Art. 6.


                             Convenzioni


  1.  Il  Dipartimento per le politiche della famiglia puo' stipulare
convenzioni   con   enti   pubblici   di   comprovata   esperienza  e
qualificazione  nel  campo  delle  politiche  per la famiglia, per lo
svolgimento  in  collaborazione  delle  attivita' di comune interesse
intese    al    perseguimento   delle   finalita'   e   degli   scopi
dell'Osservatorio.