Art. 3.



  1.  Le  proposte  di  concessione  di  contributo sono trasmesse al
Ministero   degli  affari  esteri  dalla  rappresentanza  diplomatica
competente  per  territorio,  che  raccoglie  anche le proposte degli
istituti italiani di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le
proprie  osservazioni.  A  tali  proposte  e' allegato un progetto di
utilizzazione   del   contributo   stesso,  redatto  dall'istituzione
interessata  che  illustra  altresi'  l'utilizzazione  dell'eventuale
contributo ricevuto nell'anno precedente.