Art. 3. 1. Le proposte di concessione di contributo sono trasmesse al Ministero degli affari esteri dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, che raccoglie anche le proposte degli istituti italiani di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le proprie osservazioni. A tali proposte e' allegato un progetto di utilizzazione del contributo stesso, redatto dall'istituzione interessata che illustra altresi' l'utilizzazione dell'eventuale contributo ricevuto nell'anno precedente.