IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

                           di concerto con

              I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
        E DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  l'articolo  20, comma 2, lettera a), della legge 22 dicembre
1990,   n.  401,  che  autorizza  la  concessione  di  contributi  ad
istituzioni  scolastiche  ed universitarie straniere per la creazione
ed  il  funzionamento  di  cattedre  di  lingua  italiana  o  per  il
conferimento  di  borse  e  viaggi  di  perfezionamento  a  chi abbia
frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;
  Viste le leggi di contabilita' generale dello Stato;
  Considerata  l'opportunita' di incoraggiare una maggiore diffusione
della   lingua   e   della  cultura  italiane  all'estero  attraverso
l'istituzione   di  nuove  cattedre  ed  il  mantenimento  di  quelle
esistenti per le quali esista il pericolo di soppressione;
  Considerata l'opportunita' di incoraggiare la frequenza di corsi di
lingua  e  cultura italiane organizzati da istituzioni scolastiche ed
universitarie  straniere  con borse e viaggi di perfezionamento a chi
abbia frequentato con profitto i corsi stessi;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1991, n. 416, con la quale e' stato
istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero degli affari
esteri,  il  capitolo  2690  denominato  «Contributi  ad  istituzioni
scolastiche  ed  universitarie  straniere  per  la  creazione  ed  il
funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di
borse  e  viaggi  di  perfezionamento  a  chi  abbia  frequentato con
profitto corsi di lingua e cultura italiana»;
  Vista  la  legge di bilancio n. 489 del 23 dicembre 1999 con cui il
capitolo 2690 e' stato rinominato capitolo 2620;
  Vista  la legge di bilancio n. 290 del 27 dicembre 2002, con cui la
denominazione del capitolo 2620 e' stata cosi' integrata: «Contributi
ad   istituzioni   scolastiche  ed  universitarie  straniere  per  la
creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il
conferimento  di  borse  e  viaggi  di  perfezionamento  a  chi abbia
frequentato  con profitto corsi di lingua e cultura italiana, nonche'
alle  Scuole  Europee  per la creazione e il funzionamento di sezioni
italiane»;
  Vista  la  legge di bilancio n. 298 del 27 dicembre 2006 con cui il
capitolo 2620 e' stato rinominato 2619 p. g. 2;
  Tenuto  conto  che  la concessione dei contributi in questione deve
avvenire di regola tramite gli istituti italiani di cultura;
  Considerata  l'opportunita' di tener conto, ai fini della obiettiva
valutazione delle esigenze delle singole cattedre, delle segnalazioni
provenienti   dalle   rappresentanze   diplomatiche  e  dagli  uffici
consolari;
  Visto  il  comma  5  del gia' richiamato articolo 20 della legge 22
dicembre 1990, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ai sensi del quale gli interventi a favore della diffusione della
lingua  e  cultura  italiana  presso  le  istituzioni  scolastiche ed
universitarie  straniere  rientrano  nella  competenza  del Ministero
degli affari esteri;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  reso  dalla  Sezione Consultiva del Consiglio di
Stato per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
267/0427200  del  2 dicembre 2008, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della citata legge n. 400/1988;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.



  1.   I  contributi  ad  istituzioni  scolastiche  ed  universitarie
straniere  per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua
italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a
chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana
sono  erogati  a  seguito di decreto del Ministro degli affari esteri
mediante  ordinativi  diretti  a  favore  delle  istituzioni suddette
accreditati  presso  l'Istituto  italiano  di  cultura competente per
territorio.  Nel  caso  in  cui  non  operasse in loco un istituto di
cultura  ovvero  per  particolari  esigenze  locali,  da indicare nel
decreto di concessione del contributo, l'ordinativo viene accreditato
alla  rappresentanza  diplomatica  o all'ufficio consolare competente
per territorio.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della legge 22
          dicembre  1990,  n.  401,  recante  «Riforma degli Istituti
          italiani  di  cultura  e interventi per la promozione della
          cultura  e  della  lingua  italiane all'estero», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302, S.O.:
             «Art.  20 (Interventi nel settore della promozione della
          lingua  e  della cultura italiane all'estero). - 1. Ai fini
          di  una  piu'  ampia promozione e diffusione della lingua e
          della  cultura  italiane  all'estero,  da svolgere di norma
          tramite   gli   Istituti,  e  per  il  potenziamento  delle
          necessarie  attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione,
          e'  autorizzata  la  spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni
          dal  1991  al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal
          1995.
             2.  Gli  stanziamenti  di cui al comma 1 sono utilizzati
          anche per le seguenti attivita':
              a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche
          ed   universitarie   straniere   per  la  creazione  ed  il
          funzionamento  di  cattedre  di  lingua  italiana  o per il
          conferimento  di  borse  e  viaggi di perfezionamento a chi
          abbia  frequentato  con  profitto corsi di lingua e cultura
          italiana;
              b)  concessione  di  contributi ad enti ed associazioni
          per  l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
          e  perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti
          nelle  universita'  e  nelle  scuole  straniere o presso le
          istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
              c)   concessione  di  premi  e  di  contributi  per  la
          divulgazione  del  libro  italiano  e  per la traduzione di
          opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione,
          il  doppiaggio  e  la  sottotitolatura  di  cortometraggi e
          lungometraggi  e di serie televisive, destinati ai mezzi di
          comunicazione di massa.
             3.  Nell'ambito  degli  stanziamenti  di cui al comma 1,
          possono   essere   concessi  contributi,  d'intesa  con  il
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica,  per incentivare progetti di ricerca di base e
          tecnologica   concordati  nei  protocolli  di  cooperazione
          bilaterale  in  materia,  nonche'  per iniziative culturali
          intraprese  nel  quadro  di  accordi  di collaborazione tra
          universita' italiane e straniere.
             4.  Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a
          valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva
          potra'  essere destinata anche alle opere di manutenzione e
          adattamento  degli  stabili demaniali ad uso di Istituti di
          cultura.
             5.  Ferme  restando  le  competenze  degli Istituti, con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro  ed  i Ministri competenti per materia, sono dettate
          le  norme  per  l'effettuazione  degli interventi di cui al
          comma 2.».
             -  La  legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante «Bilancio
          di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1992 e
          bilancio  pluriennale  per il triennio 1992-1994», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1991, n.
          305, S.O.
             -  La  legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante «Bilancio
          di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2000 e
          bilancio  pluriennale  per il triennio 2000-2002», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
          302, S.O.
             -  La  legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante «Bilancio
          di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2003 e
          bilancio  pluriennale  per il triennio 2003-2005», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
          305, S.O.
             -  La  legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante «Bilancio
          di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2007 e
          bilancio  pluriennale  per il triennio 2007-2009», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 2006, n.
          300, S.O.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n.  18,  recante  «Ordinamento  dell'Amministrazione
          degli  affari  esteri»,  e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23  agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».