Art. 3. Organi dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia. 2. Sono organi dell'Osservatorio: a) il Presidente; b) l'Assemblea; c) il Comitato tecnico-scientifico. 2. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica tre anni.