Art. 2.


                              Funzioni


  1.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi di cui all'articolo 1,
l'Osservatorio  svolge  funzioni  di studio, ricerca, documentazione,
promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
  2.   L'Osservatorio   svolge   altresi'  funzioni  di  supporto  al
Dipartimento   per   le   politiche  della  famiglia  ai  fini  della
predisposizione   del   Piano   nazionale  per  la  famiglia  di  cui
all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1  e 2
l'Osservatorio:
   a)  assicura  lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della
condizione  e  delle  problematiche  familiari,  anche  attraverso la
realizzazione  di  un rapporto biennale sulla condizione familiare in
Italia  finalizzato  ad  aggiornare  le  conoscenze  sulle principali
dinamiche   demografiche,  sociologiche,  economiche  e  di  politica
familiare;
   b)  promuove  iniziative  ed  incontri seminariali per favorire la
conoscenza  dei  risultati  delle ricerche e indagini e la diffusione
delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
   c)  coordina  le proprie attivita' di ricerca e documentazione con
quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per
quanto  concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
   d)  coordina  le proprie attivita' di ricerca e documentazione con
quelle  degli  Osservatori  regionali  e  locali;  a  tal  fine, alle
riunioni  del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo 5
partecipano  due  esperti  designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 1251 della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             «1251.  Il  Ministro  delle politiche per la famiglia si
          avvale  altresi'  del Fondo per le politiche della famiglia
          al fine di:
              a)  finanziare  l'elaborazione, realizzata d'intesa con
          le  altre  amministrazioni  statali  competenti  e  con  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale
          per  la  famiglia  che  costituisca  il quadro conoscitivo,
          promozionale   e   orientativo  degli  interventi  relativi
          all'attuazione   dei   diritti   della   famiglia,  nonche'
          acquisire  proposte  e  indicazioni  utili  per  il Piano e
          verificarne   successivamente  l'efficacia,  attraverso  la
          promozione  e  l'organizzazione con cadenza biennale di una
          Conferenza nazionale sulla famiglia;
              b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una
          intesa  in  sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art.
          8,  comma  6,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad
          oggetto  criteri  e  modalita'  per la riorganizzazione dei
          consultori   familiari,   finalizzata   a  potenziarne  gli
          interventi sociali in favore delle famiglie;
              c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  d'intesa  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza   sociale  e  con  il  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  un  accordo  tra  lo  Stato,  le  regioni e le
          province   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano  per  la
          qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
              c-bis)  favorire  la  permanenza  od  il  ritorno nella
          comunita'  familiare  di  persone parzialmente o totalmente
          non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture
          residenziali  socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle
          politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
          solidarieta'  sociale  e  della  salute, promuove, ai sensi
          dell'art.  8,  comma  6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
          una  intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad
          oggetto  la definizione dei criteri e delle modalita' sulla
          base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
          definiscono   ed   attuano  un  programma  sperimentale  di
          interventi   al   quale   concorrono  i  sistemi  regionali
          integrati dei servizi alla persona;
              c-ter)  finanziare  iniziative di carattere informativo
          ed  educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso
          sessuale     nei     confronti    di    minori,    promosse
          dall'Osservatorio  per il contrasto della pedofilia e della
          pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
          legge 3 agosto 1998, n. 269.».