(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
                                           (Previsto dall'articolo 9) 
 
                ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI 
 
  Trasporto in  cabina  dei  cani  da  assistenza  riconosciuti,  nel
rispetto della regolamentazione nazionale. 
  Oltre  agli  apparecchi  medici,  trasporto  di  al   massimo   due
dispositivi di mobilita' per persona  con  disabilita'  o  persona  a
mobilita'  ridotta,  comprese  sedie  a  rotelle  elettriche,  previo
preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio  disponibile
a  bordo  dell'aeromobile  nonche'  nel  rispetto  della   pertinente
normativa relativa alle merci pericolose. 
  Comunicazione delle informazioni essenziali  sul  volo  in  formato
accessibile. 
  Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire,  su
richiesta, i posti  a  sedere  tenendo  conto  delle  esigenze  delle
singole persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,  nel  rispetto
dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita'. 
  Se  necessario,   assistenza   alle   persone   affinche'   possano
raggiungere i servizi igienici. 
  Qualora una persona con  disabilita'  o  una  persona  a  mobilita'
ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento,  il  vettore
aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale  persona
un posto a sedere vicino alla persona con disabilita' o alla  persona
a mobilita' ridotta.