Art. 4.



  1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica
o  ufficio  consolare  cui sono accreditati gli ordinativi diretti di
cui  all'articolo  1 redigono, entro novanta giorni dalla conclusione
dell'anno  accademico  o  scolastico  di  riferimento,  una relazione
sull'utilizzazione  dei  contributi  concessi, sull'efficacia di tale
utilizzazione   e   sulla   situazione  relativa  alla  conoscenza  e
all'apprezzamento  della  cultura  italiana  nel  territorio  di loro
competenza.  Tale  relazione  e'  inviata  al  Ministero degli affari
esteri,  affinche'  venga  messa  a  disposizione  della  Commissione
nazionale  per  la  promozione  della  cultura  italiana  all'estero,
nonche'   al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.