Art. 6.


            Designazione di punti di arrivo e di partenza


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila ad euro ventimila il
gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo
e  di  partenza per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,
sia  all'interno  che  all'esterno  dei  terminal,  mettendo  a  loro
disposizione,   in  formati  accessibili,  le  informazioni  di  base
sull'aeroporto.