Art. 2. Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' responsabile dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalita' di cui all'articolo 16 del regolamento.
Nota all'art. 2: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.