(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 
 
  Il titolo e' sostituito dal seguente: "Misure  urgenti  a  sostegno
dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia  di
produzione  lattiera  e  rateizzazione   del   debito   nel   settore
lattiero-caseario". 
 
  All'articolo 1: 
   al  comma  5,  dopo  le  parole:  "motociclo  fino  a  400  cc  di
cilindrata" sono inserite le seguenti: "ovvero  non  superiore  a  60
kW"; 
   al comma 7, dopo le parole: "per le installazioni degli impianti a
metano," sono inserite le seguenti: "sugli autoveicoli  di  categoria
"euro 0", "euro 1" ed "euro 2","; 
 
  dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
   "9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituita dalla seguente: 
    "c) copia del documento di presa in carico da  parte  del  centro
autorizzato per la demolizione". 
  9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente: 
   "232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a  quello  in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o
importatrici conservano, anche su supporto elettronico,  la  seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: 
    a) copia della fattura di vendita, del contratto  di  acquisto  e
della domanda  di  immatricolazione  o  della  carta  provvisoria  di
circolazione; 
    b) copia del libretto o della carta di circolazione e del  foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo  usato;  in
caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico; 
    c) copia della domanda di cancellazione per demolizione  e  copia
del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato  per
la demolizione; 
    d) copia dello stato di famiglia  nel  caso  in  cui  il  veicolo
demolito sia intestato a familiare convivente"". 
 
    All'articolo 2: 
 al comma 1, primo periodo, le parole: "ad alta efficienza 
energetica" sono sostituite dalle seguenti: "di classe energetica non
inferiore ad A+"; 
  il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine  di  monitorare
gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un  apposito
protocollo di intenti con  i  soggetti  delle  filiere  produttive  e
distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di  cui
al  presente  decreto,  in  relazione  al  mantenimento  dei  livelli
occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti  interni
alle filiere medesime,  nonche'  alle  iniziative  promozionali  gia'
assunte per stimolare la domanda e  migliorare  l'offerta  anche  dei
servizi di assistenza e manutenzione.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico, con proprio decreto,  da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di' entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto  degli
impegni   previsti,   anche   tramite   periodica   audizione   delle
organizzazioni datoriali e sindacali". 
 
  All'articolo 3: 
   al comma 2, numero 10), le parole: "resta  fermo  da  parte  delle
imprese  appartenenti  al  distretto  l'assolvimento  degli  ordinari
obblighi e  adempimenti  fiscali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"resta fermo l'assolvimento degli  ordinari  obblighi  e  adempimenti
fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto"; 
 
  dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
   "3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli I e  2  si  applicano
alle aziende che si impegnano a non delocalizzare  al  di  fuori  dei
Paesi membri dello Spazio economico europeo la  produzione  dei  beni
per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto. 
  3-ter. L'efficacia delle disposizioni di  cui  al  comma  3-bis  e'
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria"; 
 
  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
   "4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5,  comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione  di  finanziamenti,  del  rilascio  di
garanzie, dell'assunzione di capitale  di  rischio  o  di  debito,  e
possono essere realizzate  anche  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese  per  finalita'  di  sostegno  dell'economia.   Le   predette
operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del  credito,
ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie  imprese
che   possono    essere    effettuate    esclusivamente    attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. 
  4-ter. Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano  ad
esercitare in comune una o piu' attivita' economiche  rientranti  nei
rispettivi oggetti sociali allo  scopo  di  accrescere  la  reciproca
capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e'
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve
indicare: 
   a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; 
   b) l'indicazione delle attivita' comuni poste a base della rete; 
   c)  l'individuazione  di  un  programma  di  rete,  che   contenga
l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascuna
impresa partecipante e le  modalita'  di  realizzazione  dello  scopo
comune  da  perseguirsi  attraverso   l'istituzione   di   un   fondo
patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti  i  criteri
di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga  ad
eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione,
ovvero  mediante  ricorso  alla  costituzione  da  parte  di  ciascun
contraente  di  un  patrimonio   destinato   all'affare,   ai   sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; 
   d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; 
   e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete,  i
suoi  poteri,  anche   di   rappresentanza,   e   le   modalita'   di
partecipazione di ogni impresa all'attivita' dell'organo. 
  4-quater. Il contratto di  rete  e'  iscritto  nel  registro  delle
imprese ove hanno sede le imprese contraenti. 
  4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 1,  comma  368,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni". 
 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
   "Art. 3-bis. -  (Estensione  del  regime  dell'IVA  per  cassa  ai
fornitori di imprese in  amministrazione  straordinaria).  -  1.  Con
decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le  modalita'
e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  nei  limiti  delle
risorse di cui al predetto  articolo  7,  comma  2,  anche  ad  altre
fattispecie con particolare riferimento ai fornitori  di  imprese  in
amministrazione straordinaria ai  sensi  del  decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270". 
 
  All'articolo 4, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
   "7-bis. Per assicurare il sostegno alle  esportazioni,  una  quota
pari a 300 milioni di euro delle  disponibilita'  del  fondo  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,  e  successive
modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura  del
titolare del medesimo conto, e'  trasferita  al  conto  di  tesoreria
intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio  1973,
n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle  attivita'  di   credito
all'esportazione". 
 
  All'articolo 5: 
  al comma 1, la parola: "sostitute" e'  sostituita  dalla  seguente:
"sostituite"; 
 
  dopo il comma I e' aggiunto il seguente: 
   "l-bis. Nelle  more  della  definitiva  entrata  in  vigore  della
revisione  generale  delle  norme  tecniche   per   le   costruzioni,
all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A  e  B450C,  di
cui  al  paragrafo   11.3.2.   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture 14 gennaio 2008,  recante  'Approvazione  delle  nuove
norme  tecniche  per  le  costruzioni',  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  29  del  4  febbraio  2008,  il
termine del regime transitorio di cui al presente comma e'  stabilito
al 30 giugno 2009"". 
 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
   "Art. 5-bis. - (Riconversione di impianti di produzione di energia
elettrica). - 1. Per la riconversione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati ad olio combustibile in  esercizio  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, al fine di consentirne l'alimentazione  a  carbone  o  altro
combustibile solido, si procede in deroga alle  vigenti  disposizioni
di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione
territoriale, purche' la riconversione assicuri l'abbattimento  delle
loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti  previsti
per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni  1,  4  e  5
della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto". 
 
  All'articolo 6, dopo il comma I sono aggiunti i seguenti: 
   "1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano,  alle
condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con  le  modalita'
ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti  dei  Ministeri
alla data del 31 dicembre  2008.  In  ogni  caso  non  e'  consentita
l'utilizzazione per spese di personale. 
  1-ter. Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  ed
evitare fa formazione di' nuove  situazioni  debitorie,  i  Ministeri
avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3,  comma  67,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi  e  revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in
bilancio. I risultati  delle  analisi  sono  illustrati  in  appositi
rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte  integrante
delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3,  comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle  finanze.
A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68,  della
legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009. 
  1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla  base
delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il  30  giugno  2009.  Ai  fini  del
presente comma, sulla base dei dati e  delle  informazioni  contenuti
nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto  necessario,
che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e 
delle finanze elabora specifiche proposte" 
  1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
dopo il comma 10-quinquies e' inserito il seguente: 
   "10-quinquies.1. I soggetti  beneficiari  di  contributi  pubblici
pluriennali, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  4,  commi
177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e  successive
modificazioni, possono richiedere il  finanziamento  da  parte  della
Banca europea per gli investimenti secondo  le  forme  documentali  e
contrattuali che la  Banca  stessa  utilizza  per  le  operazioni  di
finanziamento di scopo"". 
 
