(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2009, N.3 
 
   Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
   "Art.  1-bis.  -  (Dimensioni  dei   contrassegni   sulle   schede
elettorali). -1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio
1979,  n.  18,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3". 
   2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.  18,  e
successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "mm 30". 
   3.  All'articolo  72,  comma  3,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: 
"Tali contrassegni devono  essere  riprodotti  sulle  schede  con  il
diametro di centimetri 3". 
   4.  All'articolo  73,  comma  3,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3". 
   5.  All'articolo  74,  comma  4,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3"". 
 
   All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di  elettori
da assegnare ad ogni sezione di cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994,  n.  483,  non  puo'  essere  superiore  a
3.000". 
 
   All'articolo 4, al comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "senza
maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "senza  maggiori  oneri  a  carico  della   finanza
pubblica". 
 
   Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: 
   "Art. 4-bis. - (Ammissione ai seggi elettorali  degli  osservatori
OSCE).  -  1.  In  occasione   delle   consultazioni   elettorali   e
referendarie del 2009 disciplinate da leggi  statali,  in  attuazione
degli  impegni   internazionali   assunti   dall'Italia   nell'ambito
dell'Organizzazione per la sicurezza  e  la  cooperazione  in  Europa
(OSCE), e' ammessa la  presenza,  presso  gli  uffici  elettorali  di
sezione, di osservatori elettorali internazionali.  A  tal  fine  gli
osservatori  internazionali  sono  preventivamente  accreditati   dal
Ministero degli affari esteri che, almeno venti  giorni  prima  della
data stabilita per  il  voto,  trasmette  al  Ministero  dell'interno
l'elenco nominativo per la successiva comunicazione  ai  prefetti  di
ciascuna provincia ed ai sindaci. 
   2. Gli osservatori elettorali di cui al comma  1  non  possono  in
alcun   modo   interferire   nello   svolgimento   delle   operazioni
dell'ufficio elettorale di sezione".