Art. 10.
      (Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti
                  nel corso di procedimenti penali)

  1.  Se,  nel  corso  del procedimento penale, a cura dei laboratori
delle   Forze   di   polizia   o  di  altre  istituzioni  di  elevata
specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici
a  mezzo  di  accertamento  tecnico,  consulenza  tecnica  o perizia,
l'autorita'  giudiziaria  procedente  dispone  la  trasmissione degli
stessi  alla  banca  dati  nazionale  del  DNA,  per  la raccolta e i
confronti.2.  Se  non  sono  state  effettuate  le  analisi di cui al
comma 1,  dopo  il  passaggio  in giudicato della sentenza, ovvero in
seguito  all'emanazione  del  decreto  di  archiviazione, il pubblico
ministero  competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice
di  procedura  penale  puo'  chiedere  al  giudice dell'esecuzione di
ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di
polizia  ovvero  di altre istituzioni di elevata specializzazione per
la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi
alla banca dati nazionale del DNA.
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art.  655,  comma  1,  del  codice di
          procedura penale, e' il seguente:
             «Art.  655 (Funzioni del pubblico ministero). - 1. Salvo
          che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso
          il   giudice   indicato   nell'art.   665   cura  d'ufficio
          l'esecuzione dei provvedimenti.».