  All'articolo 7: 
  al comma 1, primo periodo, le parole: "e' eseguito  sulla  base  di
criteri"   sono   sostituite    dalle    seguenti:    "e'    eseguito
prioritariamente sulla base di criteri"; 
 
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
   "1-bis.  Per   l'espletamento   delle   attivita'   di   contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nell'unita'  previsionale  di  base  "Funzionamento"  del   programma
"Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali",   nell'ambito    della    missione    "Politiche
economiche-finanziarie e di bilancio" sono incrementati di 4  milioni
di euro  per  ciascuno  degli  anni  2009  e  2010,  con  particolare
riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione  e
all'aggiornamento professionale del personale. Agli  oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2009 e 2010, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2009, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Le  somme  iscritte  in  bilancio  nell'ambito
della missione  "Fondi  da  ripartire"  e  del  programma  "Fondi  da
assegnare", unita' previsionale di base 25.1.3 "Oneri comuni di parte
corrente", capitolo n. 3094, dello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno  finanziario  2008,  non
impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
  1-ter.  Le  risorse  di  cui  all'articolo   1,   comma   14,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al  31  dicembre
2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le  risorse  di  cui  al
precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte  degli  oneri
di cui all'articolo 1, comma  5,  quanto  a  euro  1.200.000  per  la
copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente  articolo
e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno  2009,
al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266,  per  quanto  previsto  dal  comma  2
dell'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano  valide  le  domande
pervenute anche successivamente al termine indicato del 30  settembre
2007 e comunque non oltre  il  31  dicembre  2007.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le somme  sono  attribuite
coerentemente con la ripartizione  gia'  stabilita  nel  decreto  del
Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  4
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2009. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
1.200.000 euro per l'anno 2009. 
  1-quinquies.  Al  fine  di  assicurare   efficace   sostegno   alle
iniziative di rilancio produttivo e di tutela  occupazionale,  tenuto
conto  dell'attuale  congiuntura  economico-finanziaria,  nelle  more
della concreta operativita' delle previsioni di cui  all'articolo  1,
comma 848, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a  10  milioni
di euro delle risorse del fondo di garanzia di  cui  all'articolo  15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' destinata alle imprese operanti
nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature
ove siano state realizzate  opere  di  carattere  collettivo  per  lo
smaltimento  o  il  riciclo  dei  rifiuti  o  per  il  riciclo  e  la
depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale,
per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso  ai  consorzi
di garanzia fidi. 
  1-sexies. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni
occorrenti per l'attuazione del comma  1-quinquies.  A  tal  fine  la
dotazione finanziaria del fondo di garanzia di  cui  all'articolo  15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' incrementata di 10  milioni  di
euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  come  rifinanziato
dal comma 1-ter del presente articolo"; 
 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. L'articolo 24, comma  3,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, si interpreta nel senso  che  il  termine  di  centoventi
giorni ivi previsto e' di  natura  ordinatoria.  Conseguentemente  il
potere di accertamento si esercita, ai  sensi  dell'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che  decorrono
da quello di cui all'articolo 27, comma  3,  della  legge  18  aprile
2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in  vigore
del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio  2007,  n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46"; 
 
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
   "3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Per l'espletamento dei  compiti  stabiliti  al  comma  3,  il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase  dell'investimento  e  ad  ogni  atto  necessario  per  la   sua
esecuzione, i poteri, anche  sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o
straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni  disposizione
vigente  e  nel  rispetto  comunque   della   normativa   comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nonche' dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,  e  fermo
restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al  comma  1  del
presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui
si intende derogare"; 
   b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi:  "Il  commissario,
se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data
della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,  e'
collocato  fuori  ruolo  ai  sensi  della  normativa  vigente,  fermo
restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto
concerne la spesa relativa. AI rientro dal fuori ruolo, al dipendente
di cui al primo periodo viene attribuito uno dei  posti  disponibili.
In  mancanza  di  disponibilita'  di  posti,  il   dipendente   viene
temporaneamente   collocato   in   posizione   soprannumeraria,    da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i  relativi
oneri sono compensati mediante  contestuale  indisponibilita'  di  un
numero  di  posti  dirigenziali  equivalenti  dal  punto   di   vista
finanziario, idonei ad assicurare il rispetto  del  limite  di  spesa
sostenuto per tali finalita' a legislazione vigente". 
  3-ter. Al comma 1  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
fine di  garantire  l'efficace  pianificazione  del  servizio,  degli
investimenti e  del  personale,  i  contratti  di  servizio  relativi
all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario  comunque
affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili  di
altri sei, nei limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio  allo  scopo
finalizzati". 
  3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate  dall'attuale
congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa
da manovre speculative, la lettera b) del comma 3  dell'articolo  106
del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: 
   "b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al  cinque
per cento da parte di coloro che  gia'  detengono  la  partecipazione
indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti  di
voto nell'assemblea ordinaria". 
  3-quinquies. Al testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 120, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze  di
tutela degli investitori nonche'  di  efficienza  e  trasparenza  del
mercato  del  controllo  societario  e  del  mercato  dei   capitali,
prevedere, per un limitato  periodo  di  tempo,  soglie  inferiori  a
quella indicata nel comma 2 per societa' ad elevato  valore  corrente
di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso"; 
   b) il comma 2 dell'articolo 193 e' sostituito dal seguente: 
   "2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti
e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli  120,
commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche'  la  violazione
dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e
122, comma 4, sono punite con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il  ritardo
nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis,  3  e
4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila". 
  3-sexies.   Al   codice   civile   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) il terzo comma dell'articolo 2357 e' sostituito dal seguente: 
   "Il valore nominale delle azioni acquistate a norma  del  primo  e
secondo comma  dalle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del
capitale di rischio non puo' eccedere la quinta  parte  del  capitale
sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni  possedute  da
societa' controllate"; 
   b) il secondo  comma  dell'articolo  2357-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
   "Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della
quinta parte del capitale per effetto di acquisti  avvenuti  a  norma
dei numeri 2), 3) e 4) del primo  comma  del  presente  articolo,  si
applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma  il
termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni"; 
   c) il secondo comma dell'articolo 2445 e' sostituito dal seguente:
   "L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le  ragioni
   e le modalita' della  riduzione.  Nel  caso  di  societa'  cui  si
   applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve  comunque
   effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente
   possedute dopo la riduzione  non  eccedano  la  quinta  parte  del
   capitale sociale"". 
 
