Art. 22.
(Spese  di  funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle
                           risorse umane)

1.  Dopo  l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' inserito il seguente:
"Art.   6-bis.   -   (Misure   in   materia   di   organizzazione   e
razionalizzazione  della  spesa  per il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni).   -   1.   Le   pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo  1,  comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o
indirettamente  a  carico  del bilancio dello Stato sono autorizzati,
nel  rispetto  dei  principi  di  concorrenza  e  di  trasparenza, ad
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio
interno,  a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e
di  adottare  le  necessarie  misure  in  materia  di  personale e di
dotazione organica.
2.  Relativamente  alla  spesa  per  il  personale  e  alle dotazioni
organiche,  le  amministrazioni  interessate  dai  processi di cui al
presente  articolo  provvedono  al  congelamento  dei  posti  e  alla
temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i
conseguenti   processi  di  riduzione  e  di  rideterminazione  delle
dotazioni   organiche   nel   rispetto   dell'articolo  6  nonche'  i
conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno
delle  amministrazioni  che  attivano  i  processi  di cui al comma 1
vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei
propri    verbali,   dei   risparmi   derivanti   dall'adozione   dei
provvedimenti  in  materia di organizzazione e di personale, anche ai
fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286".
2.  All'articolo  7,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  come  da  ultimo  modificato  dall'articolo 46, comma 1, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133,  al penultimo capoverso, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) le parole: "di contratti d'opera" sono sostituite dalle seguenti:
"di  contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e
continuativa";
 b)  le  parole:  "o  dei mestieri artigianali" sono sostituite dalle
seguenti:  ",  dei  mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche'  a  supporto  dell'attivita'  didattica  e  di ricerca, per i
servizi   di   orientamento,   compreso   il   collocamento,   e   di
certificazione  dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo
10  settembre  2003,  n. 276,  purche' senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica".
 
          Note all'art. 22:
             -  Si  riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del gia'
          citato  decreto legislativo n. 165 del 2001, come da ultimo
          modificato  dall'art.  46,  comma  1,  del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto  2008, n. 133, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire  incarichi  individuali,  con contratti di lavoro
          autonomo,    di   natura   occasionale   o   coordinata   e
          continuativa,   ad  esperti  di  particolare  e  comprovata
          specializzazione   anche  universitaria,  in  presenza  dei
          seguenti presupposti di legittimita':
               a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
          competenze  attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e  deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
          dell'amministrazione conferente;
               b)   l'amministrazione   deve   avere  preliminarmente
          accertato   l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare  le
          risorse umane disponibili al suo interno;
               c)  la  prestazione deve essere di natura temporanea e
          altamente qualificata;
               d)  devono  essere preventivamente determinati durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
             Si    prescinde    dal    requisito   della   comprovata
          specializzazione  universitaria  in caso di stipulazione di
          contratti   di   collaborazione  di  natura  occasionale  o
          coordinata  e continuativa per attivita' che debbano essere
          svolte  da  professionisti  iscritti in ordini o albi o con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei   mestieri  artigianali  o  dell'attivita'  informatica
          nonche'  a  supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
          per  i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo  10  settembre  2003, n. 276, purche' con oneri
          esterni  non  a  carico  del  bilancio,  ferma  restando la
          necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.
             Il  ricorso  a  contratti di collaborazione coordinata e
          continuativa  per  lo  svolgimento  di funzioni ordinarie o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa  di  responsabilita'  amministrativa per il dirigente
          che  ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
          1,  comma  9,  del  decreto-legge  12  luglio 2004, n. 168,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
          n. 191, e' soppresso.».