Art. 63.
             (Disposizioni in materia di annotazione nei
                   pubblici registri immobiliari)

1.  Dopo  l'articolo  19  della  legge  27  febbraio  1985, n. 52, e'
inserito il seguente:
"Art.  19-bis.  - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo  2005,  n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari
relative  a  trascrizioni,  iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a
tutti  gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi
alle   domande   di   annotazione  negli  archivi  informatici  delle
conservatorie dei registri immobiliari.
2.  L'archivio  di  cui  al  comma 1 contiene l'elenco delle relative
annotazioni,  con  l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura,
della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3.  Le  ispezioni  e  le  certificazioni  ipotecarie  riportano,  per
ciascuna   formalita',   l'elenco  delle  relative  annotazioni,  con
l'indicazione  per  ciascuna  di  esse della natura, della data e del
numero del registro particolare delle annotazioni.
4.  Le  annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
cartacee  non  presenti negli archivi informatici delle conservatorie
dei  registri immobiliari sono eseguite secondo le modalita' previste
dall'articolo 19, secondo comma.
5.  L'Agenzia  del  territorio  provvede  all'assolvimento  dei nuovi
compiti derivantidall'attuazione del presente articolo con le risorse
umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".