Art. 4.


                           Negato imbarco


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da euro trentamila ad euro centoventimila
il  vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta
l'imbarco  a  una persona con disabilita' o a mobilita' ridotta al di
fuori  dei  casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del
regolamento.
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro ventimila ad euro ottantamila il
vettore  aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato
l'imbarco  a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo
4,  lettere  a)  e  b)  del regolamento, non provvede al rimborso del
biglietto  o  all'offerta  di un volo alternativo anche all'eventuale
accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8
del  regolamento  (CE)  n.  261/2004  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  regolamento  (CE)  11  febbraio  2004, n. 261, e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.