Art. 31.
               (Modifiche all'articolo 41 della legge
                       16 gennaio 2003, n. 3)

1.  I  primi  due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16
gennaio  2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo
Bordoni  e'  riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed e'
sottoposta  alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La
Fondazione   elabora  e  propone,  in  piena  autonomia  scientifica,
strategie  di  sviluppo  del  settore  delle comunicazioni, da potere
sostenere   nelle  sedi  nazionali  e  internazionali  competenti,  e
coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre
amministrazioni     pubbliche    nella    soluzione    organica    ed
interdisciplinare   delle   problematiche   di   carattere   tecnico,
economico,  finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle  attivita'  del  Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La
Fondazione,   su  richiesta  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti,
svolge  attivita'  di  ricerca  ed  approfondimento  su  argomenti di
carattere   tecnico,   economico   e  regolatorio.  Le  modalita'  di
collaborazione   con  il  Ministero,  con  le  altre  amministrazioni
pubbliche  e  con  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e
altre  Autorita'  amministrative  indipendenti  sono  stabilite,  nei
limiti   delle   disponibilita'   delle  amministrazioni,  attraverso
apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono
le  condizioni  anche  economiche  cui  la  Fondazione Ugo Bordoni e'
tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati".
2.  Il  primo  periodo  del  comma  6 dell'articolo 41 della legge 16
gennaio   2003,  n. 3,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Lo  statuto,
l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono
ridefiniti  in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la
finalita',  prevalente  e dedicata, di ricerca e assistenza in favore
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di altre amministrazioni
pubbliche, nonche' delle Autorita' amministrative indipendenti".
3.  Dall'applicazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 31:
             - Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 41 della
          legge  16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
          materia di pubblica amministrazione), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «5.   La   Fondazione   Ugo   Bordoni   e'  riconosciuta
          istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla
          vigilanza   del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  La
          Fondazione   elabora   e   propone,   in   piena  autonomia
          scientifica,   strategie  di  sviluppo  del  settore  delle
          comunicazioni,  da  potere sostenere nelle sedi nazionali e
          internazionali  competenti,  e  coadiuva  operativamente il
          Ministero  dello sviluppo economico e altre amministrazioni
          pubbliche  nella  soluzione  organica  ed interdisciplinare
          delle   problematiche   di  carattere  tecnico,  economico,
          finanziario,  gestionale,  normativo e regolatorio connesse
          alle   attivita'  del  Ministero  e  delle  amministrazioni
          pubbliche.  La  Fondazione, su richiesta dell'autorita' per
          le  garanzie  nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita'
          amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed
          approfondimento   su   argomenti   di   carattere  tecnico,
          economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con
          il  Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con
          l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni e altre
          Autorita'   amministrative   indipendenti   sono  stabilite
          attraverso  apposite convenzioni, predisposte sulla base di
          atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
          Fondazione    Ugo    Bordoni   e'   tenuta   ad   attenersi
          nell'assolvere   agli   incarichi   ad  essa  affidati.  Al
          finanziamento   della   Fondazione  lo  Stato  contribuisce
          mediante  un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002,
          2003  e  2004  di  5.165.000 euro per spese di investimento
          relative  alle  attivita'  di ricerca. Al relativo onere si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo  al  Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
          soluzione  di  continuita', rimanendo confermato, il regime
          convenzionale  tra  il  Ministero  delle comunicazioni e la
          Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
          marzo   2001,   recante   la  disciplina  delle  reciproche
          prestazioni  relative alle attivita' di collaborazione e la
          regolazione   dei   conseguenti   rapporti.  Nell'interesse
          generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
          la  Fondazione  Ugo  Bordoni  realizza  altresi' la rete di
          monitoraggio   dei  livelli  di  campo  elettromagnetico  a
          livello  nazionale,  a valere sui fondi di cui all'art. 112
          della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
          stabilite da apposita convenzione.
             6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della
          Fondazione  Ugo  Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le
          attivita'   indicate   al  comma  5  e  con  la  finalita',
          prevalente  e  dedicata,  di ricerca e assistenza in favore
          del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   di  altre
          amministrazioni    pubbliche,   nonche'   delle   Autorita'
          amministrative  indipendenti. I dipendenti della Fondazione
          risultanti  in esubero in base alla nuova organizzazione, e
          comunque  fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere
          di   essere  immessi,  anche  in  soprannumero,  nel  ruolo
          dell'Istituto   superiore   delle   comunicazioni  e  delle
          tecnologie   dell'informazione   e   del   Ministero  delle
          comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
          secondo  criteri  e  modalita'  da definire con decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il Ministro
          per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
          nei  posti  e  con  le  qualifiche professionali analoghe a
          quelle   rivestite.   Al   personale   immesso  compete  il
          trattamento  economico  spettante  agli  appartenenti  alla
          qualifica  in  cui  ciascun dipendente e' inquadrato, senza
          tenere   conto   dell'anzianita'   giuridica  ed  economica
          maturata  con  il  precedente rapporto. Per le finalita' di
          cui  al  presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa annua
          massima  di  4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
          hanno  presentato  domanda  di inquadramento possono essere
          mantenuti   in   servizio  presso  la  Fondazione  fino  al
          completamento delle procedure concorsuali.».