Art. 3. Negata prenotazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilita' o di mobilita' ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.