Art. 2.



  1.   L'ammontare  dei  contributi  ad  istituzioni  scolastiche  ed
universitarie  straniere  per  la  creazione  ed  il funzionamento di
cattedre  di  lingua  italiana  di cui all'articolo 1 non puo' essere
superiore   in  ogni  singolo  anno  al  50  per  cento  dell'importo
dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore
in  servizio  nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno
cui il contributo si riferisce.
  2.   L'ammontare  dei  contributi  ad  istituzioni  scolastiche  ed
universitarie  straniere  per  il  conferimento  di borse e viaggi di
perfezionamento  a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua
e  cultura  italiane  non  puo' essere superiore in ogni singolo anno
all'importo di due mesi dell'assegno di sede lordo che spetterebbe al
lettore in servizio nella stessa sede.
  3.  Agli  effetti  dell'individuazione  delle istituzioni possibili
beneficiarie  si  intendono  cattedre  di  lingua  italiana presso le
istituzioni  universitarie  e le istituzioni scolastiche straniere le
cattedre  o  i  corsi  di  insegnamento  nei quali la lingua italiana
figuri tra le lingue insegnate secondo l'ordinamento dell'istituzione
interessata,  anche  se la cattedra o il corso di insegnamento ha una
diversa denominazione.
  4.  Nell'assegnazione dei contributi si tiene conto della durata di
ogni  intervento,  per  consentire  nei  limiti dello stanziamento di
bilancio  un  avvicendamento nella fruizione dei contributi stessi da
parte  delle  varie  istituzioni  richiedenti.  In tale contesto, nei
limiti  predetti,  e'  data  preferenza alle richieste provenienti da
Paesi e da Istituti scolastici o universitari - anche nell'ambito del
sistema  delle  Scuole  Europee  - per i quali siano vigenti intese o
accordi  di cooperazione finalizzati alla creazione e al mantenimento
di  cattedre  d'italiano,  e  cio'  con  speciale riguardo al caso di
accordi  culturali  le  cui  leggi di ratifica prevedano stanziamenti
finalizzati.