  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 7-bis. -  (Sospensione  dell'efficacia  di  disposizioni  in
materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea). -
1. Nelle more della  ridefinizione  della  disciplina  dettata  dalla
legge 15 gennaio 1992, n. 21, in  materia  di  trasporto  di  persone
mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel  rispetto  delle
competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale  alle
regioni e agli  enti  locali,  l'efficacia  dell'articolo  29,  comma
1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 30 giugno 2009. 
  Art. 7-ter. - (Misure urgenti  a  tutela  dell'occupazione).  -  1.
All'articolo 2, comma 6, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Il  pagamento  diretto  ai
lavoratori  e'  disposto   contestualmente   all'autorizzazione   del
trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta  salva  la
successiva revoca nel caso in  cui  il  servizio  competente  accerti
l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa". 
  2.  Le  imprese,  in  caso  di  richiesta  di  cassa   integrazione
straordinaria e  di  cassa  integrazione  in  deroga,  con  pagamento
diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data  del
1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro  venti
giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di
lavoro. 
  3.  In  via  sperimentale  per  il  periodo  2009-2010,  in  attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione  dei  trattamenti
di integrazione  salariale  in  deroga  con  richiesta  di  pagamento
diretto, l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  e'
autorizzato ad anticipare i relativi  trattamenti  sulla  base  della
domanda corredata  dagli  accordi  conclusi  dalle  parti  sociali  e
dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di
ripetizione  nei  confronti  del  datore  di'  lavoro   delle   somme
indebitamente  erogate  ai  lavoratori.  La   domanda   deve   essere
presentata all'INPS dai datori di lavoro in via  telematica,  secondo
le modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni  trasmettono
in via telematica all'INPS le informazioni relative ai  provvedimenti
autorizzatori dei trattamenti in deroga e  l'elenco  dei  lavoratori,
sulla base di apposita convenzione con  la  quale  sono  definite  le
modalita' di attuazione, di gestione  dei  flussi  informativi  e  di
rendicontazione della spesa. 
  4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo  2  della  legge  22
dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente: "In  attesa  della
riforma degli ammortizzatori sociali  e  nel  limite  complessivo  di
spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, di seguito denominato 'Fondo per l'occupazione',
il Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   puo'
disporre, sulla base di specifici accordi governativi e  per  periodi
non superiori a dodici mesi, in deroga  alla  vigente  normativa,  la
concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali". 
  5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno  2009  alla  concessione  in
deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di' continuita',
di trattamenti di cassa integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione   speciale,   i   trattamenti   concessi   ai    sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
successive modificazioni, possono essere  prorogati,  sulla  base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, con decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze". 
  6. Al fine di garantire criteri omogenei di'  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari della cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  e  della
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilita'
accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito
in regime di  monocommittenza  un  reddito  superiore  a  5.000  euro
complessivamente riferito a dette mensilita'. 
  7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal  lavoro  in
atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive  modificazioni,  che   senza   esservi   tenuti   assumono
lavoratori destinatari per gli anni 2009  e  2010  di  ammortizzatori
sociali in deroga, licenziati  o  sospesi  per  cessazione  totale  o
parziale dell'attivita' o per intervento di procedura concorsuale  da
imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 
223 del 1991, e' concesso dall'INPS un incentivo pari  all'indennita'
spettante al lavoratore,  nel  limite  di  spesa  autorizzato  e  con
esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per
il numero di mensilita' di trattamento di  sostegno  al  reddito  non
erogate. Tale incentivo e' erogato attraverso il  conguaglio  con  le
somme  dovute  dai  datori  di  lavoro   a   titolo   di   contributi
previdenziali  e  assistenziali,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. 
  8. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Per l'anno  2009  ai  fini  dell'attuazione  dell'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del
20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento
del medesimo ai sensi  del  presente  articolo,  determinata  in  100
milioni di euro, e' destinata l'ulteriore somma  di  100  milioni  di
euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo  di  cui
all'articolo  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.   845,   come
rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, fermo restando per il  medesimo  anno  2009  il  limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto  Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203". 
  9. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: "Tale indennita',  fino
alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  3  del
presente  articolo,  puo'  essere  concessa  anche  senza  necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali" sono soppresse; 
   b) al comma  1-bis,  le  parole:  "secondo  quando  precisato  dal
decreto di cui al comma 3  del  presente  articolo"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", fermo restando che, nelle ipotesi  in  cui  manchi
l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori  accedono  direttamente
ai trattamenti in deroga alla normativa vigente"; 
   c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
   "I-ter. In via transitoria, e per il solo  biennio  2009-2010,  le
risorse di cui al comma 1 sono  utilizzate  anche  per  garantire  ai
lavoratori beneficiari delle misure  di  cui  al  medesimo  comma  1,
lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello  di  cui  al
comma 8"; 
   d) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata,  per  l'anno
2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui  5  milioni  di  euro  a
valere sul Fondo per l'occupazione e  30  milioni  di  euro  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Le
somme di  cui  al  precedente  periodo,  non  utilizzate  al  termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate  nel  conto  residui
per essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.  All'articolo  5,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  dopo  le  parole:
'al fine di evitare o ridurre le eccedenze  di  personale  nel  corso
della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 
223,' sono inserite le seguenti: 'o al fine di evitare  licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,' ". 
  10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28  gennaio  2009,  n.  2,  dopo  le  parole:  "presso  il  fondo  di
provenienza" sono inserite le seguenti: "nel triennio  precedente"  e
dopo le parole: "pari a 3.000 euro" sono aggiunte le seguenti: "e che
tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori  di  lavoro  le
cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti,  rispondano  alla
definizione comunitaria di  micro  e  piccole  imprese  di  cui  alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003.
Sono comunque esclusi dalle quote  da  trasferire  i  versamenti  del
datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo  di  provenienza  prima
del 1° gennaio 2009". 
  11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma  2,
lettera g), del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e
successive  modificazioni,  sono  tenuti,  con  periodicita'   almeno
settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note  le
opportunita'  di  lavoro  disponibili  mediante  adeguate  forme   di
promozione  della  pubblicazione  o  diffusione   sugli   organi   di
comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di  cui  al  presente
comma rilevano ai fini  della  concessione  e  del  mantenimento  dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli  articoli
5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni. 
  12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
   "d)  di  manifestazioni   sportive,   culturali,   fieristiche   o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso
di committente pubblico"; 
   b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
   "e) di qualsiasi settore produttivo il  sabato  e  la  domenica  e
durante i periodi  di  vacanza  da  parte  di  giovani  con  meno  di
venticinque anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo  di  studi
presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e  grado
e compatibilmente con gli impegni scolastici"; 
   c) al comma 1, lettera fl, dopo le parole: "di attivita'  agricole
di carattere stagionale effettuate da pensionati", sono  inserite  le
seguenti: ", da casalinghe"; 
   d) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
   "h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati"; 
   e) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. In via sperimentale per il  2009,  prestazioni  di  lavoro
accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi  e  nel
limite massimo di 3.000  euro  per  anno  solare,  da  percettori  di
prestazioni  integrative  del  salario  o  di  sostegno  al   reddito
compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS  provvede  a
sottrarre dalla contribuzione figurativa  relativa  alle  prestazioni
