Art. 5. Comitato tecnico scientifico 1. Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell'Osservatorio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, ed e' composto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche sociali e familiari. 2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed attuazione del programma di attivita' dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea.