Art. 3.


              Banca dati Istituto superiore di sanita'

  1.  Ai  preparati  detergenti  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15 ed allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n.  65,  e  successive  modificazioni,  indipendentemente  dalla loro
classificazione   di   pericolo  ai  sensi  del  decreto  legislativo
medesimo.  Le  notifiche da inviare all'Istituto superiore di sanita'
devono  essere integrate con le informazioni di cui all'allegato VII,
punto  C,  del  regolamento (CE) n. 648/2004. L'Istituto superiore di
sanita'  predispone una versione specifica per i preparati detergenti
del  programma  di acquisizione dati, che verra' messo a disposizione
attraverso  il  proprio  sito  internet. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento dovranno inviare le notifiche anche
coloro che avevano gia' inviato le notifiche ai sensi del decreto del
Ministro  della  sanita'  19  aprile  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  274 del 23 novembre 2000, o del decreto legislativo 14
marzo 2003, n. 65, per i preparati detergenti classificati pericolosi
ai sensi del decreto legislativo medesimo.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  limitatamente  ai  soli  dati  sulla detergenza, sara' reso
disponibile  un  collegamento  informatico  tra la Direzione generale
della  prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali  e la Banca dati di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 15 e dell'allegato XI
          del  decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, citato nelle
          premesse:
             «Art.   15   (Organismo   incaricato   di   ricevere  le
          informazioni   relative  ai  preparati  pericolosi).  -  1.
          L'Istituto  superiore  di sanita' e' l'organismo incaricato
          di  ricevere  le informazioni relative ai preparati immessi
          sul  mercato  e  considerati  pericolosi per i loro effetti
          sulla  salute  o in base ai loro effetti a livello fisico e
          chimico,  compresa  al  (n.d.r.  la)  composizione chimica,
          disciplinati dal presente decreto.
             2.  Il  responsabile  dell'immissione  sul mercato di un
          preparato   pericoloso   e   i  fabbricanti  o  le  persone
          responsabili   della   commercializzazione   dei   prodotti
          autorizzati  o registrati come biocidi ai sensi del decreto
          legislativo  25  febbraio 2000, n. 174, e classificati come
          pericolosi  ai  sensi  del presente decreto, devono inviare
          all'Istituto  Superiore  di  sanita' le informazioni di cui
          all'allegato  XI  secondo  le  modalita'  ivi riportate. Le
          informazioni  cosi'  raccolte  costituiscono l'Archivio dei
          preparati pericolosi.
             3. Le informazioni ed i dati, contenuti nell'archivio di
          cui  al  comma  2,  sono  utilizzabili  esclusivamente  per
          rispondere  a  richieste di carattere sanitario in vista di
          misure   preventive   o  curative  e  in  particolare  caso
          d'urgenza,  mediante  consultazione dell'archivio preparati
          pericolosi  da  parte  dei  centri antiveleni, riconosciuti
          idonei  ad  accedere  all'archivio,  sulla base dei criteri
          indicati nell'allegato XI.
             4.   Per  gli  stessi  scopi  di  cui  al  comma  3,  le
          informazioni  contenute  nell'Archivio preparati pericolosi
          possono   essere   fornite   ad   altri   soggetti  a  cura
          dall'Istituto superiore di sanita'.
             5.  I  soggetti che sono a conoscenza delle informazioni
          contenute  nell'archivio preparati pericolosi sono tenuti a
          mantenere  la  riservatezza delle stesse e a non utilizzare
          quanto  a loro conoscenza per scopi diversi da quelli per i
          quali  hanno  avuto il diritto di accesso alle informazioni
          medesime.
             6.   L'Istituto   superiore   di  sanita'  ed  i  centri
          antiveleni  ritenuti idonei tengono una registrazione delle
          richieste  di informazione concernenti i prodotti contenuti
          nell'archivio.
             7.    L'Istituto    superiore   di   sanita'   trasmette
          periodicamente,  e comunque con una frequenza non superiore
          ad  un  anno,  una  relazione  al Ministero della salute in
          merito    alla    consultazione   dell'archivio   preparati
          pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle eventuali
          problematiche  connesse, evidenziando i dati epidemiologici
          anomali  per  l'eventuale  attivazione  delle  attivita' di
          vigilanza da parte del Ministero della salute.
             8. Qualora l'Istituto superiore di sanita' riscontri che
          per  un  prodotto  vi  sono  state  ripetute  richieste  di
          informazione,    ne    da'   immediata   comunicazione   al
          responsabile   dell'immissione   sul  mercato,  nonche'  al
          Ministero della salute.
                                                          Allegato XI

             Criteri  per  fornire  le  informazioni  di cui all'art.
          15.».
             -  Per  il  regolamento  (CE) n. 648/2004, si veda nelle
          note alle premesse.
             -  Il decreto del Ministro della sanita' 19 aprile 2000,
          reca:   «Creazione   di   una   banca  dati  sui  preparati
          pericolosi,  in  attuazione  dell'art.  10,  comma  2,  del
          decreto legislativo. 16 luglio 1998, n. 285».