integrative del salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli  accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio". 
  13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, le parole: "parenti e affini sino al terzo grado"  sono
sostituite dalle seguenti: "parenti e affini sino al quarto grado". 
  14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici  erogati
antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  a  seguito  degli   accertamenti
compiuti  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro ai fini del conseguimento dei  benefici  di  cui
all'articolo 13, comma 8, della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  e
successive modificazioni, sulla base  dei  curricula  presentati  dal
datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di
dolo  dell'interessato  accertato  in  via  giudiziale  con  sentenza
definitiva. All'onere  derivante  dal  presente  comma,  valutato  in
700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e  2011,  in  600.000
euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000  euro  per
l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede  a  valere
sul Fondo per l'occupazione di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio   1993,   n.   236,   con   pari   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,  comma  4,  della
legge 8 marzo 2000, n. 53. 
  15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle  finanze,  ferma  restando  la  disapplicazione
prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, delle disposizioni di  cui  all'allegato  B  relativamente  alle
risorse considerate ai fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza
pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e  le
modalita'  volti  a  utilizzare  per  la  contrattazione  integrativa
nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del citato articolo 67, in
correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni  lavorative,  le
risorse derivanti dal processo attuativo  delle  leggi  elencate  nel
citato  allegato  B  eccedenti  rispetto  a  quelle  finalizzate   al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica,  valutando  a  tal  fine
anche la possibilita'  di  utilizzare  le  maggiori  entrate  proprie
rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello
svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto a quelle  istituzionali,
nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi
di finanza pubblica". 
  16. All'articolo 18 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,  lettera
a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo  del
12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base ai principi  stabiliti  all'esito  della
seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
3 del presente articolo". 
  17. Alla lettera b) del comma 1  dell'articolo  37  della  legge  5
agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificata dall'articolo  41-bis,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo  le  parole:
"Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,"  sono
inserite le seguenti: "a seguito  di  accordi  recepiti  in  sede  di
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,". 
  18. Sono escluse dal patto di stabilita' interno  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli  anni  2009  e
2010  le  maggiori  spese  correnti  realizzate  con  la   quota   di
cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita'  degli  assi
prioritari "Adattabilita'" e "Occupabilita'" conseguenti  all'accordo
riguardante gli interventi e le misure anticrisi con  riferimento  al
sostegno del  reddito  e  alle  competenze,  al  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari
sancito nella seduta della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
del 26 febbraio 2009. 
  19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni  2009
e 2010 si intende, per la  gestione  di  competenza  finanziaria,  la
differenza tra gli impegni effettivi e gli  importi  indicati  per  i
corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal
piano operativo regionale  (POR)  gia'  approvato  dalla  Commissione
europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18  e,  per  la
gestione di cassa, la differenza tra i  pagamenti  effettuati  e  gli
importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella
programmazione finanziaria prevista dal POR. 
  20. Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
comunitarie e nazionali destinate  agli  interventi  di  sostegno  al
reddito e alle competenze, di cui  all'accordo  tra  il  Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio
2009, individuate  nell'ambito  dei  programmi  operativi  del  Fondo
sociale  europeo  2007/2013  -  assi  prioritari  "Adattabilita'"   e
"Occupabilita'", il Fondo di rotazione di cui alla  legge  16  aprile
1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle  proprie
disponibilita', su richiesta delle regioni e delle province  autonome
interessate, le quote dei contributi comunitari  e  statali  previste
fino all'annualita' 2010 per i predetti assi prioritari.  Le  risorse
anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente  comma
sono imputate, per la  parte  comunitaria,  agli  accrediti  disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle  spese  effettivamente
sostenute e, per la parte  statale,  agli  stanziamenti  previsti  in
favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del
1987. 
  21. Al fine di evitare la possibilita'  di  un'applicazione  estesa
anche  ad  altri  enti,  e  per  garantire   conseguentemente   anche
l'effettivo rispetto delle disponibilita' finanziarie gia'  previste,
l'articolo 41, comma  16-terdecies,  del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, per le finalita' di  cui  al  comma  551  del  medesimo
articolo 2. Resta confermato che alla relativa  spesa  si  fa  fronte
esclusivamente nei limiti  delle  risorse  preordinate  nel  bilancio
dello Stato con  il  citato  articolo  41,  comma  16-terdecies,  del
decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 14 del 2009. 
  Art. 7-quater. - (Patto di stabilita' interno). - 1.  Sono  esclusi
dal saldo del patto di stabilita' interno  per  l'anno  2009  per  un
importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3: 
   a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti
effettuati nei limiti delle  disponibilita'  di  cassa  a  fronte  di
impegni regolarmente assunti ai sensi  dell'articolo  183  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni; 
   b) i pagamenti per  spese  in  conto  capitale  per  impegni  gia'
assunti finanziate dal minor onere  per  interessi  conseguente  alla
riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione  dei
mutui stessi, se non gia' conteggiati nei bilanci di previsione; 
   c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli  enti
locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' gli  interventi
temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti
ad alleviare gli effetti  negativi  della  straordinaria  congiuntura
economica sfavorevole destinati a  favore  di  lavoratori  e  imprese
ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni gia' rese  nei
confronti dei predetti enti. Gli  interventi  di  cui  alla  presente
lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa
complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  sono
dettate le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  alla
presente lettera. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle  province  e
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali: 
   a) hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2007;
   b) presentano un rapporto tra numero  dei  dipendenti  e  abitanti
   inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica; 
   c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente,  al
netto  delle  spese  per  adeguamenti  contrattuali   del   personale
dipendente,  compreso  il  segretario  comunale  e  provinciale,   di
ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato  nel
triennio 2005-2007. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti
locali di cui al comma 2  possono  effettuare  pagamenti  nei  limiti
degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del
presente comma. A tal fine,  gli  enti  locali  di  cui  al  comma  2
dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione
delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entita'
dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La  regione
a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31  maggio
l'ammontare dei  pagamenti  che  possono  essere  esclusi  dal  saldo
finanziario  e  contestualmente  procede  alla  rideterminazione  del
proprio obiettivo programmatico del patto di stabilita'  interno  per
l'anno 2009 per  un  ammontare  pari  all'entita'  complessiva  degli
importi autorizzati, trasmettendo altresi' al Ministero dell'economia
e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a
ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo  21  novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter)  del
comma I dell'articolo 44 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che  producono
analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i  dividendi,
gli interessi e gli altri proventi, si  applica  il  regime  previsto
dall'articolo 89, comma 2, del medesimo  testo  unico,  e  successive
modificazioni,  ovvero  spettano  l'attribuzione  di  ritenute  o  il
credito per imposte  pagate  all'estero,  soltanto  se  tale  regime,
ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte  pagate
all'estero, sarebbe spettato al beneficiano effettivo dei  dividendi,
degli interessi e degli altri proventi". 
  5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di  entrata
in vigore delle modifiche apportate  dal  comma  4,  resta  ferma  la
potesta'  dell'Amministrazione  di  sindacarne  l'elusivita'  fiscale
secondo la procedura di  cui  all'articolo  37-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni. 
  6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi  ai  crediti
di cui all'articolo 13, comma 6, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, e successive modificazioni, gia' oggetto di procedimenti  civili
di cognizione ordinaria e di  esecuzione,  e'  affidata  agli  agenti
della  riscossione  di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e  successive  modificazioni,  che  provvedono
alla loro esazione ai sensi e con le modalita' previste  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77 -ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e  comunica
agli enti locali il nuovo obiettivo di patto  di  stabilita'  interno
per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri
stabiliti in sede di Consiglio delle  autonomie  locali.  La  regione
comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze entro il
mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011,  con  riferimento  a
ciascun ente locale,  gli  elementi  informativi  occorrenti  per  la
verifica del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di'  finanza
pubblica. 
  8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla  risoluzione
della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione  del
federalismo  fiscale  e  della  costituzione  del  fondo  unico   dei
trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni  che
hanno rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2008 e che rendono
disponibili importi per gli enti locali ai  sensi  del  comma  3  del
presente  articolo,  e  nel  limite  del  doppio  delle  somme   rese
disponibili, e' autorizzato lo svincolo di destinazione  delle  somme
alle stesse spettanti, purche' non esistano obbligazioni  sottostanti
gia' contratte ovvero non siano somme relative ai livelli  essenziali
delle prestazioni, per le  quali  rimane  l'obbligo  a  carico  della
regione  di  farvi  fronte.  Le  risorse  svincolate  ai  sensi   del
precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal  patto  di
stabilita' interno,  solo  per  spese  di  investimento  e  del  loro
utilizzo e' data comunicazione  all'amministrazione  statale  che  ha
erogato le somme. 
  9. Sono abrogati: 
   a) il comma 8 dell'articolo 77-bis  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera  c),
della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
   b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14; 
   c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  10. Restano invariate le previsioni di saldo  e  di  entrata  e  di
spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione
alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla  base  di  calcolo
dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili  per  il
rispetto del patto di stabilita' interno  per  il  2009,  le  risorse
originate dalla cessione di azioni o quote di societa'  operanti  nel
settore dei servizi pubblici locali nonche'  quelle  derivanti  dalla
distribuzione dei dividendi determinati da  operazioni  straordinarie
poste in essere dalle predette societa', qualora quotate  in  mercati
regolamentati, e le risorse  relative  alla  vendita  del  patrimonio
immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti  o  alla
riduzione del debito. 
  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni,  sulla  base  degli
elementi acquisiti ai sensi del comma 3 del presente articolo e della
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica, procede alla valutazione  degli  effetti  dell'applicazione
delle disposizioni di cui al  presente  articolo  alla  data  del  31
luglio 2009. 
  12. All'articolo 11 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, la parola: "sentita" e' sostituita dalle  seguenti:
"d'intesa con"; 
   b) al comma 12, primo periodo, le  parole:  "sentite  le  regioni"
sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni"; 
   c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: "100  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "200 milioni". 
  13. Non si applicano le sanzioni previste per il  mancato  rispetto
del patto di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  delle  province
autonome nel caso in  cui  il  superamento  dell'obiettivo  di  spesa
stabilito in applicazione del patto di  stabilita'  interno  relativo
all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto  capitale
registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con
la quota di finanziamento  nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
dell'Unione europea. 
  14. Non si applicano, altresi', le sanzioni  nel  caso  in  cui  la
regione  o  la  provincia  autonoma  non  consegua  per  l'anno  2008
l'obiettivo  di  spesa  determinato  in  applicazione  del  patto  di
stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo
non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto
capitale  per  interventi  cofinanziati  correlati  ai  finanziamenti
dell'Unione europea, con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento
nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008. 
  15. A decorrere dall'anno 2009, le spese  correnti  per  interventi
cofinanziati correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea,  con
esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate nella  base  di  calcolo  e  nei  risultati  del  patto  di
stabilita' interno delle regioni e delle province autonome. Nei  casi
in  cui  l'Unione  europea  riconosca  importi  inferiori,  l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso  tra  le  spese
del  patto  di  stabilita'  interno  relativo  all'anno  in  cui   e'
comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la  comunicazione  sia
effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il   recupero   puo'   essere
conseguito anche nell'anno successivo. 
  16. Ai fini della verifica del rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno relativo all'anno 2008 la certificazione di' cui al comma 667
e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
e successive modificazioni, deve  essere  inviata  entro  il  termine
perentorio del 31 maggio 2009. 
  Art. 7-quinquies.  -  (Fondi).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  il
finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con  particolare
riguardo ai settori dell'istruzione e agli  interventi  organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  una
dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro. 
  2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati
gli interventi da finanziare e  i  relativi  importi,  indicando  ove
necessario le modalita' di utilizzo delle risorse. 
  3. Una quota del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  343,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266,  pari  a  400  milioni  di  euro,  e'
trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma  1  del  presente
articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo  1,  comma
343, della legge n. 266 del 2005 e' incrementata, nell'anno 2012,  di
400 milioni di euro. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo  periodo  del
comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a
400  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 61, comma 1, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. 
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
dall'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  terzo  periodo,   nonche'
dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sino all'emanazione del decreto previsto  dall'articolo  1,  comma
848,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  dotazione
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15  della  legge  7  agosto
1997, n. 266, puo' essere incrementata anche mediante  l'assegnazione
di risorse rientranti  nella  dotazione  del  Fondo  per  la  finanza
d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della  citata  legge
n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti: 
   a)  le  risorse  destinate  alle  imprese  innovative   ai   sensi
dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  successive
modificazioni,  gestita  da  Mediocredito  Centrale  sul   conto   di
tesoreria n. 23514; 
   b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi  nel
capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, depositate sul  conto  corrente  n.  22047  di
tesoreria centrale,  intestato  all'Agenzia  per  l'attrazione  degli
investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le  risorse  di  cui  al
presente comma possono essere reintegrate con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilita' del  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 
  6.  Le  disponibilita'  dei  conti  di  tesoreria  accesi  per  gli
interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite  al  conto  di
tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati  dal  decreto  di
cui al medesimo comma 5. 
  7.  Le  risorse  versate  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire
sul fondo per gli interventi previsti  dall'articolo  1,  commi  343,
344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008,  n.  134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008,  n.  166,
possono  essere  destinate  annualmente  ad   apposita   contabilita'
speciale, ai fini del riversamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato negli anni successivi, per  essere  destinate  agli  interventi
previsti a legislazione vigente. 
  8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto  ai  sensi
del comma 5 del presente articolo, nonche' dell'articolo 8, comma  1,
lettera  a),  terzo  periodo,  e  dall'articolo  11,  comma  5,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata per
l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di
euro, nonche', per l'anno 2012, di ulteriori  500  milioni  di  euro.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni  di  euro
per l'anno 2010, a 300 milioni di  euro  per  l'anno  2011  e  a  500
milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa  al  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
   "b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno  dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
  11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per  il  Paese  a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  prevista  in
forza  della  delibera  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica del 6  marzo  2009,  e'  corrispondentemente
rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma  4,
secondo periodo,  e  del  comma  8,  secondo  periodo,  del  presente
articolo, nonche' dell'articolo 7-octies. 
  12.  In  relazione  a  future  assegnazioni  di  diritti  d'uso  di
frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota
del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni
medesime, al netto  delle  somme  corrisposte  dagli  operatori  come
contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonche' degli  importi
stimati nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un  mese
dalla data in cui le stesse sono disponibili,  ad  appositi  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  per
far fronte  alle  esigenze  di  razionalizzazione  e  sviluppo  delle
infrastrutture di  reti  di  comunicazione  elettronica,  agli  oneri
amministrativi relativi  alla  gestione  delle  gare  di  affidamento
nonche' per l'incremento del Fondo per il passaggio  al  digitale  di
cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  Art. 7-sexies. - (Disposizioni  in  materia  di  trasporti).  -  1.
All'articolo  83-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato  dall'articolo  2-  quinquies  del  decreto-legge  23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso; 
   b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
   "10. Fino a quando non saranno disponibili  le  determinazioni  di
cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
elabora, con riferimento alle diverse tipologie  di  veicoli  e  alla
percorrenza chilometrica, gli indici sul  costo  del  carburante  per
chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in
suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione,  sentite  le
associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori  e  quelle
della committenza". 
  2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "non oltre  il  16  aprile"  sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre il 16 maggio". 
  3. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi
alla  sovvenzione  degli  esercizi  pregressi  a  favore  del  Gruppo
Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate
a parziale copertura del disavanzo del medesimo  Gruppo  relativo  al
2008. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, si applicano anche  al  personale  del  Gruppo
Tirrenia. 
  4. Al fine di scongiurare la possibilita' che  sia  compromessa  la
continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi  Maggiore,
di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione  laghi  per
gli esercizi finanziari 2009 e 2010 e'  consentito  l'utilizzo  degli
avanzi di amministrazione risultanti dai  bilanci  2007  e  2008  per
fronteggiare le spese di esercizio per la  gestione  dei  servizi  di
navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  4
della legge 18 luglio 1957, n.  614,  nonche'  dall'articolo  45  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 
  5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo,  del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole:  "80  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "91 milioni di euro, dei quali 11  milioni
destinati alle imprese artigiane del  settore  dell'autotrasporto  di
merci,". 
  Art. 7-septies. - (Disposizioni in favore  delle  piccole  e  medie
imprese).  -  1.  Gli  interventi  del  Fondo  di  garanzia  di   cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle  more  della
concreta operativita' delle previsioni di cui all'articolo  1,  comma
848,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni,  possono  essere  estesi  alle  misure  occorrenti   a
garantire la rinegoziazione  di  debiti  in  essere  con  il  sistema
bancario nonche' il regolare assolvimento degli obblighi tributari  e
contributivi da parte  delle  piccole  e  medie  imprese  ammesse  ad
usufruire delle prestazioni del citato Fondo. 
  Art. 7-octies. - (Rimborso di titoli  obbligazionari  emessi  dalla
societa'  Alitalia-Linee  aeree  italiane  Spa).  -  1.  Al  fine  di
assicurare il rimborso dei titoli di cui  al  presente  articolo,  e'
istituito  un  fondo  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di  100  milioni  di
euro per l'anno 2012. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009  fino
ad un massimo di 100 milioni di euro  si  provvede  con  quota  parte
delle  risorse  affluite  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  2.2.1.2,  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266. 
  3. Al fine della tutela del risparmio, a  fronte  delle  iniziative
resesi  necessarie  per  garantire  la  continuita'  aziendale  della
societa' Alitalia-Linee aeree italiane Spa,  ora  in  amministrazione
straordinaria, e in considerazione del preminente interesse  pubblico
alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo  passeggeri  e
merci  in  Italia,  in  particolare  nei  collegamenti  con  le  aree
periferiche, si stabilisce quanto segue: 
   a)  ai  titolari  di  obbligazioni  del  prestito  obbligazionario
"Alitalia  7,5  per   cento   2002-2010   convertibile"   emesso   da
Alitalia-Linee   aeree   italiane   Spa,   ora   in   amministrazione
straordinaria, viene attribuito il diritto  di  cedere  al  Ministero
dell'economia e delle finanze i propri  titoli  per  un  controvalore
determinato sulla base del prezzo medio di borsa  delle  obbligazioni
nell'ultimo mese  di  negoziazione,  ridotto  del  50  per  cento,  e
comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in  cambio  di
titoli di Stato di nuova emissione, senza  cedola,  con  scadenza  31
dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il  diritto
e'  condizionato  all'osservanza  delle  condizioni  e  modalita'  di
seguito specificate; 
   b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera  a)  non
potranno   risultare   superiori   a   euro   100.000   per   ciascun
obbligazionista  e  avverranno  con  arrotondamento  per  difetto  al
migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si  provvede
ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al
conto  di  deposito  titoli  di  cui  al  comma  4;   l'intermediario
finanziario che provvede alla comunicazione di cui  al  comma  5,  lo
detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla
scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio  dello  Stato
la differenza tra il valore del titolo di  Stato  e  il  controvalore
delle   obbligazioni   trasferite   dall'interessato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti. 
  4. I titolari di obbligazioni di  cui  al  comma  3  che  intendano
esercitare  il  relativo  diritto  dovranno  presentare,  a  pena  di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la relativa  richiesta  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  tramite  degli
intermediari finanziari che curano la gestione del conto di  deposito
relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno
irrevocabile: 
   a) a trasferire al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
totalita' dei titoli obbligazionari detenuti; 
   b) a rinunciare, in favore del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e   di   Alitalia-Linee   aeree   italiane   Spa,   ora   in
amministrazione  straordinaria,  a  qualsiasi  pretesa  e  iniziativa
direttamente o indirettamente connessa alla proprieta' dei titoli. 
  5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza  del  termine  di
cui al  comma  4,  gli  intermediari  finanziari,  sotto  la  propria
responsabilita',  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e   ad   Alitalia-Linee   aeree   italiane   Spa,   ora   in
amministrazione straordinaria: 
   a) i nominativi dei  soggetti  titolari  delle  obbligazioni  che,
entro  il  termine  stabilito,  hanno  presentato  la  richiesta   di
adesione, con specifica indicazione,  per  ciascuno  di  essi,  delle
quantita' di  detti  titoli  obbligazionari  detenuta  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i  titoli  di
Stato eventualmente spettanti; 
   b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute; 
   c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri
conti delle quantita' di titoli obbligazionari dichiarati da  ciascun
soggetto richiedente e la conformita'  delle  dichiarazioni  e  degli
impegni al contenuto delle disposizioni  di  cui  al  comma  4  e  la
provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni  di
cui al comma 3. 
  6. A successiva  richiesta  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  gli  intermediari  finanziari  trasferiscono  detti  titoli
obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al
Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca  d'Italia  verifica
l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne  da'  comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee  aeree
italiane  Spa,  ora  in   amministrazione   straordinaria.   Con   il
trasferimento, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  subentra
automaticamente in tutti i  connessi  diritti,  anche  nei  confronti
della societa' e della procedura  di  amministrazione  straordinaria,
nonche' nelle relative azioni, anche  in  quelle  formulate  in  sede
giudiziaria. 
  7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni
dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia  che
attesta   l'avvenuto   trasferimento   dei   titoli,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato
spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito  titoli  indicato
nella comunicazione di cui al comma 5. 
  8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 e'  effettuato
a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. 
  9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008,  n.
134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2008,  n.
166, sono soppresse le parole: "ovvero obbligazionisti". 
  10. All'onere di cui al comma I si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa  al  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio". 
 
  All'articolo 8: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da  1  a  4  e  5,
limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7,  comma
1-ter, dall'articolo 2,  dall'articolo  4,  ad  eccezione  del  comma
7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di  euro
per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni
di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  e  77,7
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma
11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: 
   a) quanto ad euro  311,1  milioni  per  l'anno  2009,  euro  130,5
milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e  quanto
a euro 77,8 milioni per l'anno  2014,  mediante  utilizzazione  delle
somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e  non  piu'
dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.
488, quantificate in euro 933  milioni  complessivi,  iscritte  nello
stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sul
capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni,  nell'anno
2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni
di euro e' versata su apposita contabilita'  speciale,  ai  fini  del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010  per
211 milioni  di  euro,  nell'anno  2011  per  215  milioni  di  euro,
nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro  e  nell'anno  2014  per  100
milioni di euro. Una quota  delle  somme  riversate  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi del  periodo  precedente  pari  a  80,5
milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9  milioni  di  euro  nell'anno
2012 e' riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui  al
comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi
dei commi 5 e  8  dell'articolo  7-quinquies  del  presente  decreto,
nonche' dell'articolo 11, comma  5,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
   b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6  milioni
di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di  euro  per  l'anno  2011,
mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure  di
cui agli articoli 1, 2 e 5; 
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, a 100  milioni  di
euro per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4
milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2012,  in  relazione  agli
interventi previsti ai sensi dell'articolo 7; 
   d)  quanto  a  49.955.833   euro   per   l'anno   2009,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
   e)  quanto  a  11  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; 
  il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a  5,  2,
4, 5  e  7-ter,  comma  14,  del  presente  decreto,  anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni". 
 
