Art. 5.


                       Obbligo di informazione


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila ad euro ventimila il
vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:
   a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e
almeno  nelle  stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le
norme   di   sicurezza  che  applica  al  trasporto  di  persone  con
disabilita'  e  di  persone a mobilita' ridotta, nonche' le eventuali
restrizioni  al  loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la
mobilita' a causa delle dimensioni dell'aeromobile;
   b)  non  informa  la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta
delle ragioni in base alle quali si e' avvalso delle deroghe previste
dall'articolo  4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per
iscritto,  entro  cinque  giorni lavorativi, ad una richiesta in tale
senso;
   c)  non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza,
purche' abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima
dell'ora  stessa,  le  informazioni  in  merito  a  tale  notifica di
assistenza  ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito
nonche' al vettore aereo effettivo;
   d)  non  comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo,
al  gestore  dell'aeroporto  di destinazione, qualora sia situato nel
territorio  di  uno  Stato membro al quale si applica il Trattato, il
numero  di  persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta,
presenti   su   detto   volo,  che  richiedono  l'assistenza  di  cui
all'allegato   1   al   presente   decreto,  specificando  la  natura
dell'assistenza necessaria.
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila  a euro ventimila il
gestore  aeroportuale  che  non adotta tutte le misure necessarie per
ricevere  le  notifiche  di  richiesta  di  assistenza da parte delle
persone  con  disabilita'  o a mobilita' ridotta presso tutti i punti
vendita  presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il
Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.