Art. 10.


             Aggiornamento degli importi delle sanzioni


  1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di
cui  agli  articoli  3,  4,  5,  6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante
applicazione  dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al
consumo  per  l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio
precedente.
  2.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
infrastrutture  e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di
ogni   biennio,   sono  aggiornati  i  nuovi  limiti  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  che si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo.