Art. 3.


                      Organi dell'Osservatorio


  1.  L'Osservatorio  e'  presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per
la famiglia.
  2. Sono organi dell'Osservatorio:
   a) il Presidente;
   b) l'Assemblea;
   c) il Comitato tecnico-scientifico.
  2.  L'Assemblea  e  il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti
con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e durano in
carica tre anni.