Art. 13.


                         Disposizioni finali

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto, le
amministrazioni   interessate   provvedono   con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2009
                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Ronchi,  Ministro  per  le politiche
                                 europee
                                 Sacconi,  Ministro del lavoro, della
                                 salute e delle politiche sociali
                                 Scajola,   Ministro  dello  sviluppo
                                 economico
                                 Prestigiacomo,              Ministro
                                 dell'ambiente  e  della  tutela  del
                                 territorio e del
Visto, il Guardasigilli: Alfano