Allegato 2 (Previsto dall'articolo 9) ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale. Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilita' per persona con disabilita' o persona a mobilita' ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose. Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile. Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita'. Se necessario, assistenza alle persone affinche' possano raggiungere i servizi igienici. Qualora una persona con disabilita' o una persona a mobilita' ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilita' o alla persona a mobilita' ridotta.