Art. 8.


                            Finanziamento


  1.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  regolamento  si provvede
mediante  assegnazione  dal  Fondo per le politiche della famiglia di
cui  all'articolo  19,  comma  1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
 
          Nota all'art. 8:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 19, comma 1 del citato
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223:
             «Art.  19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e  alle  pari  opportunita').  - 1. Al fine di promuovere e
          realizzare  interventi  per  la  tutela  della famiglia, in
          tutte   le   sue   componenti   e   le   sue  problematiche
          generazionali,   nonche'   per   supportare  l'Osservatorio
          nazionale   sulla   famiglia,   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
             -  Per  il  testo  dell'art.  1, comma 1251 della citata
          legge  27  dicembre  2006,  n. 296 si veda quanto riportato
          alle note all'art. 2.