riforma  degli
          organi  collegiali  territoriali  della  scuola,  a   norma
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59: 
             «Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione).  -  1.  E'
          istituito,  presso  ogni   ufficio   periferico   regionale
          dell'amministrazione   della   pubblica   istruzione,    il
          consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio  dura  in
          carica tre anni ed ha competenze consultive e  di  supporto
          all'amministrazione  a  livello  regionale.  Esso   esprime
          pareri  obbligatori   in   materia   di   autonomia   delle
          istituzioni scolastiche, di  attuazione  delle  innovazioni
          ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
          integrazione tra istruzione e formazione professionale,  di
          educazione  permanente,  di  politiche   compensative   con
          particolare riferimento all'obbligo formativo e al  diritto
          allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale,  di
          attuazione degli organici funzionali di istituto. 
             2. Il consiglio  esprime  all'organo  competente  parere
          obbligatorio  sui  provvedimenti  relativi   al   personale
          docente per i quali la  disciplina  sullo  stato  giuridico
          preveda il parere di un organo collegiale  a  tutela  della
          liberta' di insegnamento. 
             3.  Il  consiglio  e'  costituito  dai  presidenti   dei
          consigli scolastici  locali,  da  componenti  eletti  dalla
          rappresentanza  del  personale  della  scuola  statale  nei
          consigli scolastici locali e da tre componenti  eletti  dai
          rappresentanti  delle  scuole  pareggiate,   parificate   e
          legalmente riconosciute nei consigli  locali  e  da  cinque
          rappresentanti     designati      dalle      organizzazioni
          rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.  Del
          consiglio fa parte di  diritto  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale. 
             4. Il  numero  complessivo  dei  componenti  eletti  dai
          consigli scolastici locali in rappresentanza del  personale
          scolastico in servizio  nella  regione  e'  determinato  in
          proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale
          dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario  in
          servizio nelle scuole statali: 14  e  16  seggi  quando  il
          suddetto  personale  sia  rispettivamente  in  numero   non
          superiore  e  superiore   a   50.000.   E'   garantita   la
          rappresentanza di tre ovvero quattro  unita'  di  personale
          docente per ciascun grado di istruzione nonche'  di  almeno
          un  dirigente  scolastico  e  di  un   rappresentante   del
          personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
             5. Il consiglio  elegge  nel  suo  seno,  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora  nella
          prima votazione non si raggiunga la  predetta  maggioranza,
          il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 
             6. All'interno del consiglio  e'  istituita  un'apposita
          sezione, della quale  fanno  parte  i  docenti  eletti  dal
          personale della scuola, per  l'esercizio  delle  competenze
          consultive di cui al comma 2. 
             7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in  assemblea
          generale  sono  valide  se  e'  presente   un   terzo   dei
          componenti.   Tutti   i   pareri,   ivi   compresi   quelli
          obbligatori, sono resi nel termine  di  trenta  giorni.  In
          casi  di  particolare  urgenza  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
          inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
          quello  inferiore  assegnato   dal   dirigente,   si   puo'
          prescindere dal parere. 
             8. Il consiglio, nella prima seduta  successiva  al  suo
          insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
          organizzazione  dei  propri  lavori  e  l'attribuzione   di
          specifiche   competenze   ad   apposite   commissioni.   Il
          regolamento   puo'   prevedere   la   composizione   e   il
          funzionamento  di  una  giunta  esecutiva  presieduta   dal
          dirigente dell'ufficio periferico regionale. 
             9.  Il  dirigente  dell'ufficio   periferico   regionale
          provvede alla costituzione di una segreteria del  consiglio
          regionale dell'istruzione. 
             10. Presso l'ufficio periferico  regionale  avente  sede
          nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'   istituito   un
          consiglio  regionale  dell'istruzione  per  le  scuole  con
          lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
          del personale delle predette  scuole  statali,  pareggiate,
          parificate e legalmente riconosciute  eletti  nei  consigli
          scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti  designati
          dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori.  Ai  predetti  consigli  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 
             11.  I  termini  e  le  modalita'  per  l'elezione   dei
          componenti  dei  consigli  regionali  sono  stabiliti   con
          l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.». 
             - Si riporta il  testo  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettera «m» della Costituzione: 
             «m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il  territorio  nazionale;
          ». 
             - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  recante
          Conferimento di funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  21  aprile  1998,  n.  92,  supplemento
          ordinario. 
             - Per il  testo  dell'art.  75,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   recante   Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note all'art. 2. 
             - Per il testo dell'art. 5, comma 5, lettere f) e g) del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante  Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note all'art. 3. 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n.  246  recante
          Norme di attuazione dello statuto della  regione  siciliana
          in materia di pubblica istruzione e' il seguente: 
             «Art.  9.  -  Fino  a  quando  non  sara'   diversamente
          provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni  di  cui  al
          presente  decreto  l'amministrazione  regionale  si  avvale
          degli organi e degli uffici periferici del Ministero  della
          pubblica istruzione esistenti nel territorio della  regione
          e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
          delle funzioni attribuite  alla  regione  ha  l'obbligo  di
          seguire le direttive dell'amministrazione regionale. 
             Le  piante  organiche  degli  uffici  e   degli   organi
          periferici, di cui la regione  si  avvale  per  l'esercizio
          delle funzioni trasferite con  il  presente  decreto,  sono
          stabilite dallo Stato, sentita la regione. 
             L'amministrazione regionale esercita nei  confronti  del
          personale  di  cui  al  presente  articolo,   relativamente
          all'utilizzazione,  le  attribuzioni  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, salvo i casi  in  cui,  in  base  alle
          vigenti disposizioni, il provvedimento  ministeriale  debba
          essere preceduto  da  deliberazioni  di  organi  collegiali
          istituiti presso il Ministero. 
             I provvedimenti adottati dall'amministrazione  regionale
          ai sensi del comma precedente devono essere  comunicati  al
          Ministero della pubblica istruzione, il quale  puo',  entro
          il termine di trenta giorni dal ricevimento,  chiederne  il
          riesame. Trascorso tale termine  il  provvedimento  diventa
          esecutivo.».