Art. 7.


               Mancata assistenza da parte del gestore
                         e norme di qualita'


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il
gestore  aeroportuale  che  non  adempie  agli obblighi di assistenza
indicati  nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto
del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro  duemilacinquecento  ad  euro
diecimila  il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le
norme  di qualita' per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente
decreto,  ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo
di passeggeri inferiore a centocinquantamila.