Art. 3.


                         Negata prenotazione


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il
vettore  aereo,  un  suo agente o un operatore turistico, che rifiuta
per  motivi  di  disabilita'  o di mobilita' ridotta di accettare una
prenotazione   per   un   volo,   fatte  salve  le  deroghe  previste
dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.