  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di quote latte). - 1. Dopo
il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo  2003,  n.  49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,
sono inseriti i seguenti: 
   "4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del  prelievo  pagato  in
eccesso, dei produttori non titolari di quota e  dei  produttori  che
abbiano superato  il  100  per  cento  del  proprio  quantitativo  di
riferimento individuale, come indicato dal comma 4,  non  si  applica
per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione
del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla  lettera  c)
del medesimo comma 4. 
  4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora  le  restituzioni
di cui' al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo  di
cui al medesimo comma, il residuo  viene  ripartito  tra  le  aziende
produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri
e nell'ordine: 
   a) alle aziende che  non  hanno  superato  il  livello  produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente
ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo  conto  dei
mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18; 
   b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6  per  cento
il proprio quantitativo disponibile individuale. 
  4-quater.  Le  somme  residue  confluiscono  nel  fondo   per   gli
interventi  nel  settore  lattiero-caseario   istituito   presso   il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali". 
  2. Dopo l'articolo 10 del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e'
inserito il seguente: 
   "Art. 10-bis. - (Assegnazione quote latte). - 1. Gli  aumenti  del
quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento  (CE)
n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, e al  regolamento  (CE)
n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono  attribuiti  alla
riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle  aziende
che nel periodo 2007/2008 hanno  realizzato  consegne  di  latte  non
coperte da quota, che risultino ancora in produzione  nella  campagna
di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero  nel
periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di  vendita  di
sola quota effettuata con validita'  nei  periodi  dal  1995/1996  al
periodo di assegnazione della quota. 
  2. In caso di vendita di azienda con quota con validita' successiva
al  periodo  2007/2008,  la  quota  e'  assegnata  anche   al   nuovo
proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata. 
  3. In caso di affitto di  azienda  con  quota  vigente  al  momento
dell'assegnazione, la quota e' resa disponibile anche all'affittuario
in proporzione alla quota di azienda  affittata;  alla  scadenza  del
contratto  la  quota  torna   nella   disponibilita'   del   titolare
dell'azienda. 
  4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando
le seguenti priorita': 
   a) aziende che hanno subito la riduzione della quota 'B' ai  sensi
del  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  727,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,  nei  limiti  del
quantitativo ridotto che risulta  effettivamente  prodotto  calcolato
sulla media degli ultimi cinque periodi e al netto  dei  quantitativi
gia' riassegnati. La quota attribuita in  applicazione  del  presente
articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta  quota
B' ridotta; 
   b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate  di
cui al comma 1 e aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo
2007/2008,  abbiano  coperto  con   affitti   di   quota   ai   sensi
dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in  esubero
rispetto alla quota posseduta; 
   c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte  da
giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota. 
  5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di  assegnazione,
le consegne di  latte  non  coperte  da  quota  sono  calcolate  come
differenza tra il  quantitativo  consegnato  nel  periodo  2007/2008,
adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. 
Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia
grassa e' calcolato con le seguenti modalita': 
   a) il tenore medio di grassi del latte consegnato  dal  produttore
viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi; 
   b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo  di  latte
consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni  0,1  g  di
grassi in piu' per chilogrammo di latte; 
   c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo  di  latte
consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per  ogni  0,1  g  di
grassi in meno per chilogrammo di latte. 
  6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1  a  5  sono
utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22. 
  7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e  c),
non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al
31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attivita' tali quantitativi
confluiscono nella riserva nazionale per essere  riassegnati  con  le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 3". 
  3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge  28
marzo 2003, n. 49, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2  del  presente  articolo,
sono comunicate ai beneficiari, a decorrere  dal  periodo  2009-2010,
dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies,  comma
6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004,  n.
157, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2004,  n.
204, e' abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009. 
  Art. 8-ter. - (Istituzione del Registro nazionale dei debiti). - 1.
Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che  eserciti  attivita'
agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera  c),  del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del  19  gennaio  2009,  e
l'Unione europea e' unico nell'ambito delle misure  di  finanziamento
della  Politica  agricola  comune  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. 
  2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal regolamento  (CE)
n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del  comma  16
dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e  successive
modificazioni, e' istituito presso l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA) il Registro nazionale  dei  debiti,  in  cui  sono
iscritti,  mediante  i  servizi  del  Sistema  informativo   agricolo
nazionale  (SIAN),  tutti  gli  importi  accertati  come  dovuti  dai
produttori agricoli risultanti dai singoli  registri  debitori  degli
organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato  1,
paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE)  n.  885/2006,  nonche'
quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, connessi a provvidenze  e  aiuti  agricoli  dalle  stesse
erogati. All'istituzione  e  alla  tenuta  del  Registro  di  cui  al
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  ad
integrazione della procedura di cui  all'articolo  1,  comma  9,  del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli  importi  dovuti  a
titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2,  mediante  i
servizi del SIAN. 
  4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui  al  comma  2  degli
importi  accertati  come  dovuti  dai  produttori  agricoli  equivale
all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero. 
  5. In sede  di  erogazione  di  provvidenze  e  di  aiuti  agricoli
comunitari, connessi e cofinanziati,  nonche'  di  provvidenze  e  di
aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori,  le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  verificano  presso  il
Registro di cui al comma  2  l'esistenza  di  importi  a  carico  dei
beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento  e
la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini
dell'estinzione del debito. 
  6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio  2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le  parole:
"gli organismi pagatori sono autorizzati a  compensare  tali  aiuti",
sono inserite le seguenti: ", ad eccezione  di  quelli  derivanti  da
diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18  del
decreto  legislativo  29   marzo   2004,   n.   102,   e   successive
modificazioni,". 
  7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita'  tecniche
per l'attuazione dei commi da 1 a  6,  con  particolare  riguardo  ai
meccanismi di estinzione dei  debiti  relativi  agli  aiuti  agricoli
comunitari da parte degli organismi pagatori. 
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e'  data
attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e  5-ter  del
regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE)  n.
1034/2008,  in  relazione  alla  disciplina  del  pagamento  e  della
riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle  pubbliche
amministrazioni. 
  Art. 8-quater. - (Rateizzazione  dei  debiti  relativi  alle  quote
latte). - 1. Al fine di consolidare la vitalita'  economica  a  lungo
termine  delle  imprese,  accelerare   le   procedure   di   recupero
obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e
deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che  vi
abbia interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti
nel Registro  nazionale  di  cui  all'articolo  8-ter  derivanti  dai
mancati pagamenti del prelievo latte per i quali  si  sia  realizzato
l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea. 
  2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita: 
   a) per somme non inferiori a 25.000 euro; 
   b) per una durata non  superiore  a  tredici  anni  per  i  debiti
inferiori a 100.000 euro; 
   c) per una durata non superiore  a  ventidue  anni  per  i  debiti
compresi fra 100.000 e 300.000 euro; 
   d) per una durata  non  superiore  a  trenta  anni  per  i  debiti
superiori a 300.000 euro. 
  3. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione  si  applica  il
seguente tasso d'interesse: 
   a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il
tasso di riferimento di base valido  per  l'Italia,  calcolato  dalla
Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02,
e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base; 
   b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni  e  non
superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per
l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita'  con  la
comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di
140 punti base; 
   c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e  non
superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base  valido  per
l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita'  con  la
comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di
220 punti base. 
  Art. 8-quinquies. - (Disposizioni integrative per la  rateizzazione
in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1.  L'AGEA,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del  presente  decreto,  intima  a  ciascun  debitore  il
versamento delle somme che risultino esigibili. Sono  da  considerare
esigibili anche le  imputazioni  di  prelievo  non  sospese  in  sede
giurisdizionale. 
  2.  Il  produttore  interessato  puo'  presentare  all'AGEA,  entro
sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al  comma  1,
la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine
sono  sospese  le  procedure  di  recupero  per   compensazione,   di
iscrizione a ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso  e  sono
interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva
comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza. 
  3. In caso di accettazione della domanda di  rateizzazione  di  cui
all'articolo 8-quater  da  parte  del  Commissario  straordinario,  i
produttori devono esprimere  la  rinuncia  espressa  ad  ogni  azione
giudiziaria    eventualmente    pendente    dinanzi    agli    organi
giurisdizionali amministrativi e ordinari. 
  4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al  comma  2  proseguono
per i produttori che presentano la richiesta  di  rateizzazione  fino
alla scadenza del termine di cui al comma 6. 
  5. Per le somme che divengono successivamente esigibili  sempreche'
riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai  sensi
del comma 1;  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  ricezione
dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, e' nominato  fino  al  31  dicembre  2010  un  Commissario
straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e degli enti  vigilati  dallo  stesso
Ministero  e  delle  relative   societa'   controllate,   il   quale,
avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di  cui
all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di applicazione
dell'articolo 8-quater e del presente articolo.  Sulle  richieste  di
rateizzazione  il  Commissario  provvede   entro   tre   mesi   dalla
presentazione delle richieste di  rateizzazione  in  merito  al  loro
accoglimento  e   entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione della decisione  il  debitore  comunica  l'accettazione
della rateizzazione.  Con  il  decreto  di  nomina  e'  stabilito  il
compenso del Commissario straordinario a  valere  sugli  stanziamenti
recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 
  7.  Le  quote  assegnate  ai   sensi   dell'articolo   10-bis   del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza  dal
periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati  del
relativo provvedimento nei seguenti casi: 
   a) mancato pagamento del prelievo latte; 
   b) omessa  presentazione  della  richiesta  di  rateizzazione  nel
termine di cui al comma 2; 
   c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2; 
   d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle
determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6. 
  8. Per i  produttori  che  hanno  richiesto  la  rateizzazione,  le
provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati,
nonche' le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali  erogati  dagli
organismi  pagatori  sono  recuperati  per  compensazione  fino  alla
concorrenza dell'importo della prima rata. 
  9. La mancata effettuazione del  versamento,  anche  per  una  sola
rata, determinata ai sensi del comma 6,  comporta  la  decadenza  dal
beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato  sia
titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2. 
  10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di
rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione,
nonche' in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata,
l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi  del  testo  unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.
639. 
  Art. 8-sexies. - (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni  degli
articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino  alla  campagna
lattiera 2008-2009. 
  Art. 8-septies. - (Disposizioni finanziarie). - 1. Le somme versate
dai produttori di latte, ai sensi del presente  decreto,  affluiscono
ad apposito conto di tesoreria, per essere  destinate  all'estinzione
delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore  dell'AGEA,  in
relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore  agricolo.
Le eventuali residue disponibilita' del predetto conto di  tesoreria,
eccedenti  rispetto  all'integrale   complessiva   estinzione   delle
anticipazioni  di  cui  al   precedente   periodo,   per   la   parte
corrispondente alla  differenza  tra  gli  interessi  applicati  e  i
rendimenti lordi dei buoni del Tesoro  poliennali  con  vita  residua
superiore ad un anno, sono versate dal predetto  conto  di  tesoreria
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
allo stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e sono destinate  ad  interventi  nel  settore
lattiero-caseario, rivolti alle operazioni  di  ristrutturazione  del
debito, all'accesso al credito di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento  per
il settore. Le ulteriori eventuali risorse  residue  sono  versate  e
restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.  Il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  definisce  i
criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse.  Con  successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite  le
modalita' di funzionamento del conto di tesoreria di cui al  presente
articolo. 
  2. Al  fine  di  favorire  le  misure  di  accesso  al  credito,  i
produttori  che  hanno  acquistato  quote  latte  successivamente  al
periodo di applicazione del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,
possono  avvalersi,  sino   all'emanazione   del   decreto   previsto
dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, del Fondo di garanzia di  cui  all'articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo
11 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   da   adottare
successivamente all'attivazione del predetto Fondo,  sono  stabilite,
in misura non inferiore a 45 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  le
risorse da destinare al comparto agricolo per le finalita' di cui  al
presente comma; per le modalita' e i criteri di accesso  al  predetto
Fondo si applica, in quanto  compatibile,  il  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006. 
  Art. 8-octies. - (Proroga  di  agevolazioni  previdenziali).  -  1.
All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle  seguenti:  "31
dicembre 2009". 
  2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009,
si provvede, quanto a 103 milioni di  euro,  con  quota  parte  delle
risorse affluite all'entrata del  bilancio  dello  Stato  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi  dell'articolo  1,
commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  quanto  a  10
milioni di  euro,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  residue
disponibilita' del fondo per lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in
agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27  ottobre  1966,  n.
910, che a tale fine sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato,  e,  quanto  a  41,5  milioni  di  euro,  mediante  versamento
all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data  del  10  marzo
2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione
del  citato  fondo  per  lo   sviluppo   della   meccanizzazione   in
agricoltura, da parte delle banche presso  le  quali  sono  accesi  i
predetti conti correnti. 
  3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma  343,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata, per l'anno 2011,  di
103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno  2011,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al  Fondo
per le aree sottoutilizzate. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art.  8-novies.  -  (Modifica  al  comma  7  dell'articolo  61  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo  61,  comma  7,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Le societa', inserite nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  si  conformano
al principio di riduzione  di  spesa  per  studi  e  consulenze,  per
relazioni pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6"".