Art. 5.


                    Comitato tecnico scientifico


  1.  Il  Comitato  tecnico-scientifico  e'  presieduto dal Direttore
tecnico-scientifico  dell'Osservatorio,  nominato  dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle
politiche  per  la famiglia, ed e' composto dal capo del Dipartimento
per  le  politiche  della  famiglia  o da un suo delegato e da cinque
esperti  nominati  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o dal
Ministro  o  Sottosegretario  delegato alle politiche per la famiglia
tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle
politiche sociali e familiari.
  2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed
attuazione  del  programma di attivita' dell'Osservatorio, sulla base
degli indirizzi formulati dall'Assemblea.