Art. 11.


                     Istituzione fondo speciale


  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  un  fondo  speciale  per  le  iniziative  di  ricerca e di
informazione  a  favore  dei passeggeri con disabilita' o a mobilita'
ridotta,  da  finanziarsi  con le entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni previste dal presente decreto.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri  delle infrastrutture e dei trasporti, del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  e  per  le pari
opportunita',  sono  definite  le  modalita' di destinazione al fondo
speciale e di impiego delle predette entrate.