Art. 8. Finanziamento 1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223: «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.». - Per il testo dell'art. 1, comma 1251 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda quanto riportato alle note all'art. 2.