Art. 10. 
 
 
           Iscrizione e poteri dell'autorita' di vigilanza 
 
 
  1. I soggetti che intendono svolgere, nei confronti  del  pubblico,
le attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo  unico  sono
tenuti all'iscrizione nell'elenco generale. 
  2. L'istanza di iscrizione attesta il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 106, comma 3, del Testo unico. 
  3. La Banca d'Italia puo' chiedere  agli  intermediari  finanziari,
per  i  controlli  di  competenza,  atti  e  documenti,  nonche'   la
trasmissione di dati e notizie  anche  con  carattere  periodico,  ed
effettuare ispezioni. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della
Banca d'Italia, provvede alla cancellazione dall'elenco  generale  ai
sensi dell'articolo 111 del testo unico quando si verifichi  uno  dei
seguenti casi: 
   a) siano  decorsi  ventiquattro  mesi  dall'iscrizione  senza  che
l'intermediario abbia dato inizio all'attivita'; 
   b) l'intermediario abbia interrotto l'esercizio dell'attivita' per
non meno di ventiquattro mesi continuativi.