Art. 4. 1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'articolo 1 redigono, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno accademico o scolastico di riferimento, una relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi, sull'efficacia di tale utilizzazione e sulla situazione relativa alla conoscenza e all'apprezzamento della cultura italiana nel territorio di loro competenza. Tale relazione e' inviata al Ministero degli affari esteri, affinche' venga messa a disposizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, nonche' al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.