Art. 12.
    (Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita' dei campioni)

  1.  I  profili  del  DNA  e  i  relativi campioni non contengono le
informazioni  che  consentono  l'identificazione diretta del soggetto
cui sono riferiti.
  2.  L'accesso  ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA
e'  consentito  alla  polizia giudiziaria e all'autorita' giudiziaria
esclusivamente  per fini di identificazione personale, nonche' per le
finalita'  di  collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai
dati  contenuti  nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del  DNA  e'  consentito  ai  medesimi  soggetti  e  per  le medesime
finalita', previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
  3.  Il  trattamento  e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati
nazionale  del  DNA  e  nel  laboratorio  centrale  per la banca dati
nazionale  del  DNA  sono effettuati con modalita' tali da assicurare
l'identificazione   dell'operatore   e   la   registrazione  di  ogni
attivita'.  E' altresi' assicurata la registrazione di ogni attivita'
concernente i campioni.
  4.  Il  trattamento  e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati
nazionale  del  DNA  e  nel  laboratorio  centrale  per la banca dati
nazionale   del   DNA   sono  riservati  al  personale  espressamente
autorizzato.
  5.  Il  personale  addetto  alla  banca dati nazionale del DNA e al
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' tenuto al
segreto  per  gli  atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a
conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.