Art. 2. 1. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana di cui all'articolo 1 non puo' essere superiore in ogni singolo anno al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce. 2. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiane non puo' essere superiore in ogni singolo anno all'importo di due mesi dell'assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede. 3. Agli effetti dell'individuazione delle istituzioni possibili beneficiarie si intendono cattedre di lingua italiana presso le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche straniere le cattedre o i corsi di insegnamento nei quali la lingua italiana figuri tra le lingue insegnate secondo l'ordinamento dell'istituzione interessata, anche se la cattedra o il corso di insegnamento ha una diversa denominazione. 4. Nell'assegnazione dei contributi si tiene conto della durata di ogni intervento, per consentire nei limiti dello stanziamento di bilancio un avvicendamento nella fruizione dei contributi stessi da parte delle varie istituzioni richiedenti. In tale contesto, nei limiti predetti, e' data preferenza alle richieste provenienti da Paesi e da Istituti scolastici o universitari - anche nell'ambito del sistema delle Scuole Europee - per i quali siano vigenti intese o accordi di cooperazione finalizzati alla creazione e al mantenimento di cattedre d'italiano, e cio' con speciale riguardo al caso di accordi culturali le cui leggi di ratifica prevedano stanziamenti finalizzati.