Art. 10. Iscrizione e poteri dell'autorita' di vigilanza 1. I soggetti che intendono svolgere, nei confronti del pubblico, le attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico sono tenuti all'iscrizione nell'elenco generale. 2. L'istanza di iscrizione attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, comma 3, del Testo unico. 3. La Banca d'Italia puo' chiedere agli intermediari finanziari, per i controlli di competenza, atti e documenti, nonche' la trasmissione di dati e notizie anche con carattere periodico, ed effettuare ispezioni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, provvede alla cancellazione dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del testo unico quando si verifichi uno dei seguenti casi: a) siano decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione senza che l'intermediario abbia dato inizio all'attivita'; b) l'intermediario abbia interrotto l'esercizio dell'attivita' per non meno di ventiquattro mesi continuativi.