Art. 2.


              Organismo responsabile dell'applicazione
                         delle disposizioni


  1.  L'Ente  nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' responsabile
dell'accertamento  delle  violazioni  ed  irroga le sanzioni previste
agli  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre
1981,   n.   689,  per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  16  del
regolamento.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle
          note alle premesse.