Art. 6. Designazione di punti di arrivo e di partenza 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.